TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-01-09, n. 202300282
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2015, proposto da
P T, A P, F G, rappresentati e difesi dagli avvocati F C, V T, con domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Girolamo Da Carpi, 6;
Per il risarcimento del danno ingiusto patito dai ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con provvedimento del 21 settembre 2010, il Senato Accademico dell'Università La Sapienza di Roma, nella quale è collocata la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, ha disposto che quest'ultima dovesse confluire nella costituenda Scuola Superiore di Studi Avanzati e che il Rettore fosse delegato a istituire apposita Commissione per la predisposizione del regolamento della stessa Scuola Superiore di Studi Avanzati.
Con successiva delibera del 30 novembre 2010 il Senato Accademico ha disposto la sospensione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale nelle more della costituzione della Scuola Superiore Studi Avanzati, la disattivazione del suo centro di spesa, nonché il trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi al dipartimento di afferenza dei docenti (Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica).
Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato innanzi a questo TAR che, con sentenza n. 7633/2011 ha statuito che “ la sospensione dell’attività della Scuola, disposta dal Senato Accademico nella delibera del 30.11.2010, avrebbe dovuto senz’altro presupporre, trattandosi oltretutto di misura non prevista dallo Statuto ed indirizzata nei confronti di una struttura comunque istituita per legge, un’istruttoria, che invece non vi è stata, in partecipazione e in contraddittorio, attraverso un confronto con gli organi rappresentativi della struttura stessa e dei docenti in essa incardinati. La mancanza del necessario momento partecipativo procedimentale e la conseguente carenza di istruttoria inficiano quindi l’atto impugnato, che in accoglimento del proposto ricorso, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, va pertanto annullato ”.
Nelle more del giudizio di appello, l’Università ha comunque proceduto a riavviare il procedimento e, con delibera del Senato Accademico del 15 maggio 2012 recepita dal Consiglio di Amministrazione dell’Università in data 22 maggio 2022, ha modificato la precedente delibera del 21 settembre 2010 nel punto in cui era stata decisa la confluenza della Scuola di Ingegneria Aerospaziale nella Scuola Superiore Studi Avanzati stabilendo che: le attività formative di I, II e III livello e le attività di ricerca della Scuola di Ingegneria Aerospaziale sarebbero state svolte nel Dipartimento di incardinamento dei docenti e coordinate dalle specifiche facoltà; le attività dei docenti della Scuola di Ingegneria Aerospaziale sarebbero confluite nei Dipartimenti di incardinamento, ivi incluse quelle di formazione di I, II e III livello, che sarebbero state coordinate dalla Facoltà di Ingegneria civile ed industriale; il centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale sarebbe stato disattivato.
Anche detti provvedimenti sono stati impugnati unitamente al DM n.50/2010 innanzi a questo Tribunale che, con le sentenze n. 2108/2013 e n.2109/2013 (entrambe confermate in sede di appello con le sentenze n. 598 e 599 del 7 febbraio 2014), li ha annullati, rilevando in particolare che: la Scuola di ingegneria aerospaziale – SIA è stata istituita con norma di rango primario ovvero con legge 3 febbraio 1963, n. 102 (e prima ancora con RDL n. 1760 del 1926); la vigenza della norma istitutiva della SIA (legge n. 102 del 1963) è stata, peraltro, “ confermata ” dal D.lgs 1° dicembre 2009, n. 179; il D.M. 23 maggio 2010 n. 50 all’allegato B n. 1 - che prevede che le Università possano disattivare corsi e strutture didattiche “ ancorché istituiti da leggi ” - è stato adottato in attuazione dell’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 e reca le linee generali di indirizzo a cui devono attenersi le Università nell’adozione dei programmi triennali, ciò al dichiarato fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti dagli Atenei; il citato art. 1-ter del decreto legge n. 7 del 2005 prevede, per quanto di interesse, che, con i predetti programmi triennali, le Università possano individuare “ a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere ”, senza tuttavia nulla aggiungere in ordine alla possibilità di “ sopprimere ” scuole istituite con norma di rango primario né demanda tale potere ad una fonte delegificata di rango inferiore; né può affermarsi che la legge n. 240 del 2010 riconosca un tale potere alle Università; pertanto il DM n. 50/2010 - e, di conseguenza, le delibere che hanno soppresso la Scuola di ingegneria aerospaziale – è illegittimo laddove viene attribuita alle Università il potere di sopprimere corsi e strutture didattiche.
Nelle more del giudizio di appello, i ricorrenti hanno promosso giudizio per l’ottemperanza alle predette che si è concluso con la sentenza n. 13135 del 29 dicembre 2014, con la quale il Tribunale ha rilevato che le sentenze in esame in parte erano auto – esecutive. Per la restante parte, ha ordinato all’ università che: “ devono riprendere le attività del predetto Consiglio di facoltà, per come era costituito prima della delibera di riordino del 2012 (al netto di collocamenti in pensione dei componenti e di contrarie manifestazioni di volontà degli stessi, trattandosi di sopravvenienze di fatto di cui non può che prendersi atto), nonché proseguire nella procedura di nomina del Prof. T a Preside della Scuola. Allo stesso modo: - la SIA dovrà riprendere a rilasciare titoli di laurea secondo quanto previsto dal vecchio Statuto della SIA (cfr artt. 1 e 2); - posto che il centro di spesa della SIA risulta riattivato con D.R. n. 2501/2014 del 9 ottobre 2014, l’Università resistente dovrà provvedere ad attribuire le risorse finanziarie risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della soppressione della Scuola; - alla Scuola dovranno altresì essere assegnate le risorse umane (personale tecnico-amministrativo) e strumentali previste dal vecchio regolamento e attribuite prima dell’adozione della delibera di riordino del maggio 2012 (anche in questo caso, al netto di collocamenti in pensione o di contrarie manifestazioni di volontà degli interessati); - compatibilmente con sopravvenienze di fatto che rendano oggettivamente impossibile tale adempimento, dovranno essere riassegnati gli stessi locali già a suo tempo occupati dalla Scuola per lo svolgimento delle attività amministrativa e didattica (palazzina Plasma in via Salaria n. 851) ”.
Il giudizio di appello avverso le sentenze del TAR Lazio n. 2108 e 2109 del 2013 si è concluso con le sentenze n. 598 e 599 pubblicate il 7 febbraio 2014 che hanno confermato il decisum dei giudici di primo grado compensando le spese di lite “ in considerazione della particolarità e complessità della fattispecie concreta ”.
Quindi, con il ricorso in esame, depositato in data 27 gennaio 2015, i professori P T, A P e F G hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
A sostegno della propria domanda, hanno rilevato che “ la decisione di sopprimere la Scuola di Ingegneria Aerospaziale è stata adottata in spregio al dettato normativo che ne aveva riconfermato la disciplina istitutiva e, dunque, la perdurante validità e vigenza ”. In ciò, e nel contegno dilatorio tenuto successivamente alle sentenze n. 2108 e n. 2109 si rinverrebbe la colpa dell’Università.
Si è costituita l’Università contestando tutto quanto ex adverso