TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202412575
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2024
N. 12575/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia del 23.09.2020 di revoca dall’incarico di vice Procuratore onorario c/o la Procura della Repubblica di Caltanissetta, notificato il 6.10.2020;
della delibera del CSM, VIII commissione, del 23.07.2020, di revoca del ricorrente dall’incarico di VPO;
del verbale di seduta del 2.12.2019 del Consiglio Giudiziario – sez. autonoma – c/o la Corte di Appello di Caltanissetta, nonché di ogni altro atto prodromico, annesso, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, il decreto del Ministro della Giustizia del 23 settembre 2020, con cui l’istante è stato revocato dall’incarico di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta e la precedente delibera di revoca resa dal CSM in data 23 luglio 2020.
L'esponente ha dedotto l’illegittimità della revoca, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, come declinati nel ricorso introduttivo.
Ha altresì contestato l'incostituzionalità del decreto legislativo n.116/2017, di riforma della magistratura onoraria, nella parte in cui il legislatore delegato non avrebbe correttamente esercitato la delega conferita dalla legge n. 57/2016, in materia di sanzioni disciplinari dei giudici onorari.
Il ricorrente ha dunque concluso per l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in resistenza l'amministrazione intimata.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2024.
2. Il ricorso è infondato.
3. Giova ricordare l’iter storico della vicenda de qua.
Con nota dell’11 ottobre 2018, la Procura della Repubblica di Catania comunicava di aver esercitato l'azione penale nei confronti del ricorrente, vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 477 e 482 c.p e 56 e 640 comma I e 2, n. 1 c.p. " per avere lo stesso, con istanza del 26.6.2018, chiesto indennità che non gli spettavano per la partecipazione ad udienze penali dell'anno 2014. falsificando le certificazioni della cancelleria del Tribunale Penale al fine di far risultare la partecipazione alle udienze per un tempo superiore alle cinque ore. La contraffazione è relativa a cinque udienze e così il correlato delitto di truffa con un danno tentato di 480 euro (98 ad udienza)".
Preso atto di quanto segnalato, in data 16 ottobre 2018, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, ritenendo che le condotte segnalate fossero " tali da compromettere il prestigio della funzione attribuitagli" , proponeva al Consiglio giudiziario Sezione autonoma per i magistrati onorari la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017. n. 116.
Il Consiglio Giudiziario di Caltanissetta in data 8 aprile 2019, dopo aver acquisito gli atti del procedimento penale ed in particolare le certificazioni asseritamente contraffatte, procedeva all'audizione dell’istante, il quale respingeva gli addebiti. In relazione alle contestate falsificazioni, il ricorrente ipotizzava che vi fosse stato un errore del cancelliere il quale, in buona fede, aveva rettificato le certificazioni (deduceva, tra l’altro, che ciò sarebbe derivato dal fatto che le certificazioni venivano rilasciate alla fine delle udienze, in un momento di concitazione e di fretta, spesso in tarda serata). L’esponente depositava anche una memoria, nella quale ipotizzava il verificarsi di alcune circostante che potevano spiegare l’esistenza di certificazioni apparentemente contraffatte.
In data 24 giugno 2019, il Consiglio giudiziario procedeva dunque alla audizione dei cancellieri che avevano firmato le attestazioni in contestazione, i quali, tuttavia, negavano di aver effettuato correzioni degli orari ad essi riconducibili.
All’esito delle predette audizioni, la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Caltanissetta deliberava di acquisire copia dei ruoli delle udienze indicate nel capo di imputazione, nonché di sentire anche il cancelliere che aveva redatto la certificazione dell'udienza del 12 maggio 2014.
In