TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2020-04-08, n. 202002615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2020-04-08, n. 202002615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002615
Data del deposito : 8 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2020

N. 12968/2019 REG.RIC.

N. 02615/2020 REG.PROV.CAU.

N. 12968/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12968 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


B F S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Basilicata non costituito in giudizio;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Cacciavillani, Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Andrea Manzi, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione AIFA n. DG/1245/2019 del 30 luglio 2019, resa nota tramite avviso pubblicato sulla GURI, Serie Generale, n. 187 del 10 agosto 2019, recante “Assegnazione dei budget aziendali per l’anno 2018” (doc. 1 e 2);

- della nota sulla metodologia applicativa aggiornata (luglio 2018) seguita dall’AIFA nell’assegnazione del budget 2018 - spesa farmaceutica per acquisti diretti, pubblicata in allegato alla predetta determinazione (doc. 3);

- dell’allegato alla nota metodologica - descrizione dei file e dei relativi tracciati record (doc. 4);

- degli atti, pubblicati sul front-end AIFA in data 30 luglio 2019, contenenti i dati che quantificano gli importi del budget per acquisti diretti assegnato alla ricorrente per l’anno 2018;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- Determina AIFA della direzione generale n.1860/2019 pubblicata in G.U il 28/12/2019 recante il nuovo budget dell’anno 2018 emanato a seguito del riesame e relativi allegati, ivi compresi tutti gli atti che l’hanno preceduto;

- Determina AIFA della direzione generale n. 128/2020 pubblicata in G.U. il 31/1/2020 recante il ripiano dell’anno 2018 dello splafondamento della spesa per gli acquisti diretti e relativi allegati A (Elenco quota ripiano a carico della ricorrente in misura di 396.399 €), B (Nota sulla Metodologia applicata), B-bis (allegato alla nota metodologica) e C (ripartizione per singola regione degli oneri di ripiano);
nonché di tutti gli atti istruttori ad essi preordinati ivi richiamati, consequenziali e/o comunque connessi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione del Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato in via preliminare che la controversia in esame ha ad oggetto il procedimento di attribuzione definitiva degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2018, segnatamente della Determina DG/128/2020 del 28.1.2020, che ha definito detto procedimento, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Considerate le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla metodologia seguita dall’Amministrazione nel procedere al calcolo del budget per il 2018 nonché in ordine alla mancanza di un contraddittorio effettivo tra le parti;

Rilevata innanzitutto la necessità, ai fini istruttori, che l’AIFA predisponga e provveda al deposito presso la Segreteria sezionale di una dettagliata relazione istruttoria, a firma del Direttore Generale, relativa alla specifica posizione debitoria della ricorrente ed in cui si dia esplicitamente conto dell’importo del budget assegnato all’impresa per l’annualità in esame così come dell’entità del ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa addebitato, delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui detto calcolo si è basato;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della completezza dell’istruttoria, che la redazione della suddetta relazione sia preceduta dalle seguenti attività prodromiche, rimesse alla diligente cura dell’AIFA:

1. Comunicazione alla parte ricorrente di apposita nota metodologica relativa al procedimento seguito per pervenire alla determinazione del “quantum” del ripiano individuale;

2. Successiva convocazione per l’audizione orale del legale rappresentante, o di un procuratore dell’azienda ricorrente dotato dei poteri all’uopo necessari, per la verifica in contraddittorio dei dati, dei documenti, delle modalità e dei criteri di calcolo alla base del ripiano individuale. La suddetta audizione potrà svolgersi altresì avvalendosi di idonei collegamenti da remoto;

3. Acquisizione delle osservazioni e della documentazione che l’impresa intenderà produrre, con concessione di eventuale congruo termine (non inferiore a gg. 30) per tale incombente, se richiesto dall’impresa;

4. Redazione della relazione conclusiva, nella quale siano esplicitate anche le eventuali ragioni che hanno indotto l’Agenzia al rigetto delle argomentazioni e delle allegazioni dell’azienda;

Ritenuto che, per il completamento della predetta articolata attività (tenuto conto dell’elevato numero di separate impugnazioni di analogo tenore attualmente pendenti dinnanzi a questo Giudice), debba assegnarsi all’AIFA il termine di giorni 100 (cento) dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, termine spirato il quale la relazione in oggetto dovrà essere depositata presso questo Tribunale;

Considerato inoltre sul piano cautelare di confermare le misure già disposte, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto n. 2015 del 25 marzo 2020;

Impregiudicata ogni decisione sui profili di giurisdizione;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 2 febbraio 2021 per la prosecuzione nel merito del presente giudizio;

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