TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-03-03, n. 202100199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-03-03, n. 202100199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202100199
Data del deposito : 3 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2021

N. 00199/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00562/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS--, rappresentata e difesa dall’avv. C N, PEC avvcamillonaborre@pec.giuffre.it, con domicilio eletto in Potenza Viale Vincenzo Verrastro n. 29/C;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi AGEA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l'annullamento:

-del provvedimento del -OMISSIS-(notificato il 2.10.2018, in allegato alla nota prot. n. -OMISSIS- di pari data -OMISSIS-, con il quale è stato ingiunto il pagamento entro 60 giorni della somma complessiva di € 43.738,23 di cui € 42.203,44 a titolo di sorte capitale ed € 1.534,79 per interessi maturati), con il quale il Dirigente dell’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’AGEA ha accertato in via definitiva il credito dell’AGEA nei confronti della sig.ra -OMISSIS-- della somma di € 42.203,44 oltre interessi, per l’indebita percezione dei contributi erogati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;

-del precedente provvedimento del -OMISSIS-(notificato il 28.4.2018), con il quale il medesimo Dirigente dell’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’AGEA aveva sospeso il pagamento dei contributi fino alla concorrenza della somma di € 21.007,24 per l’indebita percezione negli anni 2010, 2011 e 2012;


Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l’atto di motivi aggiunti, di impugnazione del provvedimento AGEA del -OMISSIS-, con il quale è stato modificato il provvedimento del -OMISSIS-, impugnato con il ricorso introduttivo, riducendo l’importo della somma dovuta da € 42.203,44 a € 14.618,49 oltre interessi;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell’AGEA;

Visti i documenti e gli atti tutti di causa;

Relatore nell’Udienza del 24 febbraio 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 e dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver ascoltato l’avv. Camilllo Naborre;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sig.ra -OMISSIS--, nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, ha beneficiato di contributi comunitari mediante la presentazione di un contratto di affitto dei terreni, siti in Pescopagano, foglio di mappa n. -OMISSIS- particelle nn. -OMISSIS-, sottoscritto -OMISSIS-e registrato il -OMISSIS-.

Con nota -OMISSIS- la Guardia di Finanza di Potenza ha comunicato all’AGEA che aveva accertato la nullità del predetto contratto del-OMISSIS-per l’apposizione di una firma falsa, in quanto risultava sottoscritto anche dal proprietario dei predetti terreni, il quale era morto il -OMISSIS-.

Per tale vicenda la -OMISSIS- è stata rinviata a giudizio, tuttora pendente, per il delitto ex art. 640 bis C.P. di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (cfr. documenti nn. 7 e 8, depositati dall’Avvocatura dello Stato in data 3.1.2019).

Pertanto, il Dirigente dell’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’AGEA prima con provvedimento del -OMISSIS-(notificato il 28.4.2018) e contestuale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 di pari data -OMISSIS-ha sospeso il pagamento dei contributi fino alla concorrenza della somma di € 21.007,24 per l’indebita percezione negli anni 2010, 2011 e 2012, e poi con provvedimento del -OMISSIS-(notificato il 2.10.2018, in allegato alla nota prot. n. -OMISSIS- di pari data -OMISSIS-, con il quale è stato ingiunto il pagamento entro 60 giorni della somma complessiva di € 43.738,23 di cui € 42.203,44 a titolo di sorte capitale ed € 1.534,79 per interessi maturati) ha accertato in via definitiva il credito dell’AGEA nei confronti della sig.ra -OMISSIS-- della somma di € 42.203,44 oltre interessi, per l’indebita percezione dei contributi erogati, oltre che negli anni 2010, 2011 e 2012, anche negli anni 2013, 2014 e 2015, in quanto tali contributi risultavano condizionati alla sussistenza di un valido titolo di conduzione dei terreni.

