TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-11-07, n. 201401747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-11-07, n. 201401747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201401747
Data del deposito : 7 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01154/2012 REG.RIC.

N. 01747/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01154/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 1154 del 2012, proposto da N A, rappresentato e difeso dagli avv.ti G S, A A e R G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A, in Catanzaro, via Burza, n. 41;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti di

-C R S, G P, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pedulla', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Punturiero, in Catanzaro, via D. Marincola Pistoia, n.308;
-R M P F, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Migaldi e Concetta Antonella Mammolenti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cosenza, piazza Loreto - via W.Tobagi, n. 8;
-M D M, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Doria, in Catanzaro, viale Pio X, n. 63;
A G, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Pallone, in Catanzaro, via Citriniti, n. 5;
S S, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Leporace, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Pallone, in Catanzaro, via Citriniti, n. 5;
S B, R F, A B, Eva Raffaella Maria Nicolo', A C, M R M, S S, A L, L L, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Licastro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anselmo Torchia, in Catanzaro, via Crispi, n. 37;
Vito Sanzio, Rachele Anna Donnici, Girolamo Arcuri, Giuseppe Cerrelli, Maria Bille', Licia Marozzo, Maria Angela Bilotti, Rita Elia, Valerio Antonio Mazza, Anna Maria Di Cianni, Silvana Catania, Clelia Bruzzi';

per l'annullamento

- del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. 12362 del 10/7/2012, comunicato e conosciuto in pari data, di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del Direttore Generale (DDG) del MIUR del 13 luglio 2011, pubblicato su GU n. 56 del 15/7/2011, nella parte in cui relega l’odierno ricorrente alla posizione n° 91, anziché a quella (invece giusta) n° 72, con punteggio complessivo di pp. 66,50 anziché quello dovuto di 70,30 o il diverso ritenuto di giustizia;

- del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. AOODRCAL - 13719 del 27/7/2012, comunicato e conosciuto in pari data, di approvazione della rettifica della graduatoria di merito della procedura concorsuale per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui conferma l’odierno ricorrente alla posizione n. 91, anziché a quella n. 72, con punteggio complessivo di pp. 66,50, anziché quello dovuto di 70,30 o il diverso - comunque superiore - ritenuto di giustizia;

- della tabella di valutazione dei titoli dell’odierno ricorrente;

- della nota prot. n.

AOODRCAL

16130 del 14/9/2012, comunicata in pari data, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di rigetto dell’istanza di rettifica proposta dall’odierno ricorrente;

-di ogni altro eventuale atto propedeutico, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto, ivi compreso il decreto del Direttore Generale del 13/7/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale, n. 56 del 15/7/2011, di indizione del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di C R S e di R M P F e di M D M e di A G e di S S e di S B e di R F e di A B e di Eva Raffaella Maria Nicolo' e di A C e di M R M e di S S e di A L e di L L e di G P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 3 ottobre 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato in data 30.10.2012 e depositato in data 12.11.2012, il ricorrente premetteva di aver partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado nonchè per gli istituti educativi, in conformità al disposto di cui al DPR n. 140/2008 (“ Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”) , indetto con Decreto del Direttore Generale del 13/7/2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale n. 56 del 15/7/2011 .

Esponeva che, all’esito della pubblicazione della graduatoria, di cui al Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. 12362 del 10/7/2012, confermato dal successivo decreto prot. n. AOODRCAL - 13719 del 27/7/2012, apprendeva che gli erano stati assegnati, quanto ai titoli, punti 3,50, così ripartiti: 2 punti per il diploma di laurea;
0,50 punti per i titoli di servizio;
1 punto per i titoli culturali, tutti valutati ai sensi della lettera f) della tabella, poiché non sarebbero stati adeguatamente valutati il corso di perfezionamento tenuto presso l’Unical nell’anno 2005/2006, per la ragione secondo cui non sarebbe stato indicato l’esame finale.

