TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-04, n. 201300259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-04, n. 201300259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300259
Data del deposito : 4 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00268/1995 REG.RIC.

N. 00259/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00268/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 1995, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto presso il servizio legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

U.S.L. N.6 F, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Ministero della Sanita', in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- della delibera n° 182 del 28 novembre 1994,

- della nota del Ministero della sanità prot. n° 1000/IV/1047 del 2.3.1994

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e del Ministero della Sanita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la delibera n° 182 del 28 novembre 1994, con la quale il commissario straordinario della U.S.L. N° 6 di F, ha deliberato di “rettificare il proprio atto deliberativo n° 502 del 18/10/1993, sulla scorta delle disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dalla Regione Marche – servizio sanità”, e di annullare il modello “I-

SMAR

8 bis, quale attestato del diritto alle prestazioni sanitarie del sig. A M di F presso l’Ospedale di Stato di San Marino, emesso in data 10/11/1993”.

L’impugnativa è affidata alle seguenti doglianze:

relativamente alla nota del Ministero della sanità prot. n° 1000/IV/1047, nonché al D.M. 24 gennaio 1990: violazione dell’art. 3 della legge n° 595 del 23 ottobre 1985 e dell’art. 2 del D.M. 24 gennaio 1990, sull’assunto che l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la previsione dell’art. 1 del D.M. 24 gennaio 1990, piuttosto che quella dell’art. 2 del medesimo del D.M. 24 gennaio 1990;

sui decreti del Ministero della sanità del 3 novembre 1989 e del 24 gennaio 1990: violazione dell’art. 3 della legge n° 595/1990, nonchè eccesso di potere per irragionevolezza;

relativamente alla nota del Ministero della sanità prot. n° 1000/IV/1047: violazione dell’art. 13 del decreto 19/75, recante ratifica dell’accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 e della Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusi a Roma il 10 luglio 1974, fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana;

eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità;

relativamente alle circolari dell’Assessore regionale alla sanità del 25 maggio 1994 e del 10 febbraio 1994: violazione dell’art. 3 della legge n° 595 del 23 ottobre 1985 e dell’art. 2 del D.M. 24 gennaio 1990, sull’assunto che l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la previsione dell’art. 1 del D.M. 24 gennaio 1990, piuttosto che quella dell’art. 2 del medesimo D.M. 24 gennaio 1990;

relativamente alla delibera n° 182 del 28 novembre 1994: violazione dell’art. 3 della legge n° 595 del 23 ottobre 1985 e dell’art. 2 del D.M. 24 gennaio 1990, sull’assunto che l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la previsione dell’art. 1 del D.M. 24 gennaio 1990, piuttosto che quella dell’art. 2 del medesimo del D.M. 24 gennaio 1990;

violazione dell’art. 19 della legge n° 833/1978 e dell’art. 3 della legge n° 595 del 23 ottobre 1985, sotto ulteriore profilo;

violazione dei principi sui procedimenti di secondo grado, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990, eccesso di potere per illogicità;

eccesso di potere per difetto di istruttoria sull’assunto che la U.S.L. n° 6 avrebbe omesso di considerare la possibilità di assumere l’onere finanziario a carico del bilancio della U.S.L. medesima;

violazione degli artt. 7 e 10 della legge n° 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Per resistere al ricorso, si è costituita la Regione Marche, che, con memoria difensiva e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituito, altresì, il Ministero della sanità, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013, sentiti i difensori delle parti, che hanno insistito nelle rispettive domande e conclusioni, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

L’odierna controversia attiene alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere al rimborso delle spese sanitarie sostenute per le prestazioni sanitarie fruite dall’odierno ricorrente presso l’Ospedale di Stato di San Marino.

Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha dedotto che, con deliberazione n° 502 del 18 ottobre 1993, la U.S.L. n° 6 di F aveva riconosciuto “la spedalità fruita con la procedura d’urgenza dal sig. A M di F presso l’Ospedale di Stato di San Marino dal 15/11/1992 al 21/12/1992 per intervento chirurgico alla mano sinistra e dal 29 al 30/04/1993 per controlli clinici, per un ammontare di £. 21.796.000”, nonché deliberato di “riconoscere eventuali successivi proseguimenti di cure connessi al caso specifico, nel nosocomio di cui sopra, secondo la convenzione esistente tra l’Italia e la Repubblica di San Marino”, e di “autorizzare il competente ufficio ad emettere il formulario mod. I-

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