TAR Latina, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202300811

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202300811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300811
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 00811/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00384/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2021, proposto da
G G, G A e S A, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliati in Marcianise (Caserta), alla via San Simeone n. 20, presso lo studio dell’avv. G T, giusta procura in atti;

contro

Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

- della nota prot. n. 7047 del 22 aprile 2021, con la quale è stato opposto diniego definitivo sull’istanza di rilascio di permesso di costruire (prot. n. 10451 del 22 maggio 2018) e relativa alla realizzazione di un villino trifamiliare sui lotti di proprietà dei ricorrenti siti in Sperlonga (Latina), censiti in N.C.T. al foglio n. 12, particelle n. 204 e 1207, confermando integralmente il motivo ostativo di cui alla precedente nota prot. n. 4185 del 9 marzo 2021;

- di tutti gli atti connessi e consequenziali, comprese: a) la citata nota prot. n. 4185 del 9 marzo 2021, recante preavviso di rigetto ex art. 10- bis , legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) la relazione istruttoria, se esistente, limitatamente alla fase di valutazione delle controdeduzioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione cautelare, l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendo:

- di essere comproprietari di due lotti di terreno edificabili, contigui, siti nel Comune di Sperlonga (LT), censiti nel N.C.T. al fg. 12, particella n.204 e particella n.1207, relativamente ai quali il 22 maggio 2018 (prot. n. 10451) avevano presentato all’Ufficio Tecnico del Comune di Sperlonga una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un villino trifamiliare;

-che, in data 13 novembre 2019 (prot. nr. 24605), i ricorrenti, considerato che l’Ufficio Tecnico del Comune di Sperlonga aveva fatto decorrere il termine di 18 mesi senza esaminare la suddetta richiesta, avevano presentato una S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, per la edificazione del villino trifamiliare in questione;

- che in data 16 giugno 2020 (prot. nr. 10767) il Responsabile dell’Area 2, Territorio e Ambiente del Comune di Sperlonga aveva espresso il diniego sulla S.C.I.A. trascurando, in particolare, quanto documentato dai ricorrenti ovverosia la proprietà del lotto contiguo libero ed identificato in catasto al fg. n.12, part.lla n.1207, dell’estensione di 601 mq ed omettendo di tenere in debito conto la loro manifestata volontà di un utilizzo congiunto di detti lotti per formarne uno unico, di superficie superiore alla minima, agli effetti degli artt. 17 e 18 delle vigenti N.T.A. del Comune di Sperlonga;

- con memoria dell’11 gennaio 2021, acquisita al protocollo comunale il 21 gennaio 2021 al n. 1054 i ricorrenti avevano contestato analiticamente le argomentazioni e le conclusioni del provvedimento di diniego del 16 giugno 2020 prot. nr. 10767;

-eseguito un supplemento di istruttoria, con nota del 2 marzo 2021 (prot. n.4185 del 9 marzo 2021) il Responsabile dell’Area 2, Territorio e Ambiente del Comune di Sperlonga aveva espresso il diniego all’accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di costruire ritenendo, in sintesi, che il lotto prescelto per l’intervento (p.lla n.204) avente una superficie pari a 760 mq non raggiungesse l’estensione del lotto minimo previsto dal vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "B2" (mq 1000) per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica;

-nonostante le note a difesa presentate dai ricorrenti nei termini assegnati, con provvedimento del 22 aprile 2021 (prot. n.7047) il Comune di Sperlonga, aveva disposto il diniego definitivo in ordine alla richiesta di permesso di costruire, confermando integralmente il motivo ostativo indicato nella sua precedente nota prot. n. 4185 del 9 marzo 2021;

-che il provvedimento di diniego era dunque illegittimo per: 1) violazione del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, della l. 241/1990, degli artt. 17 e 18 delle N.T.A. del Comune di Sperlonga, oltre ad eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto il lotto unico edificabile a termini dei richiamati articoli delle N.T.A. poteva essere costituito, come nel caso di specie, da terreni giuridicamente contigui, anche non confinanti, purché di estensione complessiva uguale o superiore a quella del lotto minimo pari a 1000 mq;
2) violazione ed errata applicazione degli artt. 17 e 18 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Sperlonga, della l.241/1990, con eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, atteso che, alla luce delle osservazioni promosse dai ricorrenti in sede procedimentale, il Comune avrebbe dovuto motivare il provvedimento di diniego con espresso riferimento alle ragioni di ritenuta violazione delle N.T.A.;
3) violazione della l. 241/1990 in termini di difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, posto che nel provvedimento impugnato non figuravano gli obbligatori elementi indicativi della necessaria e preventiva istruttoria svolta.

