TAR Aosta, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202100074
Sentenza
22 gennaio 2021
Ordinanza cautelare
12 ottobre 2021
Parere definitivo
7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare
21 maggio 2021
Parere interlocutorio
27 settembre 2022
Ordinanza collegiale
7 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
7 gennaio 2022
Decreto cautelare
30 marzo 2020
Ordinanza collegiale
4 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza
8 luglio 2022
Ordinanza collegiale
20 novembre 2024
Ordinanza cautelare
11 giugno 2021
Decreto cautelare
3 febbraio 2022
Sentenza
20 dicembre 2021
Ordinanza cautelare
27 aprile 2020
Ordinanza cautelare
25 febbraio 2022
Decreto cautelare
30 marzo 2020
Ordinanza cautelare
27 aprile 2020
Sentenza
22 gennaio 2021
Ordinanza cautelare
21 maggio 2021
Ordinanza cautelare
11 giugno 2021
Ordinanza cautelare
12 ottobre 2021
Sentenza
20 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza
7 gennaio 2022
Decreto cautelare
3 febbraio 2022
Ordinanza cautelare
25 febbraio 2022
Inammissibile
Sentenza
8 luglio 2022
Parere interlocutorio
27 settembre 2022
Parere definitivo
7 dicembre 2022
Ordinanza collegiale
4 marzo 2024
Ordinanza collegiale
20 novembre 2024
Ordinanza collegiale
7 febbraio 2025
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 00074/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Federico Bertoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- In.Va. s.p.a. e Azienda USL Valle D’Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
«- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato via pec in pari data, assunto da IN.VA. s.p.a., […], avente ad oggetto: “Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di -OMISSIS-. CIG -OMISSIS- Comunicazione di aggiudicazione” nonché della determina di IN.VA. s.p.a. in data -OMISSIS- […], richiamata nella medesima comunicazione, con cui IN.VA. s.p.a. stessa ha approvato l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS-; […];
- di tutti gli atti della gara […]: verbale -OMISSIS- del -OMISSIS-; determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- senza data (doc. n. 6); determina del direttore generale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; del verbale del RUP, […] con cui è stata ritenuta non anomala l'offerta di -OMISSIS- (senza data e senza numero, doc. n. 10); note prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- tutte e tre richiamate nel verbale -OMISSIS- del -OMISSIS- […];
- di tutti gli altri atti procedimentali relativi alla gara […];
- nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, e di aggiudicazione a favore di -OMISSIS- […];
- nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, oltre che in forma specifica […], anche per equivalente […];
- nonché per l'accertamento del diritto di -OMISSIS- all'esibizione integrale e non oscurata della relazione tecnica e delle giustificazioni presentate da -OMISSIS- nella gara in questione e nel procedimento di anomalia dell'offerta; con condanna delle Amministrazioni resistenti al rilascio della predetta documentazione, con annullamento e/o disapplicazione della comunicazione di IN.VA s.p.a. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- […]»
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della soc. In.Va. s.p.a., dell’Azienda USL Valle D'Aosta e della soc. -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale è stata fissa l’udienza pubblica;
Relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2021 gli avv.ti. F. Bertoldi per la parte ricorrente; F. Dal Piaz per le resistenti Amministrazioni; G. Lezzi per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La domanda di annullamento proposta dalla parte ricorrente ha ad oggetto il provvedimento con il quale IN.VA s.p.a. ha aggiudicato la procedura telematica aperta – identificata con CIG -OMISSIS- – per l’affidamento del servizio di -OMISSIS-, in favore della controinteressata -OMISSIS-
Nella predetta gara la ricorrente – appaltatrice uscente del servizio – si è classificata al secondo posto con complessivi punti 91,17 mentre la controinteressata (aggiudicataria) si è classificata al primo posto con complessivi punti 96,41.
2.- Il ricorso si articola in sette motivi di doglianza con i quali la ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione dell’art. 97 d. lgs. n. 50 del 2016; difetto ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria. Il giudizio di serietà e attendibilità dell’offerta della -OMISSIS- formulato dal RUP sarebbe difettoso. Ciò in ragione dell’asserita non corretta valutazione degli effetti sulla sostenibilità dell’offerta (in tesi) determinati dal dichiarato «-OMISSIS-» ( id est : costo che rimane a carico dell’Agenzia per il lavoro, art. 6.7., art. 13.3., capitolato speciale d’appalto). Ha evidenziato, più specificamente, la ricorrente che:
a) per effetto del moltiplicatore offerto (1,04), la controinteressata dispone di un margine complessivo pari a -OMISSIS-;
b) la stima operata dall’aggiudicataria restituirebbe «-OMISSIS-» che inciderebbero nella misura del 39% sul citato margine complessivo, per una somma pari a € -OMISSIS-;
c) a tale risultato la -OMISSIS- sarebbe pervenuta sottostimando l’effettivo costo in considerazione che:
c1) sulla base dei dati in possesso della medesima ricorrente (sulla asserita base dell’esperienza del contratto in corso con la medesima Amministrazione appaltante) il -OMISSIS- inciderebbe globalmente sul fatturato in misura parti al 2,741%, determinando la necessità dell’assunzione (e relativi costi) del corrispondente personale ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto;
c2) negli ultimi tre anni, il -OMISSIS- per i dipendenti interni dell’Azienda USL Valle d’Aosta varierebbe, indicativamente, dal 4,95% del 2019 al 5,968% del 2020 e al 6,732% del 2021 (percentuali che sarebbero superiori a quelle indicate da -OMISSIS- nei propri giustificativi);
c3) l’applicazione del -OMISSIS- del 2,74% del fatturato al prezzo offerto da -OMISSIS- restituirebbe un’offerta in perdita di -OMISSIS- €;
c4) la stessa percentuale dichiarata da -OMISSIS- (1,5%) non sarebbe coerente con la quantificazione del costo del lavoro inerente alla commessa di cui trattasi: i calcoli forniti restituirebbero una percentuale – superiore – pari all’1,99%.