Precisava che, anche a seguito dell’istanza di rettifica in autotutela, intesa ad ottenere l’attribuzione di punti 3,50 ai sensi della lettera d) della tabella n del precitato corso di perfezionamento, tenuto dall’Unical nell’anno 2005/2006 nonché l’attribuzione di punti 0,30 ai sensi della lettera g) della tabella, per i tre Master di II livello, riceveva la nota

AOODRCAL

16130 del 14/9/2012, con cui veniva confermata l’attribuzione del punteggio già assegnato, sulla base della duplice motivazione secondo cui: 1) il corso di perfezionamento frequentato presso l’Unical non avrebbe riguardato materie inerenti al profilo professionale del dirigente scolastico;
2) nessuna norma avrebbe imposto alla Commissione di ricondurre e valutare i restanti titoli - dichiarati ai sensi della lettera f) – nell’ambito della lettera g) della T allegata al bando.

A sostegno del proprio gravame, deduceva:

A. quanto alla omessa valutazione del corso di perfezionamento UNICAL:

A.1) Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 6, DPR n. 140/2008. Violazione dell’art. 12 del Decreto e della T ad esso allegata. Violazione dell’art. 25 D. Lgs. n. 165/2001;

Il corso di perfezionamento frequentato dal ricorrente comporterebbe l’attribuzione di punti 3,50, in quanto riconducibile alle “ materie inerenti al profilo professionale del dirigente scolastico” , ai sensi degli art.. 8 e 10 del bando ed e alla lettera I dell’Allegato Tecnico.

A.2) difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione;

Il diniego di riconoscimento del punteggio spettante sarebbe fondato su una motivazione illogica, giacchè non terrebbe conto che i moduli di insegnamento del corso frequentato dal ricorrente verterebbero sulle medesime “ aree tematiche ”, inerenti la prova preselettiva e le prove d’esame, l’attitudine e la capacità del candidato allo svolgimento di funzioni dirigenziali e che, sulle identiche materie, sarebbe stato successivamente basato il corso obbligatorio di formazione e tirocinio.

A.3) difetto istruttoria;

La P.A. dopo l’istanza di rettifica presentata dal ricorrente in data 14/8/2012 sarebbe stata in possesso di tutti i documenti necessari per attribuire al ricorrente il chiesto punteggio.

B. quanto alla mancata attribuzione del punteggio di 0,30 per i master di Iivello non valutabili ai sensi della lettera f) della T:

La P.A. erroneamente avrebbe omesso di attribuire punti 0,30 , ai sensi della lettera g) della tabella, per i tre Master di II livello svolti presso l’Università di Tor Vergata, non valutati ai sensi della lettera f) della stessa.

B.1) violazione dei principi del “favor partecipationis” e di lealtà, correttezza e buona fede;

Poiché la sussunzione di tre dei quattro Master di II livello non avrebbe determinato l’attribuzione di punteggio, per il limite di valutabilità di un solo corso previsto dal bando nell’ambito dei titoli di cui alla lettera f), automaticamente la Commissione Esaminatrice avrebbe dovuto valutare gli stessi ai sensi della lettera g) della tabella, attribuendo quantomeno il punteggio di 0,10 per ciascuno, per un totale di punti 0,30.

B.2) difetto di motivazione- illogicità – contraddittorietà;

Sarebbe manifestamente illogico penalizzare titoli oggettivamente superiori, quali i Master di II livello, ancorché non valutabili ai sensi della lettera f) rispetto a quelli di cui alla lettera g) della della T, relativi a corsi di formazione di durata ben inferiore.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 12.11.2012, si costituiva l’Amministrazione intimata.

Con atti separati, entrambi depositati in data 17.12.2012, si costituivano le controinteressate G e S.

Con atti separati, entrambi depositati in data 18.12.2012, si costituivano i controinteressati R e F.

