TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201604861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201604861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604861
Data del deposito : 24 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2016

N. 04861/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 30/15 R.G., proposto da:
S.R.L. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F S C.F. SCTFDN47T10F839D, F L C.F. LDDFLC47C11B180F, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, via Caracciolo n.15;

contro

Provincia di Caserta in persona del Presidente p.t. non costituita in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della determina del Dirigente del Settore trasporti della Provincia di Caserta n.96259/Mobilità del 13.11.2014 recante la revoca dell’iscrizione della ricorrente nell’Albo persone fisiche e giuridiche esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi della Provincia di Caserta n. CE7003844/D e di cancellazione dall’anagrafe degli archivi informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della relazione alla stessa allegata, nonché dell'Informativa Antimafia n.83763/2014 del 29.09.2014 emessa dalla Prefettura di Caserta e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente che comunque incide sui diritti e sugli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2016 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con determinazione n. 96259 del 13 novembre 2014 il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Caserta revocava alla -OMISSIS-s.r.l. l’iscrizione all’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi. Il provvedimento, congiuntamente al richiamo di norme del regolamento CEE n.1071 del 2009, era adottato a seguito dell’emanazione nei confronti della predetta società di un’informazione interdittiva antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, avente il n. 83763 del 26 settembre 2014 e protocollo di uscita n. 45495 del 18 settembre 2014.

Avverso la determinazione dirigenziale e nei confronti dell’informazione antimafia ha proposto ricorso a questo Tribunale la -OMISSIS-s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Con il primo ed il secondo motivo, nel rappresentare di avere già impugnato con separato ricorso, avente il n. 1449/13 R.G. , il provvedimento interdittivo antimafia, parte ricorrente ha proposto anche in questa sede i motivi di censura introdotti in quel giudizio;
in particolare, è stata contestata la rilevanza riconosciuta al decreto di sequestro adottato ai sensi dell’art. 12 quinquies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306 nei confronti dell’amministratore P.F., essendo successivamente intervenuto un provvedimento giudiziale di restituzione, con consequenziale dequotazione degli elementi indiziari originari. Allo stesso modo inidonei sarebbero stati gli indizi ritraibili dai rapporti con le società E.E. s.r.l. e O.L. s.r.l. tutte ricadenti sotto il controllo di componenti della famiglia F.;
né pregio avrebbe potuto essere riconosciuto al comportamento assunto da R.F. fratello del socio F.G., che avrebbe dissuaso un Militare dell’Arma dei Carabinieri dal riferire di un incontro del 7 ottobre 2001 tra F.G. e Z.M., esponente di spicco del clan dei casalesi.

Con i terzo e quarto motivo è stata invece contestata la determinazione dirigenziale di revoca dell’iscrizione all’Albo provinciale dei trasportatori, non figurando la normativa antimafia tra le condizioni di onorabilità di cui all’art. 3 del regolamento CEE n. 1071 del 2009 e comunque, non essendosi in presenza di contratti o erogazione di risorse pubbliche, ai sensi della disciplina legislativa interna in materia.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

In esito ad ordinanza istruttoria presidenziale n. 30 del 20 gennaio 2015, in data 29 gennaio 2015, la difesa erariale ha depositato copia dell’informativa impugnata e di tutti gli atti del relativo procedimento.

Alla camera di consiglio del 15 aprile 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare.

All’udienza di discussione del 12 ottobre 2016, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, con cui è stata contestata l’idoneità degli elementi indiziari posti a sostegno dell’impugnata informazione antimafia, ai sensi dell’art. 88, primo comma, lettera d) c.p.a., è sufficiente operare un rinvio a quanto ritenuto da questa Sezione con la sentenza n. 1979, depositata in data 2 aprile 2015, ed emessa nel giudizio n. 1449/13 R.G. proposto dalla -OMISSIS-s.r.l. ed avente ad oggetto analoghe censure proposte avverso il medesimo provvedimento interdittivo emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta nei confronti della società ricorrente;
nella decisione, tra l’altro recentemente confermata in grado di appello, con sentenza n. 1328 del 5 aprile 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, è stata ritenuta la piena legittimità dell’impianto indiziario sotteso al giudizio di orbitanza mafiosa, sviluppando considerazioni nel merito della valutazione compiuta dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi in questa sede.

Quanto alle due censure prospettate nei confronti del provvedimento di revoca adottato dall’Amministrazione provinciale di Caserta, l’art. 94, commi primo e secondo del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 stabilisce che «quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle societa' o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

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