Poiché il -OMISSIS- dichiarato si discosterebbe da quello risultante dai dati resi noti dall’Azienda USL (quelli relativi al contratto in corso e quelli relativi ai dipendenti della stessa Azienda USL) e dai costi dichiarati dalla stessa -OMISSIS-, ne discenderebbe l’antieconomictà dell’offerta di quest’ultima.;
2) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 97 d. lgs. n. 50 del 2016; difetto (e illogicità) di motivazione, difetto di istruttoria. La misura dei -OMISSIS- siccome dichiarata dalla -OMISSIS- in €-OMISSIS- (cifra alla quale – in tesi di parte ricorrente – essa sarebbe pervenuta considerando che i dipendenti interni destinati ad occuparsi dell’appalto sono mediamente inquadrati nel III livello; che il III livello prevede un costo orario di -OMISSIS- euro e che il servizio possa essere espletato con la messa a disposizione di -OMISSIS- ore uomo/mese, ossia -OMISSIS- ore per l’intera durata del contratto) non sarebbe realistica sul rilievo che:
a) il team dedicato al servizio è stato indicato nei documenti di gara composto da 3 figure chiave, 6 risorse che operano nelle strutture centrali e 16 risorse che operano nelle filiali di Aosta, Ivrea e Torino medical :
a1) con riferimento alle 3 figure chiave il capitolato prescriverebbe che:
a.1.1.) il referente del contratto sia laureato, con almeno 5 anni di anzianità lavorativa; con esperienza di almeno 3 anni nell’ambito della -OMISSIS-;
a1.2.) il referente di selezione sia laureato, con almeno 4 anni di anzianità lavorativa; con esperienza di almeno 3 anni nell’ambito della -OMISSIS-;
a.1.3) il referente della gestione amministrativa sia laureato, con almeno 3 anni di anzianità lavorativa; esperienza di ameno 2 anni nell’ambito della -OMISSIS-;
a.2) poiché -OMISSIS- avrebbe dichiarato che il referente di selezione «dispone di un’esperienza specifica nell’ambito della -OMISSIS- di 19 anni», ne discenderebbe un inquadramento di una di tali figure nel I livello (o nella categoria quadri);
a.3) con riferimento alle 6 risorse ( team del quale farebbero parte il direttore del public sector , il responsabile progettazione, il responsabile dell’implementazione del servizio, il responsabile amministrativo, il responsabile di formazione ed un esperto legale) e al team operativo di 16 dipendenti, si tratterebbe di unità inquadrate nel livello retributivo più alto e non già nel III livello;
b) ove pure il personale dedicato alla commessa fosse in media inquadrabile nel III livello, comunque il costo del lavoro non sarebbe di -OMISSIS- euro all’ora, come dichiarato da -OMISSIS- e riportato a verbale dal RUP, stante l’asserita mancata considerazione di alcuni elementi di costo quali scatti di anzianità, premi, superminimi, indennità di trasferta, lavoro notturno e straordinario, permessi sindacali;
c) avrebbe dovuto essere formulata una (non comprimibile e adeguata) stima di -OMISSIS- ore mensili per i 26 dipendenti.
La relazione del RUP sarebbe difettosa poiché lo stesso avrebbe dovuto acquisire maggiori informazioni sul personale e relative posizioni lavorative;
3) Difetto di motivazione, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà. Il punteggio attribuito alla controinteressata sarebbe illegittimo poiché:
a) con riferimento al criterio A1 (organizzazione specifica dedicata alla commessa), il seggio di gara avrebbe dovuto valutare l’effettiva sussistenza delle qualifiche indicate e le capacità professionali dichiarate (o, per converso, il RUP avrebbe dovuto verificare l’inquadramento del personale nel III livello);
b) con riferimento al criterio A2 (-OMISSIS-), la ricorrente avrebbe illegittimamente ottenuto un punteggio di gran lunga inferiore a quello della controinteressata, pur avendo indicato un numero di azioni utili a ridurre il