Con atto depositato in data 21.1.2013, si costituiva la controinteressata M .

Con atto depositato in data 23.1.2013, si costituiva la controinteressata B S e proponeva ricorso incidentale, inteso ad ottenere una ulteriore attribuzione del punteggio in suo favore.

Con atti separati, entrambi depositati in data 24.1.2013, anche le controinteressate S e G proponevano ricorso incidentale, inteso ad ottenere l’attribuzione di ulteriore punteggio per modificare la propria posizione in graduatoria.

Con atto depositato in data 27.12.2013, si costituiva il controinteressato P.

Con atto depositato in data 8.7.2014, si costituiva la controinteressata S.

Con memoria depositata in data 15.7.2014, la difesa erariale, per l’amministrazione intimata, deduceva, in via preliminare, incompetenza funzionale di questo TAR. In favore del TAR Lazio, sede di Roma e, nel merito, insisteva per l’infondatezza del gravame.

Con distinte memorie depositate in data 18.7.2014, le controinteressate Musarelli e Sansosta, insistevano per l’ammissibilità del ricorso incidentale nonché per l’infondatezza del ricorso principale.

Con distinte memorie, depositate, rispettivamente, in data 18.7.2014 ed in data 28.7.2014, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni e replicava alle avverse deduzioni.

Alla pubblica udienza del giorno 3 ottobre 2014, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Va rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tar Lazio-Roma, illustrata dalla difesa erariale nella memoria depositata in data 15.7.2014.

Sebbene nell’epigrafe del ricorso introduttivo, l’impugnativa risulti formalmente proposta anche “ avverso di ogni altro eventuale atto propedeutico, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto, ivi compreso il decreto del Direttore Generale del 13/7/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale, n. 56 del 15/7/2011, di indizione del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” , detto provvedimento non risulta investito da alcuna censura, neanche in via tuzioristica.

Invero, nella specie, le censure svolte dal ricorrente si appuntano esclusivamente sull’operato della Commissione Esaminatrice, di cui si contestano, particolarmente, le illogicità e le insufficienze delle motivazioni addotte, a sostegno del punteggio assegnato per i titoli, asseritamente inferiore a quello ritenuto spettante in coerente applicazione della lex specialis concorsuale, riveniente dal Decreto del Direttore Generale del 13/7/2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla relativa T Allegata, le cui previsioni non costituiscono minimamente oggetto di contestazione.

Sotto altro aspetto, va evidenziato che il provvedimento impugnato ha effetto soltanto nell’ambito della Regione Calabria, trattandosi di approvazione di graduatoria regionale, da parte dell'USR per la Calabria, come si evince altresì dallo stesso tenore del Decreto del D.G. del 13.7.2011 di indizione del concorso, il quale espressamente prevede: con l'art. 1, commi 1° e 2°, che la selezione è diretta al reclutamento dei dirigenti tramite ruoli regionali;
con l'art, 2, che la procedura concorsuale viene svolta in tutte le sue fasi a livello regionale;
con l'art. 5, lettera d), che ciascun partecipante è tenuto ad indicare la regione per la quale intende partecipare;
con l'art. 6, che la presentazione della domanda di ammissione per più regioni costituisce causa di esclusione.

2. Le controinteressate B, S e G hanno proposto autonomi ricorsi incidentali, intesi ad ottenere, rispettivamente, l’attribuzione di ulteriore punteggio in loro favore.

L'art. 42 c.p.a. stabilisce: " le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale ".

Nel ricorso incidentale, il vincolo dell'interesse ad agire si compone di due elementi, uno di carattere negativo ed uno di carattere positivo : a) il primo, negativo , consiste nell'assenza di una lesione attuale, che si sarebbe dovuta far valere in via principale;
b) il secondo, positivo , concerne la lesione virtuale derivante dall'accoglimento del ricorso principale (conf.: Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468).

