TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-08-09, n. 202211120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-08-09, n. 202211120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211120
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2022

N. 11120/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10013/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10013 del 2008, proposto dalla sig.ra De Santis Cinzia, rappresentata e difesa dagli avv.ti F C, G C, con domicilio eletto in Roma, via Dora, 2;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Aprilia, non costituito in giudizio;



nei confronti

società Santo Stefano Terme Spa, non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

- del parere minerario negativo prot. 93774/08 del 23 giugno 2008, reso dalla Regione Lazio;

- nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente ha premesso di essere proprietaria, unitamente alla società Fin Due Piemme, di un fabbricato ad uso artigianale, costituito da due capannoni prefabbricati adiacenti a piano terra, delle dimensioni complessive di circa 578,00 mq., insistente nel territorio comunale di Aprilia (in N.C.T. al foglio 80 part. nr. 68 e 362) e ricadente nella zona di protezione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 6254 del 14.10.1997, relativa alla concessione mineraria di sorgente d’acqua denominata “ Santo Stefano ”, rilasciata giusta delibera di G.R. 10.05.1977, n. 1791.

2. In tale qualità, la ricorrente ha impugnato la nota prot. 93774/08 del 23 giugno 2008 con cui la Regione Lazio ha espresso parere minerario ostativo al condono dei manufatti in questione, di cui all’istanza ex L. n. 47/85, presentata in data 30.09.1986 (prot. n. 9147).

In particolare, l’ente regionale, dopo aver accertato, all’esito di sopralluogo, che:

«· il fabbricato è costituito da due edifici contigui, a forma di capannoni industriali, con superficie totale coperta di circa mq.578,00;

· appaiono esternamente fatiscenti ed in disuso;

· la copertura risulterebbe realizzata in cemento amianto;

· la distanza minima dalle sorgenti S. Stefano è di circa 100 metri»

ha motivato il parere negativo sulla scorta delle ragioni appresso trascritte:

« La tipologia di costruzione visionata presenta oggettive difficoltà ad una coesistenza tanto ravvicinata (100 metri) con le sorgenti della concessione mineraria, per i seguenti aspetti:

· trattasi di fabbricato per insediamenti industriali o artigianali, potenzialmente utile per insediamenti classificati «insalubri» dal Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994;

· non si conosce come la Società intende prevedere l'allontanamento obbligatorio delle acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;

· non è stato possibile ispezionare le fondazioni, che devono garantire l'assenza di infiltrazioni (tipo platea unica continua);

· non si dispone di dati sullo smaltimento dei liquami e residui industriali o artigianali (si ricorda che è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti ed è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermealizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati);

· l'ampiezza dei piazzali impone attenzione per il rispetto del divieto alla dispersione nel sottosuolo di acque bianche, quali acque di prima pioggia ».

Considerato quanto sopra, la Regione ha conclusivamente affermato di ritenere non sussistenti « sufficienti garanzie per la concessione del nulla osta richiesto e che la costruzione, per la presenza dell'amianto, costituisca una potenziale causa di inquinamento della falda idrominerale».

3. La ricorrente ha contestato la legittimità di tale parere mediante l’articolazione dei motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “ VIOLAZIONE, PER OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10-BIS, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 32, LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO ”.

Il parere negativo sarebbe illegittimo in quanto non preceduto da quelle garanzie partecipative endo-procedimentali che, ove attivate, avrebbero potuto diversamente orientare l’ agere pubblico.

- “ VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DELL'ART. 32, LEGGE 28 AGOSTO 1985, N. 47, IN RELAZIONE ALL'ART. L'ART. 24, COMMA 1, R.D. 28 SETTEMBRE 1919, N. 1024, AGLI ARTI. DA 14 A 17, D.M. 20 GENNAIO

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