TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2016-03-25, n. 201600154
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Testo completo
N. 00154/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2015, proposto da B S in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. I F, E F, con domicilio eletto presso lo studio degli Avv. Colucci - Cima in Campobasso, Via Zurlo, 8;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per il Molise, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;
Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e M A Fusaro, domiciliato in Campobasso, Via Genova, n. 11;
Comune di Ripabottoni, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale del Molise del 22.5.2015, pervenuto alla Biwind 1 srl il 25.5.2015, con il quale si è disposta l’immediata inibizione dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico di 1 MW in località Torre Zeppa, del Comune di Ripabottoni assentito con autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale della Regione Molise n. 79/2012 e successive proroghe e la Regione Molise è stata invitata a fornire i chiarimenti necessari circa il mancato rispetto del parere reso dal Mibact nella conferenza di servizi del 21.06.2012 nonché a riconsiderare le proroghe concesse alla ditta con le dd. nn. 95/2013 e 7/2015; nonché per l’annullamento della autorizzazione unica regionale n. 79/2012 e delle successive proroghe di cui alle dd. nn. 95/2013 e 7/2015 chiesto dal MIBACT con ricorso incidentale notificato in data 4.9.2015;
Visti il ricorso della Biwind srl, il ricorso incidentale del MIBACT ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per il Molise, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 16.12.2011 la Biwind 1 s.r.l. ha chiesto alla Regione Molise l’avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione ed esercizio di un aerogeneratore e relative opere connesse, della potenza di 1000KW in località Torre Zeppa del Comune di Ripabottoni, su terreni identificati in catasto al foglio 13, particelle nn. 1-3, in area a destinazione agricola e priva di vincolo paesaggistico, archeologico o di altra natura.
Alla conferenza di servizi del 21.6.2012, appositamente indetta, veniva acquisito anche il parere negativo del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici, reso ai sensi dell’art. 152 del d. lgs. n. 42/2004, secondo quanto prescritto dall’art. 14.9 delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, trattandosi di intervento riguardante aree non soggette a vincoli ma ricadente in prossimità di aree o di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Ritenendo il parere reso in violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 190 e dell’art. 152 del d.lgs. n. 42/2004, l’amministrazione regionale ha motivatamente deciso di superare il predetto parere, concludendo il procedimento mediante rilascio dell’autorizzazione unica adottata con determina dirigenziale n. 79 del 11.7.2012.
Seguivano le determine regionali n. 95 del 24.7.2013 e n. 7 del 29.1.2015 con cui veniva prorogato il termine di inizio dei lavori e la determina n. 38 del 8.7.2015 con cui la Regione autorizzava una modifica, non sostanziale, dell’altezza dell’aerogeneratore al mozzo da 80 m. a 65 m.
Mentre erano in corso i lavori di realizzazione dell’impianto, il Segretario regionale del MIBACT del Molise adottava il provvedimento del 22.5.2015 prot. n. 001936 con cui, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 155 del d.lgs. n. 42/2004 ed in via cautelare, ordinava l’immediata sospensione di tutti i lavori relativi alla realizzazione dell’impianto eolico, lamentando il mancato rispetto del parere negativo reso, nella conferenza di servizi del 21.6.2012, ai sensi dell’art. 152 del d. lgs. n. 42/2004, richiamato dal D.M. 10.9.2010 per i casi di impianti da localizzare in aree contermini a siti vincolati.
Il predetto provvedimento è stato impugnato con ricorso notificato in data 23.7.2015 e depositato in data 27.7.2015 con il quale la società Biwind 1 srl ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990, dell’art. 152 del d.lgs. n. 42 del 2004 e delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010. Inoppugnabilità del provvedimento regionale. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento, violazione dei limiti del potere amministrativo.
Premesso che il MIBACT è stato ritualmente convocato alla conferenza di servizi del 21.6.2012 ove ha anche reso, in senso negativo, il prescritto parere, la ricorrente rileva che la Regione Molise, in sede di adozione del provvedimento conclusivo, ha ritenuto di dover superare il predetto parere negativo in quanto, a suo dire, reso in violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 152 del d. lgs. n. 42 del 2004. Ne discende che il MIBACT anziché adottare l’ordine di sospensione, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’autorizzazione unica regionale per dolersi della illegittima pretermissione del parere reso in violazione delle regole di funzionamento della conferenza di servizi, non potendosi ammettere l’adozione di un atto statale al fine di ostacolare l’esecutività di un atto regionale divenuto inoppugnabile.
2. Violazione dell’art. 152 del d.lgs. n. 42 del 2004. Violazione dell’art. 21 quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere.
Né l’art. 152 né l’art. 155 del d.lgs. n. 42/2004 legittimerebbero il MIBACT a sospendere gli effetti dell’autorizzazione unica regionale. Lo stesso articolo 150 del medesimo decreto legislativo prevede il potere di sospensione dei lavori relativi ad aree o immobili per i quali sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico che è tuttavia fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
In via generale poi l’art. 21 quater della legge n. 241 del 1990 dispone che la sospensione del provvedimento possa essere disposta dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge mentre nel caso di specie sarebbe stata disposta da organo diverso non autorizzato dalla legge.
3. Violazione dell’art. 21 quater comma 2 della legge n. 241 del 1990.
Il provvedimento di sospensione dei lavori sarebbe comunque illegittimo per omessa apposizione del termine finale di efficacia.
4. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 152