TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-03-03, n. 200900080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-03-03, n. 200900080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900080
Data del deposito : 3 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00822/2007 REG.RIC.

N. 00080/2009 REG.SEN.

N. 00822/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 822 del 2007, proposto da:
D E, rappresentata e difesa dagli avv.ti M D e V R, con domicilio eletto in Ancona, via Matteotti 99, presso lo studio del primo;

contro

il Ministero della Giustizia (Commissione Esami di Avvocato per l'Anno 2006, presso la Corte d'Appello di Ancona), in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della medesima in Ancona, piazza Cavour 29, domiciliato per legge;

per l'annullamento

del provvedimento del 29 giugno 2007 di comunicazione della votazione relativa alle prove scritte e di non ammissione alla prova orale, con i verbali di correzione e con ogni atto comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008, il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Nel dicembre 2006 la ricorrente ha sostenuto le prove scritte dell’esame di avvocato, al cui esito non è stata ammessa alla prova orale, essendole stato attribuito il voto di 24 in entrambi i pareri motivati, conseguendo invece il voto di 30 nella prova concernente la redazione di un atto giudiziario. Convinta al contrario della correttezza ed esaustività delle prove svolte, con il ricorso in esame sostiene che le medesime non siano state valutate adeguatamente dalla commissione costituita presso la Corte d’Appello di Ancona e ne chiede pertanto l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso.



2. Rileva preliminarmente la ricorrente che dal verbale del 1° febbraio 2007 emerge che i suoi elaborati sono stati valutati dalla commissione in una composizione in cui risultava del tutto assente la componente dei docenti universitari. Erano infatti presenti due membri effettivi, un avvocato ed un magistrato, e tre membri supplenti, due avvocati ed un magistrato. Consapevole dell’orientamento giurisprudenziale in materia, che ha affermato il principio della piena fungibilità dei membri effettivi e supplenti, non assumendo alcun rilievo la diversa provenienza professionale dei singoli membri, la ricorrente ne contesta il fondamento, risultando in tal modo leso l’interesse dei candidati ad una valutazione della prova di esame la più completa ed approfondita possibile.

Sul punto la ricorrente ripropone questioni che sono state da tempo definite dalla giurisprudenza in senso contrario alle tesi svolte, non adducendo tuttavia, a sostegno delle stesse, argomentazioni tali da indurre il collegio ad un ripensamento critico delle suddette conclusioni.

E’ stato così ritenuto che “l'art. 22, co. 5, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, nel testo sostituito dall'art. 1 bis D.L. 21 maggio 2003 n. 112, afferma che essi (i membri supplenti) intervengono alle sedute della Sottocommissione "in sostituzione di qualsiasi membro effettivo". Argomentando dal testo letterale della succitata norma la giurisprudenza è ferma nel sostenere che i componenti dei singoli collegi possono, in caso di assenza o impedimento, essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti attesa l'assoluta parità esistente, sul piano funzionale, fra le due categorie (C.si. 23 dicembre 1999 n. 692) e il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti (C.si. 9 giugno 2003 n. 223), indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri: la ratio sottesa a tale conclusione è stata individuata nel fatto che le tre categorie professionali presenti nelle Sottocommissioni (avvocati, magistrati e docenti universitari) non intervengono in rappresentanza di interessi settoriali (Cons. Stato, IV Sez., 22 giugno 2006 n. 3855;
T.A.R. Bari, I Sez., 3 gennaio 2001 n. 16;
T.A.R. Catanzaro, I Sez., 9 febbraio 2006 n. 131), sicché non può ritenersi illegittimamente composta una Sottocommissione nella quale, per effetto dell'intervento di membri supplenti, risulti alterato il rapporto fra le varie componenti delle categorie professionali chiamate a costituire l'organo collegiale (Cons. Stato, IV Sez., 6 settembre 2006 n. 5155)”: così Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3114.

“Né la sostituzione del membro titolare ad opera di uno dei membri supplenti -rispondendo ad intuibili esigenze di velocizzazione dei lavori -può ritenersi subordinata all'indicazione a verbale dell'impedimento che ha imposto tale soluzione organizzativa” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 3 maggio 2007, n. 3895), considerazione, questa, che conduce alla reiezione della censura di cui al punto VI del ricorso, con cui è stata addotta la disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno invece beneficiato dell’apporto valutativo di tutte le componenti.

Si può dubitare con la ricorrente dell’opportunità della scelta legislativa, laddove si consideri che si tratta di un esame abilitativo le cui regole di espletamento sembrano presupporre in partenza l’esistenza di vari tipi di condizionamenti sull’operato della commissione, visto che la valutazione degli elaborati scritti è affidata a commissioni istituite presso Corte d’Appello diversa da quella che ha presieduto allo svolgimento delle medesime, mentre è d’altra parte fissato un sistema di preclusioni diretto ad impedire che della commissione medesima facciano parte gli “avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, aggiungendo persino il divieto di “candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto” (art. 22, sesto comma, RDL n. 1578 del 1933, modificato dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142, sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'articolo 1 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112), ma la portata letterale della norma (5° comma) è tale da escludere che la medesima abbia anche voluto assicurare la costante compresenza di tutte le categorie professionali che compongono la commissione: “dalla normativa di riferimento (art. 22 r.d.l. n. 1578 del 1933 come sostituito dall'art. 1 l. n. 242 del 1988 e, successivamente, dall'art. 1 bis d.l. n. 112 del 2003) risulta che, quantunque l'intervento in commissione di tutte le componenti professionali sia riconosciuto come principio generale, posto a garanzia di un adeguato giudizio di idoneità, il legislatore ha statuito la possibilità che i supplenti intervengano nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo, sicché l'uso dell'espressione «qualsiasi» non lascia spazio a dubbi ermeneutici circa la piena fungibilità dei membri effettivi con i membri supplenti, non assumendo alcun rilievo interdittivo la diversa provenienza professionale dei membri sostituiti” (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 22 febbraio 2006, n. 192;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 13 gennaio 2006, n. 14).

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