TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-10-23, n. 201800631

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-10-23, n. 201800631
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800631
Data del deposito : 23 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2018

N. 00631/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00354/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D L, rappresentato e difeso dall'avvocato M L B, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 CPA;

contro

Comune di Agnana Calabra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M L e G S, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 CPA;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale :

- dell’ordinanza n. 2 del 15 maggio 2013, notificata in pari data, con la quale il Sindaco di Agnana Calabra ha ordinato al ricorrente, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, lo sgombero, entro 30 (trenta) giorni della stalla di sua proprietà, sita in via Roma, adiacente la sua abitazione e nell'immediata vicinanza del plesso scolastico, nonché ricadente nel perimetro urbano del Comune, ingiungendo altresì di provvedere alla pulizia del letame ivi presente, in quanto fonte di cattivi odori e di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, con l'intimazione che in mancanza si sarebbe proceduto allo sgombero d'autorità, con addebito delle spese;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. 2266 del 17 luglio 2013, notificato il 30 luglio 2013, del SUAP di Agnana Calabra, recante ordine di non effettuare l’intervento edilizio di cui alla comunicazione 2206 del 12 luglio 2013;

- del diniego di annullamento autotutela dello stesso provvedimento, datato 3 ottobre 2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agnana Calabra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Sig. D L ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, l’ordinanza n. 2 del 15 maggio 2013, notificata in pari data, con la quale il Sindaco di Agnana Calabra gli ha ordinato, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, lo sgombero, entro 30 (trenta) giorni, della stalla di sua proprietà sita in via Roma adiacente la sua abitazione, posta nell'immediata vicinanza di un plesso scolastico, nonché ricadente nel perimetro urbano del Comune, ingiungendogli altresì di provvedere alla pulizia del letame asseritamente ivi presente, in quanto fonte di cattivi odori e di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, con l'intimazione che in mancanza di spontaneo adempimento il Comune avrebbe proceduto allo sgombero d'autorità, con addebito alle spese.



1.1. A sostegno dell’impugnazione, in fatto, afferma:

- di essere proprietario di un fabbricato rurale e di una stalla realizzati prima del 1965 in un fondo ricadente in zona all’epoca classificata “agricola” la quale, solo negli anni ’80, è stata parzialmente qualificata come residenziale;

- di allevare nella stalla – la quale è comunque collocata in un contesto rurale - un numero esiguo di caprini, così come fanno molte altre famiglie residenti nella zona;

- che già nel 2011 il Comune di Agnana Calabra aveva emesso una ordinanza con la quale gli aveva ingiunto lo sgombero della stalla e la pulizia del letame, ritenuto causa di cattivi odori e fonte di pericolo per l’igiene e la salute pubblica;

- che, nonostante la mancata ottemperanza al provvedimento, l’indagine aperta a suo carico in ordine al reato di cui all’art. 650 CP era stata archiviata (perché il fatto non costituisce reato), con contestuale restituzione dei capi di bestiame nell’ambito della stessa sequestrati;

- che gli animali dallo stesso detenuti nella stalla contestata sono periodicamente monitorati dal Servizio Veterinario;

- che eventuali cattivi odori percepiti nella zona non sono, pertanto, imputabili alla stalla bensì all’inadeguatezza della rete fognaria comunale;

- che l’allevamento del bestiame costituisce la propria unica fonte di reddito e che, comunque, il numero limitato di capi costituenti l’allevamento comporta la produzione di una quantità esigua letame, peraltro riutilizzato in loco come concime.



1.2. Avverso il provvedimento, in diritto, muove un’unica ed articolata censura con la quale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D. Lgs. 267/2000, carenza assoluta dei presupposti per emanare l’ordinanza sindacale, violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria nonché erroneità dei presupposti.

Sostiene, in proposito, l’insussistenza, alla luce di quanto argomentato in fatto, dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, quali la necessità di provvedere con immediatezza a fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibili, cui non sia possibile far fronte con gli ordinari strumenti approntati dall’ordinamento, essendo la situazione già nota da tempo all’amministrazione comunale (che già nel 2011 aveva emanato analoga ordinanza) e riguardante numerose famiglie;
non sarebbe, inoltre, stata esperita la necessaria istruttoria né l’interesse pubblico sarebbe stato adeguatamente ponderato con quello privato, considerato il legittimo affidamento consolidatosi in capo al ricorrente per effetto del mantenimento dei capi di bestiame nella stalla da oltre 40 anni;
infine, sarebbe del tutto carente la motivazione del provvedimento, consistente in generici richiami, non provati da alcuna circostanza concreta e documentamene provata.

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