TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-05-31, n. 202106401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-05-31, n. 202106401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106401
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 06401/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06628/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6628 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, M S, con domicilio eletto presso lo studio C C in Roma, viale Medaglie D'Oro, 399;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del mancato riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava il decreto n. -OMISSIS- del 2011, con cui il Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza militare non aveva riconosciuto, come dipendente da causa di servizio, le infermità di “spondiloartrosi diffusa con limitazione funzionale del tratto cervicale e lobare e discopatie C5-C6 e C6-C7”, da cui egli è risultato affetto.

Parte ricorrente premetteva di essere stato in servizio presso l’Aeronautica militare dal 1973 al 2003, addetto alla sala riparazioni strumenti della Sezione calibrazione del II Gruppo manutenzioni velivoli a Guidonia.

In data 6.3.2001, il ricorrente presentava istanza per ottenere il riconoscimento come dipendente da causa di servizio delle infermità di “spondiloartrosi diffusa con limitazione funzionale del tratto cervicale e lombare e discopatie C5-C6 e C6-C7”, da cui egli è risultato affetto. La Commissione medica ospedaliera di Roma (d’ora in avanti CMO), con verbale del 14.11.2002, giudicava le patologie ascrivibili alla 8° categoria, tabella A. Con parere n. 775/2006, però, il Comitato di verifica per le cause di servizio (d’ora in avanti CVCS) riteneva che le infermità da cui è risultato affetto il ricorrente non dipendessero da causa di servizio. A seguito di riesame, il CVCS, con parere n. 194/2008, confermava quello precedente. Quindi, il decreto gravato rigettava la sua domanda.

A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva omessa e contraddittoria motivazione.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza del 21.5.2021, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Oggetto di gravame è il decreto n. -OMISSIS- del 2011, con cui il Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza militare non aveva riconosciuto, come dipendente da causa di servizio, le infermità di “spondiloartrosi diffusa con limitazione funzionale del tratto cervicale e lobare e discopatie C5-C6 e C6-C7”, da cui il ricorrente è risultato affetto.

Il decreto gravato motiva per relationem il diniego dell’istanza di equo indennizzo, rinviando al parere n. 775/2006 reso dal CVCS il 28.9.2007 e al parere 194/2008 reso dal CVCS il 4.7.2008.

Tuttavia, l’amministrazione resistente ha depositato, in atti, il solo parere 194/2008, nel quale il CVCS si limita a confermare il precedente parere n. 775/2006, che non è stato prodotto in giudizio.

Questo Collegio, con ordinanza n. 2391 del 2021, ha pertanto disposto l’acquisizione del suddetto parere 775/2006, incaricando del relativo incombente istruttorio l’amministrazione stessa.

Tuttavia, l’amministrazione resistente non ha depositato l’atto indicato.

Ne consegue che il motivo di gravame con cui il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del provvedimento gravato è fondato: l’amministrazione rinvia, per giustificare la decisione adottata, al parere n. 775/2006 del CVCS. Questo parere, però, non è stato reso disponibile né alla parte interessata né a questo Collegio. Ciò si traduce in un difetto di motivazione.

3. Il ricorso, pertanto, va accolto e le spese di lite compensate attesa la peculiarità della fattispecie.

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