TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-07-02, n. 201400840

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-07-02, n. 201400840
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201400840
Data del deposito : 2 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00407/2014 REG.RIC.

N. 00840/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00407/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2014, proposto da:
G O, V O, rappresentati e difesi dall'avv. R F, con domicilio eletto presso R F in Bari, via Dante, n. 201;



contro

Comune di Trani;



per l'accertamento ex art. 117 c.p.a. del silenzio del Comune di Trani sull’istanza di provvedere alla previsione e successiva realizzazione di opere urbanizzazione funzionali alle abitazioni dei ricorrenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per i ricorrenti l’avv. Rosa Fini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari di due ville, nel Comune di Trani, località Capirro realizzate dopo aver conseguito i permessi per costruire e versato al Comune di Trani gli importi stabiliti per gli oneri di urbanizzazione.

Tuttavia le ville dei ricorrenti ancora non dispongono dei servizi idrici - acqua potabile e rete fognaria - nonostante i lavori siano stati ultimati e il Comune sia stato reiteratamente diffidato, l’ultima volta con nota del 22 maggio 2013, a programmare e realizzare le relative opere di urbanizzazione primaria.

Chiedono pertanto che sia dichiarato l’obbligo del Comune di prevedere e attuare dette opere, come stabilito dall’art. 12 del d.P.R. n. 380/01 che autorizza il rilascio del permesso di costruire se ne è prevista la realizzazione entro tre anni decorrenti dal rilascio, la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inadempienza, e il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del termine a provvedere e dalla omessa realizzazione delle opere nel predetto termine triennale

Il Comune di Trani non si è costituito.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

L’art. 12 del d.P.R. 380/01 stabilisce che “ Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso ”.

Ciò vuol dire, da un lato, che il Comune non può rilasciare permessi per costruire se non è stata prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o il privato non abbia dichiarato di volervi provvedere a proprie spese, dall’altro che, ove il Comune abbia rilasciato il permesso per costruire, come nel caso in esame, in zone ove dette opere

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