TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-28, n. 202201042
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Testo completo
Pubblicato il 28/01/2022
N. 01042/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02939/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2012, proposto da Soc Cg Cinema Spettacolo S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, U L S D L, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78, successivamente fusa per incorporazione nella società Eleven Finance Srl, costituitasi in giudizio in data 7.08.2018, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati A Z, U L S D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 1866/2011 del 13 dicembre 2011, notificata
in data 8.2.2012, avente ad oggetto la rimozione arredo urbano / occupazione suolo pubblico in Piazza Cavour angolo Via Cicerone, nonché del verbale il VAV 14080152071/A del 22.10.2008 redatto dal gruppo XVII della Polizia Municipale, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare del Cinema Adriano, sito in Piazza Cavour, ha gravato la determinazione indicata in epigrafe con cui l’Amministrazione capitolina – richiamato il VAV 14080152071/A del 22.10.2008 redatto dalla Polizia locale – la ha diffidata a rimuovere una struttura pubblicitaria allocata sui terrazzi dell’edificio del Cinema.
Si legge, in particolare, nel provvedimento che “ all’esterno del locale di pubblico spettacolo denominato “Cinema Adriano” (…), più precisamente sui terrazzi laterali dell’avancorpo centrale, aveva posto in essere una struttura realizzata con tubi metallici in cui esponeva pannelli pubblicitari costituiti da teloni reclamizzanti film in programmazione, illuminati da fari (…), senza essere in possesso della relativa autorizzazione comunale ” e che “ per tale abuso [parte ricorrente] è stata contravvenzionata dal Gruppo XVII di polizia Municipale in data 22/10/2008 con verbale di accertamento di violazione n. 14080152071/A a seguito di sopralluogo effettuato in data 7/10/2008 ”;
pertanto, la ricorrente è stata diffidata “ a rimuovere, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente atto, quanto posto sul suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione con avvertenza che, rimanendo senza effetto il presente provvedimento, si procederà d’ufficio alla rimozione ”.
Il provvedimento chiarisce, inoltre, che il medesimo “ costituisce diffida a non ripetere la violazione e avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge n. 241/90, di rimozione nel caso in cui le opere abusive non siano rimosse entro 15 giorni dalla data di notifica ”; inoltre determina “ in caso di inottemperanza, l’esecuzione coattiva, senza ulteriore avviso, della rimozione delle strutture poste abusivamente sul suolo pubblico ”.
A seguito della notificazione del provvedimento la ricorrente ha acquisito il verbale di accertamento di violazione ivi richiamato ed ha formulato osservazioni difensive all’Amministrazione rimaste tuttavia senza esito, aventi ad oggetto la contestazione sulla applicabilità delle norme richiamate.
La ricorrente si è dunque rivolta al Tribunale, chiedendo l’annullamento del provvedimento sulla base delle seguenti censure: “ I. Violazione, falsa e erronea applicazione del D.Lgs. n. 285/1992, della deliberazione C.C. n. 254/1995, e successive modifiche di cui alla deliberazione CC n. 260/1997, della deliberazione C.C. n. 100/2006 e s.m.i Violazione e falsa applicazione della deliberazione C.C. n. 119/2005 e s.m.i. Eccesso di potere e difetto di istruttoria e dei presupposti. ” La ricorrente ha contestato sia che la struttura di cui si discute potesse avere rilievo edilizio, trattandosi di tubi metallici a supporto di cartellone pubblicitario, amovibili, posti sulla terrazza dell’immobile, sia il richiamo alle disposizioni del Codice della Strada (che si occupa della pubblicità sulle strade e sui veicoli), non pertinente dunque nella fattispecie, trattandosi di pubblicità posta in luogo privato, ad un’altezza di circa 6 metri dal suolo, quindi non interferente con la circolazione. Sarebbe inoltre inconferente il richiamo alle norme in tema di installazione di mostre e vetrine nel territorio comunale e al regolamento n.