2 – Il Comune di Sperlonga, pur ritualmente evocato in giudizio, ha optato per la contumacia.

3 – All’esito dell’udienza camerale celebrata in data 7 luglio 2021, il Collegio ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso introduttivo per assoluta carenza del requisito del periculum in mora .

4 – Alla pubblica udienza del 15 novembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5 – Il ricorso va accolto per i motivi di seguito esposti.

Difatti, risulta fondato il primo ed assorbente ordine di censure dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, concernente la violazione degli artt.17 e 18 delle N.T.A. del Comune di Sperlonga, dal momento che il provvedimento di diniego impugnato si basa sulla motivazione – erronea per quanto si dirà nel prosieguo -, per cui “ L'intervento è previsto esclusivamente sul suolo identificato con p.lla 204 avente una superficie pari a mq.760, nettamente inferiore rispetto al lotto minimo previsto dal vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "B2" (mq. 1000) per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, nonché il conseguente mancato rispetto del rapporto di copertura previsto (max 1/10 del lotto) e della volumetria massima realizzabile. Ancora, un eventuale asservimento di un lotto contiguo (non in questo caso) potrebbe soltanto accrescere la volumetria realizzabile ma sarebbe inutiliter datum ai fini del lotto minimo… ” (doc. 1, ricorso), con ciò intendendosi che, in base alle N.T.A. richiamate, il lotto minimo edificabile non potrebbe risultare dall’asservimento univoco o reciproco di due terreni contigui ancorché non confinanti.

Tale prospettazione non appare condivisibile.

Invero, occorre richiamare quanto disposto dall’art. 17 delle N.T.A. cit. a mente del quale, “L’utilizzazione degli indici edificatori corrispondenti ad una determinata superficie (Sf e St), esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie su tali superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento e/o passaggio di proprietà. Tali superfici devono essere vincolate in tale senso trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge;
sono fatti salvi i diritti derivanti da eventuali variazioni degli strumenti urbanistici e delle presenti NTA, del che va fatta esplicita menzione nella convenzione. In entrambi i modi di attuazione, l’area di intervento minimo, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso l’autorizzazione alla lottizzazione o concessione è subordinata alla stipula tra i proprietari interessati, di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare”;
e quanto disposto dall’art.18 delle N.T.A. cit. secondo cui, “In assenza del piano urbanistico attuativo del PRG, l’intervento diretto ove ammesso è consentito sul lotto edificato e/o parzialmente edificato purché questo sia eguale o superiore al lotto minimo stabilito per le singole sottozone e purché non ricorrano i termini della lottizzazione a scopo edilizio così come definiti dall’art.1 della L.R. 1974 n. 34”.

Orbene, la possibilità che il c.d. “lotto minimo” possa essere costituito anche dalla unione di due distinti terreni confinanti e/o contigui viene riconosciuta dalla stessa giurisprudenza amministrativa che, con orientamento consolidato, ha chiarito da tempo che lotti, anche appartenenti a proprietà distinte e ciascuno dei quali di consistenza inferiore al lotto minimo d’intervento edilizio , “…si pongono, invero, in una relazione di asservimento reciproco, per cui una sola delle suddette proprietà può integrare la dotazione minima richiesta grazie all’asservimento del fondo contiguo ” (cfr. Cons. Stato, n. 4482/2012;
in linea T.A.R. Lombardia, Milano, sent.2163/2018);
ciò significa, in altri termini, che a fini di nuova costruzione, il lotto minimo edificabile può risultare dalla sommatoria delle superfici di due terreni, anche di proprietà diversa, purché contigui (ove la contiguità è stata riconosciuta anche in presenza di una significativa distanza tra terreni - 140 m -, sul punto v. Cons. Stato n.1398/2016).

Ne consegue, in senso difforme dalla motivazione del provvedimento impugnato, che nel caso di specie l’intervento richiesto appare in linea con gli articoli citati delle N.TA. e con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, atteso che il lotto edificatorio minimo indicato nell’istanza di permesso di costruire rigettata deriva dall’asservimento di due lotti di proprietà dei ricorrenti (particelle nn. 204 e 1207) appartenenti alla stessa area classificata quale zona omogenea “B2”, posti in posizione contigua e a distanza inferiore (70 m) rispetto a quella ritenuta ammissibile (140 m) dalla giurisprudenza amministrativa nelle menzionate pronunce.

Da tanto discende l’illegittimità del provvedimento impugnato che, per effetto dell’accoglimento del ricorso, va annullato.

6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi