TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2010-12-15, n. 201027364
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N. 27364/2010 REG.SEN.
N. 04495/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4495 del 2010, proposto da:
società “P F” s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. P F, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti S G d R e T P, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, via Chiatamone, n. 55
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera di giunta municipale n. 1324 del 22 luglio 2010, dall’Avvocatura municipale, con domicilio in Napoli, piazza Municipio
nei confronti di
- Fradel Costruzioni soc. cooperativa, in proprio e quale mandataria dell’Ati fra essa e la Edil sud 75;
- Edil Sud soc. cooperativa di produzione e lavoro;
- Guglielmo Del Prete, nella qualità di legale rappresentante della Fradel Costruzioni;
- Gaetano Giglio, nella qualità di legale rappresentante della Edil Sud;
tutti non costituiti in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 218 del 14 giugno 2010 con cui il Comune di Napoli ha rigettato l’istanza presentata dalla società ricorrente in data 17 maggio 2010 per accedere a documentazione, specificamente indicata nella richiesta, relativa all’appalto per i lavori di recupero di edifici per alloggi e per attrezzature pubbliche e riqualificazione stradale di cui al contratto di quartiere II - Pianura
e per la condanna
dell’intima amministrazione ad esibire e rilasciare copia degli atti e dei documenti indicati nelle predetta istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- A mezzo del gravame in epigrafe, ritualmente notificato al Comune di Napoli ed alle parti intimate come controinteressati, come documentato in atti, la s.r.l. P F ha adito questo Tribunale avverso e per l’annullamento dell’atto n. 218 del 14 giugno 2010 cui tramite, nella prospettazione attorea, il Comune di Napoli ha rigettato l’istanza da essa presentata in data 17 maggio 2010 per accedere a documentazione, specificamente indicata nella richiesta, relativa all’appalto per i lavori di recupero di edifici per alloggi e per attrezzature pubbliche e riqualificazione stradale di cui al contratto di quartiere II – Pianura.
2- Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa, della quale, in seno ad apposita memoria depositata il 22 ottobre 2010, ha predicato l’infondatezza, nell’assunto che l’atto impugnato non poteva qualificarsi come diniego all’accesso, ma solo invito alla richiedente di recarsi presso l’unico ufficio del Comune “ attrezzato per la riscossione del corrispettivo dei costi di riproduzione ”.
Tanto si ricaverebbe anche dall’annotazione apposta a margine della istanza dal dirigente del servizio di programmazione di riqualificazione urbana “ Predisporre documentazione e chiedere al servizio Trasparenza chi deve trasmetterla a F ”.
In ogni caso, sempre in seno alla memoria, si fa presente di aver versato agli atti del processo, nella precedente data 15 ottobre 2010, la documentazione richiesta, di guisa che il gravame sarebbe comunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3- La causa, per la cui definizione era stata fissata l’adunanza camerale del 27 ottobre 2010, è pervenuta all’odierna adunanza camerale del 1 dicembre 2010 dopo un rinvio concesso per consentire alla parte ricorrente di verificare l’esaustività della documentazione depositata dall’amministrazione.
4- Nell’odierna sede il procuratore attoreo ha concluso con la medesima richiesta in rito già formulata dall’amministrazione, solo insistendo sulle spese processuali.
5- Procedendo, è in primo luogo pacifico che la causa vada definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ai cui sensi in tali modi va provveduto ove, come qui avvenuto, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
6- Quanto alle spese di giudizio, disattesa al riguardo la richiesta attorea, ne va disposta la compensazione, non appalesandosi privo di fondamento l’assunto dell’amministrazione secondo cui l’accesso non poteva ritenersi essere stato negato, quanto a sussistenza del diritto e a intendimento dell’amministrazione di renderlo effettivo, all’esito dei previ dovuti adempimenti: ancorchè, è il caso di aggiungere, non potevano essere aggravati, come invece avvenuto.