TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202201181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202201181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201181
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 01181/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona rispettivamente del Ministro e del Comandante Genarle pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della determinazione del Comandante Generale, n. -OMISSIS-, con cui è stato deciso il ricorso gerarchico del ricorrente;

- della determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale del 2 febbraio 2021, con la quale il ricorrente, è stato privato del grado per rimozione e posto a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente, come soldato semplice, a decorrere dal 12 ottobre 2016;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, venne indagato per i reati di cui agli artt. 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 368 (calunnia) e 615 c.p. (violazione di domicilio) e, il 27 luglio 2016, venne condannato dal Tribunale competente alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

Nello specifico, la locale autorità giudiziaria accertò che il ricorrente:

- aveva redatto un rapporto di servizio in cui rappresentava falsamente che, in data 22 febbraio 2015, mentre era libero dal servizio assisteva alla cessione di sostanze stupefacenti nel parcheggio di una discoteca di Mantova da parte di due soggetti non identificati e di essere, pertanto, entrato all’interno del locale per individuare i rei;

- aveva accusato gli addetti alla sicurezza del locale di aver aiutato gli autori del reato.

- si era introdotto nei camerini riservati al personale del locale, riferendo falsamente che era in atto un’operazione antidroga.

2. In data 11 ottobre 2016 il Comandante Interregionale della guardia di finanza sospese cautelativamente il ricorrente dal servizio, ex art. 916 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il 30 gennaio 2019 la Corte di appello competente rideterminò la pena del ricorrente e gli concesse i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.

4. Il 15 ottobre 2019 la Corte di cassazione dichiarò inammissibile l’impugnazione nel frattempo proposta.

5. Il 5 agosto 2020 il competente Comandante Regionale della Guardia di Finanza ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.

6. In data 8 ottobre 2020 l’Ufficiale inquirente ha concluso la propria istruttoria e ha proposto il deferimento del ricorrente alla Commissione di Disciplina perché, a suo avviso, la condotta posta in essere era incompatibile con il suo status di Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza.

7. Il 28 dicembre 2020 la Commissione di Disciplina ha ritenuto che il ricorrente non fosse meritevole di conservare il proprio grado.

8. Il 2 febbraio 2021 il competente Comandante Interregionale ha disposto la perdita del grado del ricorrente e lo ha posto a disposizione del Centro Documentale competente con decorrenza giuridica dal 12 ottobre 2016.

9. Il 25 febbraio 2021 il ricorrente ha impugnato gerarchicamente il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

10. Il 24 maggio 2021 il Comandante generale della Guardia di Finanza ha rigettato l’impugnazione.

11. Con ricorso, notificato 23 giungo 2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo innanzi al

TAR

Lazio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare ma, all’esito della camera di consiglio del 16 luglio 2021, il giudice adito ha declinato la propria competenza in favore di questo TAR.

12. Con ricorso, notificato e depositato il 21 luglio 2021, il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi al TAR competente.

13. Il 18 agosto 2021 si è costituita l’amministrazione resistente.

14. All’udienza camerale del 9 settembre 2021 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e, all’udienza pubblica del 9 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

15. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura essenzialmente il difetto di proporzionalità della sanzione, anche perché la Corte di appello gli avrebbe ridotto la pena, non gli avrebbe irrogato sanzioni accessorie e gli avrebbe concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.

Inoltre, sempre a dire del ricorrente, l’amministrazione di appartenenza non avrebbe subito alcun nocumento alla propria immagine, posto che la vicenda non avrebbe avuto alcuna risonanza mediatica.

Il ricorrente censura, infine, il fatto che l’amministrazione procedente non avrebbe adeguatamente valorizzato i suoi precedenti di servizio nonché l'ottima condotta tenuta successivamente ai fatti.

16. Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 861 del d.lgs. 66/10 un militare può perdere il grado, tra l’altro, in caso di condanna penale ovvero all’esito di un procedimento disciplinare, con la precisazione che il successivo art. 866, il quale prevedeva che « la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale », è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici (cfr. Corte Costituzionale, 15 dicembre 2016, n.268).

Per quanto riguarda, invece, la perdita del grado conseguente alla sanzione disciplinare, dal combinato disposto degli artt. 865 e 867 e 923 del d.lgs. 66/10 si evince che essa è una sanzione disciplinare di stato che comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare.

Prima di esaminare il merito della controversia, il Collegio è, altresì, tenuto a premettere, in primo luogo, che l'art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (così come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 15, comma 1, l. n. 124/2015 e dall'art. 4, comma 1, lett. y del d.lgs. n. 91/2016) sancisce la regola generale secondo cui il procedimento penale e quello disciplinare sono del tutto autonomi e indipendenti, con la conseguenza che alle autorità preposte al procedimento disciplinare è demandato il compito di effettuare un’autonoma ricostruzione dei fatti con la connessa facoltà di valutare autonomamente l'attendibilità e l'esaustività delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria.

Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza « la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche. Spetta pertanto all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità » ( ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 27 luglio 2020, n.4761).

Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione procedente abbia correttamente esercitato i propri poteri, irrogando una sanzione proporzionata alla gravità del fatto commesso.