Con particolare riferimento alle graduatorie per le procedure concorsuali, la funzione del ricorso incidentale viene a configurarsi, in sostanza, come avente la funzione di paralizzare la pretesa del ricorrente principale, al fine di conservare, per il proponente, il vantaggio derivante dalla posizione ottenuta nella graduatoria impugnata, senza che possa essere comportare la proposizione di una domanda di annullamento di una parte diversa della medesima graduatoria impugnata in via principale, al fine di conseguire vantaggi ulteriori in danno di soggetti diversi dal ricorrente principale, ancorché evocati in giudizio, con il risultato paradossale di dar vita ad un litisconsorzio attivo fra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Invero, se il ricorrente incidentale non può che essere un controinteressato nel ricorso principale, egli non può agire che a difesa dell'atto del quale il suo avversario chiede l'annullamento ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, n. 791, sebbene resa sotto il regime dell'art. 37 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

Ma, nella specie, i ricorsi incidentali proposti vengono a risolversi nell’inammissibile impugnativa di parti diverse della medesima graduatoria, anche per ragioni diverse e, quindi, anche con motivi diversi, con conseguente eventuale refluenza su posizioni di ulteriori concorrenti: diversamente opinando, si dovrebbe consentire a nuovi soggetti concorrenti – in ipotesi anche se non interessati dal ricorso principale ed anche se non già evocati in giudizio- di presentare, a loro volta, ulteriori ricorsi incidentali, aventi ad oggetto l’impugnativa di nuove ed ulteriori parti della medesima graduatoria, per chiedere l’attribuzione di ulteriore punteggio in loro favore, con inammissibile reiterazione del medesimo meccanismo processuale .

Ritiene perciò il Collegio che, in assenza di tempestiva reazione processuale, l'assetto di interessi ormai inoppugnabile non possa essere tardivamente rimesso in discussione, al fine di consentire l’elusione dei termini decadenziali di impugnazione nonché eventuali forzature e snaturamenti della funzione propria del ricorso incidentale.

Conseguentemente, i ricorsi incidentali vanno dichiarati inammissibili.

3. Va rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, sollevata dalla controinteressata S, per omessa impugnativa del Decreto n. AOODRCAL/17428 del 17/10/2013, con cui la P.A. ha provveduto a rettificare la graduatoria di merito del concorso de quo , limitatamente alla posizione di alcuni candidati che hanno proposto reclamo, senza incidere sulla posizione del ricorrente, giacchè la lesione lamentata con il presente giudizio è sorta con il provvedimento di definitiva approvazione della graduatoria di cui al Decreto dell'USR prot. n. 12362 del 1.0/7/2012, che non viene in nessun modo inciso o superato dai sopravvenuti atti di rettifica, con riferimento alla posizione del ricorrente.

4. Va altresì rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale, per mancata integrazione del contraddittorio, sollevata dalla controinteressata S, giacchè risulta osservato il rispetto del litisconsorzio , essendo stato il ricorso notificato a tutti i soggetti che effettivamente, dall'eventuale accoglimento del gravame, potrebbero ritrarre conseguenze negative nella propria sfera giuridica.

5. Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo ed il terzo profilo di gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.

Il ricorrente deduce che il corso di perfezionamento da lui frequentato presso l’Unical nell’anno 2005/2006, intitolato “ Il docente nella scuola dell’autonomia: analisi pedagogica di dimensioni formative, funzioni e ruolo” , comporterebbe l’attribuzione di punti 3,50 punti, in quanto riconducibile alle “ materie inerenti al profilo professionale del dirigente scolastico ”, ai sensi degli art.. 8 e 10 del bando e dell’Allegato Tecnico (primo mezzo), poiché i relativi moduli di insegnamento verterebbero in relazione alle medesime “ aree tematiche ” (secondo mezzo).