La sig.ra -OMISSIS-- con il ricorso introduttivo, notificato il 29/30.11.2018 e depositato il 20.12.2018, ha impugnato i predetti provvedimenti dell’AGEA, deducendo:

1) la contraddittorietà tra la comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 ed il provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto la prima si riferiva all’indebita percezione dei contributi, relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, mentre il secondo si riferiva anche ai contributi, relativi agli anni 2013, 2014 e 2015;
nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente in data 12.7.2018 aveva pagato la sanzione amministrativa ex art. 3 L. n. 898/1986 di € 4.900,23, ingiunta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-;

2) l’errata applicazione dell’art. 60, comma 1, del Regolamento dell’Unione Europea n. 1122/2009, in quanto, prescindendo dalla circostanza che la ricorrente aveva sempre “di fatto e realmente” condotto per il pascolo delle mucche i suddetti terreni, siti in Pescopagano, foglio di mappa n. -OMISSIS- particelle nn. -OMISSIS-, l’AGEA, anziché richiedere l’intera restituzione dei contributi erogati, avrebbe dovuto tener conto la superficie dei predetti terreni era inferiore allo 0,5% della superficie ammissibile a contributo e, comunque, avrebbe dovuto tener conto che i contributi di cui è causa erano di tipo “disaccoppiato”, in quanto non destinati alla produzione, ma a premiare lo status di agricoltore “condizionato all’osservanza di specifiche pratiche per la tutela dell’ambiente”, per cui, a fronte dell’intera superficie di 19 ettari e 49 are dei suddetti terreni, avrebbe dovuto essere considerata la superficie ridotta di 13 ettari e 13 are (cfr. relazione tecnica, allegata al ricorso dell’1.10.2017).

Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l’AGEA, i quali hanno:

1) eccepito in via principale l’inammissibilità per difetto di giurisdizione ed in via subordinata l’irricevibilità, limitatamente all’impugnazione del provvedimento di sospensione del -OMISSIS-, notificato il 28.4.2018;

2) sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando anche che l’AGEA stava provvedendo alla rettifica dell’impugnato provvedimento del -OMISSIS-.

Ed invero, con provvedimento del -OMISSIS- (notificato alla ricorrente il 22.2.2019) il Dirigente dell’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’AGEA ha rettificato l’impugnato provvedimento del -OMISSIS-, precisando che la ricorrente deve restituire la somma di € 14.618,49, anziché quella di € 42.203,44, in quanto la differenza tra superfice dichiarata e quella ammissibile a finanziamento risultava superiore allo 0,5%, stabilito dall’art. 60 del Regolamento dell’Unione Europea n. 1122/2009, soltanto con riferimento agli anni 2010 e 2015.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 25/28.3.2019 e depositato il 23.4.2019, la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento del -OMISSIS-, deducendo, oltre alle censure già articolate con il ricorso introduttivo, anche: 3) e 4) che l’AGEA avrebbe dovuto attendere un “accertamento giudiziario della condotta asseritamente illegittima della ricorrente”;
5) ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981;
6) l’incompetenza dell’AGEA, in quanto l’attività di recupero spetta alla Corte dei Conti.

Con memoria del 22.1.2021 l’Amministrazione resistente ha controdedotto all’atto di motivi aggiunti, sostenendone l’infondatezza.

Con memoria del 17.2.2021 la ricorrente ha chiesto il differimento dell’udienza di discussione, perché per il processo penale, relativo alla falsa sottoscrizione del proprietario dei terreni in calce al contratto di affitto dell’1.4.2010, era stata fissata “l’ennesima” udienza dibattimentale del 3.5.2021.

In data 24.2.2021 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 e dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa la predetta istanza di rinvio dell’udienza pubblica di trattazione nel merito, in quanto con il Codice di Procedura Penale del 1988 è stato introdotto il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi, come dimostrato anche dall’eliminazione ad opera dell’art. 35 L. n. 353/1990 dal testo dell’art. 295 c.p.c., nella parte relativa alla sospensione necessaria, di ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale, ed anche perché l’eventuale assoluzione con formula piena della ricorrente nel parallelo processo penale non ha alcuna rilevanza nel presente processo amministrativo, in quanto, ai fini della legittimità degli impugnati provvedimenti del -OMISSIS-e del -OMISSIS-, ciò che conta è la circostanza oggettiva che il contratto di affitto dell’1.4.2020 risulta sottoscritto da una persona morta il -OMISSIS-.

Sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame (per fattispecie analoghe cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 90 del 30.1.2018 e nn. 689 e 699 del 21.11.2015), attesoché con il provvedimento, impugnato con il ricorso introduttivo, l’AGEA ha accertato l’assenza di uno dei presupposti e/o dei requisiti di ammissione, sui quali si fondava l’erogazione dei contributi comunitari di cui è causa, cioè la mancanza di un valido titolo giuridico, di conduzione dei terreni, siti in Pescopagano, foglio di mappa n. -OMISSIS- particelle nn. -OMISSIS-.

Pertanto, il provvedimento, impugnato con il ricorso introduttivo, assume la configurazione di un provvedimento di autotutela di annullamento degli contributi comunitari, già erogati, nei confronti del quale la ricorrente può vantare solo una posizione giuridica di interesse legittimo, in quanto, sebbene dopo l’ammissione al finanziamento viene acquisita la posizione di diritto soggettivo, l’Amministrazione conserva sempre il potere di autotutela, volto a garantire il perseguimento degli interessi pubblici a cui è preordinata l’erogazione del contributo pubblico, il cui esercizio implica un’attività autoritativa, che affievolisce l’originaria situazione di diritto soggettivo in interesse legittimo.

Sempre in via preliminare, va, invece, accolta l’eccezione dell’Amministrazione resistente di irricevibilità con riferimento all’impugnazione, sempre con il ricorso introduttivo, del provvedimento di sospensione del -OMISSIS-, in quanto, poiché tale provvedimento era stato notificato alla ricorrente in data 28.4.2018, avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale del 27.6.2018, mentre il ricorso in epigrafe è stato notificato all’AGEA soltanto in data 29/30.11.2018.

Comunque, tale impugnazione risulta anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, sebbene con il predetto provvedimento del -OMISSIS-era stata disposta la sospensione del pagamento dei contributi successivi al triennio 2010-2012, l’AGEA aveva poi erogato alla ricorrente anche i contributi, relativi agli anni 2013, 2014 e 2015.

Parimenti risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, con il quale è stata dedotta l’errata applicazione dell’art. 60, comma 1, del Regolamento dell’Unione Europea n. 1122/2009, nella parte in cui tale norma statuisce che non può essere concesso il contributo comunitario, se in seguito a “dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale” sono state accertate differenze superiori allo 0,5% della superficie ammissibile a contributo, attesochè, come sopra già detto, l’AGEA con il successivo provvedimento del -OMISSIS- ha rettificato l’impugnato provvedimento del -OMISSIS-, riducendo l’importo complessivo della somma dovuta dalla ricorrente da € 42.203,44 a € 14.618,49.

Infatti, sebbene nell’ambito oggettivo del predetto art. 60, comma 1, Regolamento dell’Unione Europea n. 1122/2009 rientra anche la fattispecie in esame della falsità del contratto di affitto dei terreni, necessario per il conseguimento di contributi comunitari, in quanto la presentazione di un contratto, recante la falsa sottoscrizione di una persona già morta, costituisce un “comportamento intenzionale”, che ha consentito l’erogazione dei contributi comunitari in una misura maggiore di quella effettivamente spettante, va evidenziato che, ai sensi del predetto art. 60, comma 1, del Regolamento dell’Unione Europea n. 1122/2009, va sanzionato con l’integrale restituzione dei contributi già percepiti, se la differenza tra superfice dichiarata e quella ammissibile a finanziamento risulta superiore allo 0,5%.

Pertanto, l’AGEA con il primo provvedimento del -OMISSIS-aveva violato il suddetto art. 60, comma 1, del Regolamento dell’Unione Europea n. 1122/2009, in quanto aveva determinato in € 42.203,44 oltre interessi la somma, che doveva essere restituita dalla ricorrente, ritenendo erroneamente che la differenza tra superfice dichiarata e quella ammissibile a finanziamento risultava superiore allo 0,5% per ognuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, mentre successivamente con provvedimento del -OMISSIS- ha riconosciuto che la predetta differenza dello 0,5% si era verificata soltanto negli anni 2010 e 2015, rideterminando il credito in € 14.618,49.