Dall’esame del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Comandante Interregionale della Guardia di finanza, dopo aver dato atto dell’oggettiva gravità della condotta posta in essere dal ricorrente (« i fatti addebitati al militare denotano gravissime carenze di qualità morali e di carattere, tenuto anche conto che l'Ispettore, al momento degli accadimenti, alla luce dell'anzianità di servizio maturata (oltre 4 anni) e delle rivestite qualifiche, era senza dubbio in grado di percepire il carattere antigiuridico dei fatti e doveva essere ben consapevole che realizzare le condotte descritte avrebbe costituito un grave illecito penale e disciplinare »), ha ritenuto che essa « oltre a palesare un'assoluta inaffidabilità, con conseguente perdita irrimediabile dei requisiti minimi di moralità indispensabili per poter rimanere nel Corpo, denota, in capo all'interessato, un'assoluta incompatibilità di status che impone l'adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del militare data la palese e piena violazione del giuramento prestato, da cui consegue la perdita del grado per rimozione ».

Si tratta di una valutazione del tutto coerente con gli atti di causa, posto che, all’esito del procedimento penale, il Tribunale ha evidenziato che con la propria condotta, l’odierno ricorrente « ha dimostrato una particolare inclinazione a delinquere, asservendo il potere di cui dispone in ragione della sua qualifica di militare, a interessi personali e mantenendo pervicacemente una versione dei fatti palesemente contrastata da tutte le evidenze probatorie a suo carico in atti ».

Inoltre, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, la decisione di primo grado non è affatto stata mitigata dal giudice di appello il quale, dopo aver ribadito che la condotta del ricorrente « denota reiterata strumentalizzazione ed asservimento a fini personali della pubblica funzione rivestita dall'imputato con grave violazione dei doveri propri di un ufficiale di polizia giudiziaria, sicché non può accedersi al tentativo di derubricare tale addebito, ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, come semplice leggerezza, avventatezza e scarsa ponderazione delle possibili conseguenze del proprio agire, profili caratteriali peraltro non giustificabili in un sottufficiale della Guardia di Finanza, chiamato a gestire rilevanti responsabilità personali », si è limitato a ridurre la pena detentiva e ha concedere i menzionati benefici non in virtù della scarsa lesività della condotta posta in essere ma perché « alla luce della personalità dell'imputato e della incensuratezza del medesimo può rilasciarsi un giudizio prognostico favorevole in ordine alla ricaduta nel delitto, confidando nell'efficacia deterrente della pena inflitta ».

Le risultanze del processo penale sono state successivamente rivalutate in sede disciplinare sia dall’ufficiale inquirente (il quale ha evidenziato, tra l’altro che « la condotta tenuta dal-OMISSIS- in relazione ai fatti oggetto di addebito è sicuramente da considerarsi in spregio delle leggi dello Stato, costituendo una gravissima violazione dei doveri assunti con il giuramento prestato, nel quale sono insiti i concetti di fedeltà, lealtà e rettitudine che devono sempre contraddistinguere l'operato dell'appartenente alla Guardia di Finanza, tanto più rilevanti in relazione al grado ed alle qualifiche di ufficiale di P.G. e di P.T. ed agente di P.S. rivestite dall'Inquisito, che ha evidenziato, tra l'altro, scarsissime qualità morali e di carattere » e che tale comportamento « manifesta sicuramente scarsissime qualità morali e caratteriali ed ha indotto i cittadini che vario titolo sono venuti a conoscenza dei fatti, nel caso di specie quantomeno dell'Autorità Giudiziaria interessata della vicenda, i militari dell'Arma dei Carabinieri nonché í dipendenti e gli avventori della discoteca "-OMISSIS-" di Mantova, a dubitare della credibilità, della professionalità e della correttezza degli appartenenti alla Guardia di Finanza ») sia dalla Commissione di disciplina che ha deliberato che il ricorrente non fosse meritevole di conservare il proprio grado.

Né tali considerazioni possono essere inficiate dal fatto che la vicenda non avrebbe avuto alcuna “ eco mediatica ” posto che, come giustamente osservato nella determinazione impugnata, « la vicenda, sebbene non abbia avuto risonanza mediatica, ha comunque arrecato gravissimo disdoro all'immagine, al decoro ed al prestigio del Corpo al cospetto delle Autorità Giudiziarie interessate al riguardo e degli altri soggetti che, a vario titolo, sono venuti a conoscenza degli avvenimenti, ingenerando dubbi sulla correttezza e sulle qualità - anche morali - degli appartenenti all'Istituzione e recato sicuro nocumento al superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione e alla correttezza dei soggetti investiti di pubbliche funzioni ».

Per le ragioni esposte il Collegio non ritiene irragionevole la decisione del Comandante generale della Guardia di finanza che, dopo aver analizzato complessivamente gli avvenimenti e i precedenti personali e di servizio del ricorrente, ha respinto il ricorso ritenendo corretta la determinazione dell’autorità procedente.

17. Poiché, quindi, l’istruttoria dell’amministrazione procedente è completa e la sanzione irrogata è conforme alla normativa vigente e proporzionata alla gravità degli illeciti posti in essere, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

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