Inoltre, la P.A., a seguito dell’istanza di rettifica presentata dal ricorrente in data 14/8/2012, avrebbe potuto provvedere, poiché sarebbe stata in possesso di tutti i documenti e gli elementi necessari per l’attribuzione del chiesto punteggio (terzo mezzo).

L’art.12, comma 5, del Bando impugnato stabilisce: “ Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate ”.

La tabella allegata al Bando specifica, con la lettera d), che la frequenza di un master di secondo livello, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate, dà diritto all’assegnazione di punti 3,50.

Nella specie, il corso di perfezionamento frequentato dal ricorrente presso l’Unical nell’anno 2005/2006, intitolato “ Il docente nella scuola dell’autonomia: analisi pedagogica di dimensioni formative, funzioni e ruolo” , è stato indetto con Decreto Rettorale n. 3120 del 24/10/2005 , è stato rivolto esclusivamente a soggetti in possesso di laurea specialistica o quadriennale secondo il precedente ordinamento (art. 5);
ha avuto una durata annuale, ha previsto 1.500 ore di attività formativa, pari a 60 Crediti Formativi (art. 4);
ha previsto l’esame finale (art. 8);
inerisce alla gestione delle risorse finanziare e strumentali, alla direzione ed al coordinamento di un istituto scolastico, posto che la " Progettazione educativa " ha diretta connessione con la gestione delle risorse finanziare e strumentali, in quanto volta alla individuazione dei percorsi e processi formativi da offrire ai fruitori dei servizi scolastici, in funzione dell'autonomia organizzativa dell'istituto e delle risorse disponibili.

In particolare, la materia "Teoria dell'organizzazione scolastica e della valutazione" inerisce all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento dell'istituto scolastico e la "Legislazione scolastica " costituisce una materia fondamentale per l’espletamento dell’attività del Dirigente Scolastico, responsabile dell'istituzione scolastica e titolare delle relazioni sindacali .

Non può, quindi, essere revocato in dubbio che i moduli di insegnamento del corso de quo corrispondano, in sostanza, alle medesime materie oggetto di esame, come dettagliatamente indicate nell’art.8, comma 9° del bando (particolarmente dalla lettera b alle lettera f).

Nella specie, non è in contestazione che il ricorrente abbia effettivamente frequentato il Master in oggetto e che lo stesso sia qualificabile come “master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti ”, rilasciato da una università statale.

Ciò che, invece, è stato, ultimamente, contestato dal MIUR, a seguito dell’istanza di rettifica proposta dal ricorrente, è che tale master non attenga a “ materie inerenti il profilo professionale del Dirigente Scolastico ”, con conseguente diniego dell’attribuzione del conseguente punteggio.

Al riguardo, premesso che la locuzione “ profilo professionale del Dirigente Scolastico ” si riferisce al profilo istituzionale di area, di ruolo e di funzioni del Dirigente, quale emerge dal complesso della vigente disciplina normativa, il Collegio ritiene che, per le materie trattate nel corso de quo , non possano escludersi la coerenza logica e la finalità di detto corso rispetto all’acquisizione di competenze specifiche nelle materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico.

Esso, pertanto, costituisce titolo idoneo a consentire l’attribuzione di punti 3,50 sulla base della T Valutazione Titoli allegata al bando, trattandosi di “ master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti ”, frequentato proprio al fine di acquisire una competenza specifica nelle materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico.

Ma, nella specie, non si comprendono e non emergono neanche dai profili motivazionali - resi in sede di esame dell’istanza di rettifica in autotutela proposta dal ricorrente, corredata del certificato dell’Area didattica dell’Unical- le ragioni per le quali l’inerenza al “ profilo professionale del Dirigente Scolastico ” del corso seguito dal ricorrente sia stata ritenuta insussistente dalla PA..

Al riguardo, non va sottaciuto che, in sede di istruttoria espletata prima della pubblicazione della graduatoria impugnata, la valutazione del medesimo corso era stata esclusa per la diversa ragione secondo cui, dall’istanza di partecipazione presentata dal ricorrente, non risultava la mera indicazione formale dell’esame finale, pur potendosi desumere aliunde ed anche dalla stessa indicazione della durata del corso e dalle sue caratteristiche essenziali.

