TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-07-10, n. 201501065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-07-10, n. 201501065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501065
Data del deposito : 10 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00791/2013 REG.RIC.

N. 01065/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00791/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Studiodelta S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B, in Bari, Via Dante, n. 25;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, presso la quale è domiciliato, in Bari, Via Melo, n. 97;

nei confronti di

Soggetto Gestore Intesa San Paolo S.p.A.;

per l'annullamento

- del decreto Ministeriale n. 0000692 del 9.4.2013, trasmesso in copia con nota dirigenziale n.13172 del 15.4.2013 (comunicata a mezzo pec) con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto di non ammettere il programma di innovazione tecnologica presentato dalla Studiodelta S.r.l. al finanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica;

- della nota avente ad oggetto "Supplemento di istruttoria tecnica" emessa dal Soggetto Gestore datata 21.1.2013 richiamata nel decreto di esclusione dal finanziamento;

- della nota provvedimentale prot. n. 0033641 del Registro ufficiale dell'11.10.2012, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava il preavviso di rigetto della domanda presentata dalla Studiodelta S.r.l., nonché della documentazione alla stessa allegata, ed in particolare della Relazione istruttoria del soggetto gestore, Relazione dell'Esperto e Scheda del Comitato Tecnico;

- del parere non favorevole espresso dal Comitato Tecnico per l'Innovazione Tecnologica nella riunione del 18.7.2012 il cui contenuto è richiamato nel d.M. di esclusione n. 0000692 del 9.4.2013;

- della nota provvedimentale prot. n.0042170 del 13.12.2012 a firma del Direttore generale del Ministero della Sviluppo Economico avente ad oggetto la richiesta di revisione della relazione istruttoria ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dalla Studiodelta S.r.l. di ammissione al finanziamento del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello gravato posto in essere dall'amministrazione, ancorché non conosciuto, incidente sulla posizione giuridica del ricorrente;

- ove occorra di ogni atto lesivo e pregiudizievole anche nelle forme di atti endoprocedimentali anche ignoti, resi in merito alle determinazioni in tal sede gravate ed ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente ad esse, nonché,

per la declaratoria e l’accertamento dell'illegittimità ed illiceità degli atti e del complessivo comportamento omissivo e commissivo del Ministero per lo Sviluppo Economico con riferimento al ritardo con cui è pervenuto ad escludere la ricorrente stessa dal finanziamento del progetto richiesto e per l'effetto,

per l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità e del derivante obbligo del Ministero per lo Sviluppo Economico di risarcire di tutti i danni subiti sotto ogni aspetto dalla ricorrente a causa dei predetti atti e del comportamento dalla stessa Amministrazione tenuto, previo accertamento, quantificazione e liquidazione dei danni predetti (da valutarsi anche in forma equitativa) con integrazione di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla data di insorgenza dei danni di cui sopra sino a dì del completo soddisfo, anche ai sensi dell'art. 34 lettera c) comma 4 del c.p.a. ai fini della relativa quantificazione, e quindi

per la condanna del Ministero dello Sviluppo economico al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Studiodelta S.r.l. sotto ogni forma e aspetto per il ritardo nell'emanazione del provvedimento e comunque in dipendenza degli atti impugnati e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa M C;

Udita per la ricorrente l’avv. A T per delega dell’avv. A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente riferisce:

- di aver partecipato alla selezione, bandita nell’ambito del PON ai sensi del D.M. 24.9.2009, per l’ammissione al finanziamento a valere su FIT (fondo rotativo per l’innovazione tecnologica) presentando in data 14.12.2009 un progetto di innovazione di prodotto in ambito di e-learning denominato “Brain leap”;

- che avviava un piano di investimento per € 100.000,00 essendo previsto che il beneficiario concorresse con capitale proprio alla realizzazione del progetto per il 10% dell’importo finanziato;

- che in data 17.12.2009 - ormai decorso il termine di 180 dalla presentazione dell’istanza di finanziamento per la conclusione del provvedimento - veniva avviata l’istruttoria sull’ammissibilità del progetto “Brain leap”.

- che ha chiesto, decorsi due anni dalla presentazione del progetto, con note del 9.1.2012 e del 13.6.2012, chiarimenti sullo stato dell’istruttoria e una proroga ex art 5 d.m. 10.7.2008 di 12 mesi per il completamento delle attività previste in progetto;

- che nel marzo 2012 il Soggetto gestore e l’Esperto incaricati della valutazione tecnico- scientifica del progetto ritenevano il progetto ammissibile al finanziamento;

- che il 12.4.2012 contraeva un prestito per 100.00,00 con la Banca di credito cooperativo di Conversano;

- che in data 11.10.2012 riceveva il preavviso di rigetto in seguito all’adozione del parere negativo del 18.7.2012, espresso dal Comitato tecnico per lo innovazione tecnologica, che riteneva il progetto privo di contenuti innovativi;

- che faceva pervenire le osservazioni, ex art. 10 bis l. 241/1990, con nota del 14.11.2012;

- che con nota del 13.12.2012 il MISE, ravvisando nelle osservazioni della ricorrente elementi utili di chiarimenti, rinviava il progetto alle valutazioni dell’Esperto, affinché questi si esprimesse su parere del Comitato tecnico, disponendo a tal fine un supplemento istruttorio;

- che il 15.4.2013 il MISE comunicava il rigetto definitivo dell’istanza.

