TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202302708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202302708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302708
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 02708/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00795/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 795 del 2019, proposto da M D F, rappresentata e difesa dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;

contro

Comune di Ravello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione n. 15 del 4 marzo 2019 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello - notificata il 5.3.2019 -, con la quale si ordina alla ricorrente la demolizione di opere edili;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la relazione di verifica acquisita al prot. com. al n. 17255 dell'8.11.2018 redatta dall'Istruttore Tecnico dell'UTC del Comune di Ravello, nonché, ove occorra, dell'atto n. 18 del 3.12.2018 dell'U.T.C., di comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 15 del 4 marzo 2019 adottata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello, concernente l’immobile in proprietà della ricorrente, posto in via della Repubblica, n. 25.

2. – Ad avviso di parte ricorrente l’ordinanza sarebbe viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità della motivazione, nonché da plurime violazioni della normativa recata dal D.P.R. n. 380/2001, in particolare degli artt. 36 e 37, non avendo il Comune di Ravello previamente accertato la possibilità che le opere sanzionate conseguissero l’accertamento di conformità.

2.1. – La dedotta carenza istruttoria è argomentata, secondo quanto dedotto, sulla scorta della lettera di alcuni passaggi motivazionali dell’atto impugnato, segnatamente dall’impiego, nella relazione di verifica dell’8.11.2018, prot. n. 17255, alla quale si riporta integralmente il testo dell’ordinanza di demolizione, di una terminologia che tradirebbe incertezza e perplessità, come risulterebbe, in particolare, dalla locuzione, riferita alle opere contestate, “ verosimilmente di natura abusiva […]”;
in ogni caso nella fattispecie verrebbero in evidenza, prosegue la ricorrente, solo lavori di manutenzione straordinaria per i quali, al più, potrebbe ipotizzarsi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione del relativo avvio, giammai un ordine demolitorio come quello impugnato.

3. – Il Comune di Ravello non si è costituito in giudizio.

4. – All’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2023 – in vista della quale la ricorrente ha depositato in giudizio l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E.L. presentata il 24 maggio 2019 – la controversia è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è destituito di fondamento.

6. – Non sussistono, anzitutto, le lamentate carenze istruttorie e motivazionali, risultando, all’opposto, puntualmente identificati e descritti, nel provvedimento impugnato, gli interventi edilizi dei quali è contestata l’abusività, consistenti in “ due ambienti abitativi con sottotetto e passerelle/balcone ” autonomamente utilizzabili ai predetti fini e sprovvisti di titoli abilitativi e paesaggistici, non conformi alle NTC concernenti le costruzioni in zona sismica. L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato, dunque, conformemente al granitico orientamento della giurisprudenza, con la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività (Cons. St., Sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10184; id. 14 ottobre 2022, n. 8766; id. 7 giugno 2021, n. 4319;
T.A.R. Torino, sez. II, 31 maggio 2023, n.509).

6.1. – L’invocata qualificazione dei lavori realizzati, da parte della ricorrente, in termini di manutenzione straordinaria, inoltre, costituisce un mero assunto del tutto sfornito di qualsivoglia allegazione probatoria a supporto, non essendo neanche argomentato sulla scorta di una perizia di parte, laddove, di contro, la prova della sussistenza dei presupposti per farsi luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria deve essere fornita dal trasgressore (v. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 4 maggio 2023, n.2121).

6.2. – Quanto, da ultimo, alla formalizzazione, successivamente all’ingiunta demolizione, dell’istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 T.U.E.L., essa si rivela del tutto ininfluente, non incidendo, come noto, sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione, pregiudicandone definitivamente l’efficacia, bensì limitandosi a sospenderne gli effetti fino alla definizione dell'istanza, espressa o tacita, con il risultato che non dovrà essere riesercitato il potere sanzionatorio e che la demolizione, come nella specie, potrà – recte dovrà – essere portata ad esecuzione dall'onerato una volta rigettata l’istanza, decorrendo il relativo termine di adempimento dalla conoscenza del diniego (orientamento consolidato: cfr. per tutte Cons. St., Sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 466;
TA.R. Napoli, sez. III, 13 febbraio 2023, n.964).

7. – Da quanto sopra brevemente osservato discende che le censure formulate in ricorso si rivelano prive di fondamento, con conseguente reiezione del gravame.

9. – Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato Comune di Ravello.

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