Invece, risulta infondato il primo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, con il quale sono state dedotte le censure, relative alla la contraddittorietà tra la comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 ed il provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto la prima si riferiva all’indebita percezione dei contributi, relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, mentre il secondo si riferiva anche ai contributi, relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, ed all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente in data 12.7.2018 aveva pagato la sanzione amministrativa ex art. 3 L. n. 898/1986 di € 4.900,23, ingiunta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-.

Infatti, l’accertamento della falsità del contratto di affitto dei terreni, siti in Pescopagano, foglio di mappa n. -OMISSIS- particelle nn. -OMISSIS-, del-OMISSIS-per l’apposizione della firma di una persona morta il -OMISSIS- riverbera i suoi effetti anche con riferimento ai contributi, erogati per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Parimenti non può essere presa in considerazione la sanzione amministrativa ex art. 3 L. n. 898/1986 di € 4.900,23, ingiunta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, in quanto, mentre la competenza per l’irrogazione della predetta sanzione amministrativa è del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il recupero coattivo dei contributi indebitamente percepiti è competente l’AGEA e pertanto deve ritenersi che trattasi di distinti ed autonomi procedimenti, con conseguente autonoma valutazione dei fatti e della relativa documentazione acquisita in sede istruttoria.

Peraltro, non è stato violato anche il principio del ne bis in idem, previsto dall’art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la Sentenza del 4.3.2014 (Grande Stevens c. Italia), secondo cui, poiché le sanzioni amministrative, se di importo elevato, vanno equiparate a quelle penali, costituisce violazione del principio del ne bis in idem la pendenza di un processo penale per lo stesso illecito, già punito con sanzione amministrativa diventata definitiva, attesoché, nella specie, l’impugnato provvedimento dell’AGEA del -OMISSIS-costituisce un atto di natura civilistica, in quanto esclusivamente finalizzato alla ripetizione e/o recupero dei contributi indebitamente percepiti.

Risultano infondate anche le altre censure, dedotte con l’atto di motivi aggiunti.

Infatti, poiché ai sensi dell’art. 2, n. 3, del Regolamento UE n. 1848/2006, che disciplina il recupero di contributi agricoli europei indebitamente pagati, prevede espressamente che il procedimento di recupero dei predetti contributi può essere attivato in seguito al “primo verbale amministrativo o giudiziario”, cioè dopo “la prima valutazione scritta, stilata da un’Autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”, deve ritenersi legittima l’attivazione da parte dell’AGEA del procedimento di recupero di cui è causa, dopo aver ricevuto dalla Guardia di Finanza di Potenza la nota -OMISSIS-, con la quale era stata evidenziata l’apposizione sul contratto di affitto dei terreni, siti in Pescopagano, foglio di mappa n. -OMISSIS- particelle nn. -OMISSIS-, del-OMISSIS-della firma falsa del proprietario di tali terreni, morto il -OMISSIS-.

Va disattesa l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981, attesochè la fattispecie del recupero dei contributi comunitari, illegittimamente incassati, rientra nell’ambito oggettivo della ripetizione di indebito ex art. 2033 C.C., con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinaria di 10 anni ex art. 2946 C.C. (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 699 del 21.11.2015).

Infine, va precisato che, con riferimento all’indebita percezione dei contributi europei, la competenza della Corte dei Conti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale non impedisce all’Amministrazione competente, di attivare sia i rimedi amministrativi di recupero, sia le relative azioni giudiziarie dinanzi al Giudice Ordinario.

A quanto sopra consegue che il ricorso introduttivo risulta in parte infondato ed in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l’atto di motivi aggiunti risulta infondato, e da ciò discende che la ricorrente va condannata alla restituzione della somma di € 14.618,49, oltre interessi legali, anziché quella di € 42.203,44, inizialmente determinata dall’AGEA.

Tenuto conto della circostanza che la resistente AGEA dopo la notifica del ricorso introduttivo ha ridotto la somma dovuta da € 42.203,44 a € 14.618,49, con riferimento al ricorso introduttivo sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, versato per la proposizione del ricorso introduttivo, il quale va posto a carico dell’AGEA, mentre per quanto riguarda l’atto di motivi aggiunti, la ricorrente va condannata parzialmente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

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