Pertanto le censure meritano accoglimento.

6. Con i successivi due profili di gravame, il ricorrente deduce, in sostanza, che la P.A. avrebbe erroneamente omesso di attribuirgli punti 0,30, ai sensi della lettera g) della tabella, per i tre Master di II livello svolti presso l’Università di Tor Vergata, avendoli ritenuti sussumibili nelle previsioni di cui alla lettera f) della T, recante il limite della valutabilità di un solo titolo, mentre, a suo avviso, li avrebbe dovuto valutare ai sensi della lettera g) della medesima T, attribuendogli, quantomeno, punti 0,10 per ciascuno.

Si tratta di n. 4 Master Universitari di II livello, svolti presso l’Università Tor Vergata, aventi rispettivamente ad oggetto: 1) “ Teoria, metodologie e percorsi della lingua e della cultura italiana per gli studenti stranieri ” (a.a. 2006/2007);
2) “ Didattica della lingua italiana ” (a.a. 2007/2008);
3) “Scienze linguistiche ed onomastiche ” (a.a. 2008/2009);
4) “ Didattica dei classici ” (a.a. 2009/201 ).

La lettera f) T “ titoli culturali ”, allegata al bando di concorso prevede “ altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia o all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale. Si valuta un solo titolo” .

La lettera g) della T “ titoli culturali ”, allegata al bando di concorso prevede la “ partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o da enti accreditati (DM. n. 177/2000, ivi comprese le scuole sui temi riguardanti la progettazione, l’organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome ” , con attribuzione di punti 0,15 in qualità di formatore e punti 0,10 in qualità di discente , “ fino ad un massimo di punti 0,50”.

In relazione alla lex specialis di gara, ritiene il Collegio che la Commissione esaminatrice abbia ritenuto correttamente sussumibili detti master nell’ambito della lettera f), comportante l’attribuzione di punti n. 1 al massimo, con valutazione di un solo titolo, non essendo in contestazione che trattasi di “ master [s] di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti ”.

Nella specie, dalla ritenuta valutabilità del corso di perfezionamento frequentato dal ricorrente presso l’Unical nell’anno 2005/2006, intitolato “ Il docente nella scuola dell’autonomia: analisi pedagogica di dimensioni formative, funzioni e ruolo” , ai sensi della lettera d) della T, con l’assegnazione di punti 3,50, discende che, per questi ulteriori masters , valutabili ai sensi della lettera f) della T allegata al bando, come correttamente ritenuto dalla Commissione esaminatrice, al ricorrente, spetti l’assegnazione di un 1 punto ulteriore.

Ne consegue il venir meno dell’interesse del ricorrente ad insistere nella sussumibilità di detti titoli nella lettera g) della T “ titoli culturali”.

In definitiva, i ricorsi incidentali vanno dichiarati inammissibili, il ricorso si appalesa fondato nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, va annullata l’impugnata graduatoria per quanto di interesse, facendo obbligo alla Commissione esaminatrice di rettificare la posizione del ricorrente, attribuendogli punti 3,50 per il corso di perfezionamento frequentato, intitolato “ Il docente nella scuola dell’autonomia: analisi pedagogica di dimensioni formative, funzioni e ruolo ”, ai sensi della lett. d) della T di valutazione dei titoli allegata al bando nonché di 1 punto per gli altri titoli, ai sensi della lettera f) della medesima T di valutazione.

La circostanza secondo cui il ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso non ha formalmente dichiarato l’esistenza dell’esame finale del corso di perfezionamento frequentato con tematica “ Il docente nella scuola dell’autonomia: analisi pedagogica di dimensioni formative, funzioni e ruolo ”, induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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