TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2019-02-26, n. 201900064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2019-02-26, n. 201900064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900064
Data del deposito : 26 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2019

N. 01584/2012 REG.RIC.

N. 00064/2019 REG.PROV.PRES.

N. 01584/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2012, proposto da
S.P.G.S. S.r.l. - Presidio di Riabilitazione Valori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via M. di Montrone n. 60;

contro

Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Giuseppe Garibaldi n. 49;

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n. 1123 dell’11/7/2012 di attribuzione alle singole strutture del tetto di spesa aziendale per le prestazioni riabilitative per l’anno 2012, in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, nonché di ogni altro atto a questa connesso, presupposto e/o conseguente;

nonché per il risarcimento

dei danni che dovessero derivare alla società ricorrente dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati nella misura che sarà indicata e documentata in corso di causa,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85 del codice del processo amministrativo;

Considerato che, nelle more della trattazione del merito del ricorso, fissata per l’udienza del 2 aprile 2019, parte ricorrente, per mezzo del proprio difensore, con atto depositato il 25 febbraio 2019, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio di cui in epigrafe, in quanto la stessa ha eseguito le prestazioni domiciliari nel periodo interessato dagli atti impugnati, ricevendone la regolare remunerazione dall’Azienda sanitaria resistente.

Ciò stante, non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;


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