Impugna gli atti indicati con due motivi nei quali lamenta violazione di legge ed eccesso di potere.

Con il primo motivo deduce in sintesi che, se il MISE avesse considerato che il bando intende agevolare programmi di sviluppo sperimentale comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, non avrebbe giudicato negativamente il progetto “Brain leap” che prevede attività propedeutiche di innovazione riferite alla creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, dunque un’ampia attività di ricerca e non solo di sviluppo industriale, e che i contenuti di tale progetto corrispondono a tecnologie e modelli ritenuti innovativi dalla Circolare 28.6.2012 di Digit PA Agenzia per l’Italia digitale -Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre il diniego non spiegherebbe sulla base di quali dati, avendo ritenuto determinate attività del progetto non finanziabili perché non innovative, i relativi costi siano stati stimati per un importo pari a € 90.000,00, che detratti dall’importo minimo finanziabile di € 1.000.000,00 indicato nel progetto, ne riducono il valore a € 910.000,00, al di sotto della soglia di ammissibilità.

Infine la Società ricorrente lamenta di aver appreso tali ultime circostanze - non emerse nella prima istruttoria - solo con il diniego definitivo con conseguente lesione dei diritti partecipativi in sede procedimentale.

Con il secondo motivo lamenta che il Mise avrebbe violato l’obbligo di concludere il procedimento nel termine di 180 giorni avendo riscontrato l’istanza del 14.12.2009 solo il 15.4.2013, così danneggiando la ricorrente nella pianificazione delle proprie attività e investimenti.

Quanto all’entità dei danni subiti, dei quali chiede il ristoro anche in via equitativa, la ricorrente deduce di aver sostenuto costi per la predisposizione di quanto necessario alla realizzazione delle attività di progetto pari a € 328,733,60 disponendo altresì un aumento di capitale pari a € 100.000,00 di cui € 15.000,00 versati, di non aver realizzato l’utile atteso dal’investimento finanziabile di € 1.000.000,00, di aver subito un lucro cessante per danno curriculare ed infine per la perdurante inerzia del MISE sarebbe stata costretta ad interrompere il contratto stipulato con il dipartimento di informatica dell’Università di Bari in data 20.6.2011, in vista di una collaborazione per la realizzazione della attività di ricerca di cui al progetto.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna per illegittimità propria e derivata la relazione del supplemento istruttorio del 14.1.2013 resa dall’Esperto incaricato, contestandone la valutazione e chiede accertarsi l’illegittimità e illiceità degli atti e comportamenti omissivi e commissivi determinanti il ritardo lesivo del suo interesse e il conseguente risarcimento di danni anche in via equitativa.

Resiste il Ministro dello sviluppo economico deducendo:

- che il giudizio di non ammissibilità del progetto, espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile se non ricorrono, come in specie errori, nei presupposti e manifesta irragionevolezza;

- non è configurabile un diritto di partecipazione della ricorrente al supplemento di istruttoria;

- i termini per la conclusione del procedimento non sarebbero perentori;

- la ricorrente ben potrebbe realizzare il progetto con risorse proprie ed evitare dunque il danno curriculare e la perdita delle risorse impiegate;

- il danno da ritardo è inconcepibile in specie perché se il ricorso sarà accolto le spese sostenute troveranno ragione nella realizzazione del progetto;
se invece sarà respinto mancherà il presupposto per l’accoglimento della domanda accessoria di danni.

Il Ministero non ha dato seguito all’ordinanza adottata dal Collegio il 18.12.2014, recante richiesta di esibizione dei seguenti atti:

a) documentazione inerente alla soppressione del Comitato tecnico di valutazione dei progetti PON FIT D.M. 24.9.2009 richiesta con istanza di acceso del 3.11.2014 menzionata a pag. 7 della memoria della ricorrente depositata il 17.11.2014;

b) Circolare del 28.6.2012 della Presidenza del Consiglio - Agenzia per l’Italia digitale menzionata all’ultimo capoverso di pagina 11 del ricorso introduttivo;

c) una dettagliata e puntuale relazione sul procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, con particolare riferimento:

- ai tempi di svolgimento delle attività prodromiche all’adozione di detto provvedimento;

- alla fase istruttoria precedente all’adozione del preavviso di rigetto dell’11.10.2012;

- al supplemento di istruttoria disposto in seguito alla presentazione delle osservazioni del 14.11.2012 al preavviso di rigetto da parte del ricorrente;

All’udienza del 25 giugno la causa è passata in decisione.

Il ricorso è parzialmente fondato.

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