TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-03-04, n. 202000414
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2020
N. 00414/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2019 REG.RIC.
N. 02094/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2019, proposto da
Alstom Ferroviaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Turati 8;
contro
Agenzia del Trasporto Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare 95;
nei confronti
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2019, proposto da
Alstom Ferroviaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F F in Milano, via Turati 8;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni e Chantal Rho, con i quali è domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2012 del 2019:
- del provvedimento dell'Agenzia TPL - Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia prot. n. 228/2019 del 24 luglio 2019, ricevuto in data 25 luglio 2019, con cui è stato disposto il differimento dell'accesso ai documenti richiesti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;
nonché per l’accertamento del diritto di accesso di Alstom Ferroviaria S.p.A.:
- a tutti gli atti e documenti inerenti la proposta presentata da ATM S.p.A. insieme a Busitalia – Sita Nord S.r.l., A2A Smart City S.p.A., Commscon Italia S.r.l., IGPDecaux S.p.A. ed Hitachi Rail S.p.A. per mezzo di un'associazione temporanea di imprese (denominata “Milano Next”) all'Agenzia TPL - Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, con evidenza delle date di presentazione e dei contenuti della proposta;
- ad ogni altro atto, provvedimento e documento relativo a quanto sopra;
nonché per la condanna :
dell'Agenzia TPL - Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ad esibire i documenti richiesti consentendone il pieno accesso.
Quanto al ricorso n. 2094 del 2019 :
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia, ricevuto in data 6 agosto 2019 a mezzo posta certificata, con cui è stato disposto il differimento dell'accesso ai documenti richiesti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;
nonché per l'accertamento del diritto di accesso di Alstom Ferroviaria S.p.A.
- a tutti gli atti e documenti inerenti la proposta presentata da ATM S.p.A. insieme a Busitalia – Sita Nord S.r.l., A2A Smart City S.p.A., Commscon Italia S.r.l., IGPDecaux S.p.A. ed Hitachi Rail S.p.A. per mezzo di un'associazione temporanea di imprese (denominata “Milano Next”) al Comune di Milano per la gestione del trasporto pubblico locale nel territorio di competenza (con evidenza delle date di presentazione e dei contenuti della proposta);
- ad ogni altro atto, provvedimento e documento relativo a quanto sopra;
e per la conseguente condanna
del Comune di Milano, Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia ad esibire i documenti richiesti consentendone il pieno accesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia del Trasporto Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, del Comune di Milano e della Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente esponeva di avere appreso, a mezzo di articoli giornalistici, della costituzione tra ATM S.p.A., Busitalia- Sita Nord S.r.l., A2A Smart City S.p.A., Commscon Italia S.r.l., IGPDecaux S.p.A. e Hitachi Rail S.p.A., di un’associazione temporanea di imprese (denominata “ Milano Next ”) finalizzata alla presentazione di una proposta di finanza di progetto all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (Agenzia TPL) per la gestione del trasporto pubblico locale nell’area di sua competenza; “ la predetta associazione temporanea di imprese avrebbe presentato all’Agenzia TPL la proposta sopra menzionata in data imprecisata ”.
1.1. La società ricorrente, indi, nella sua dichiarata qualitas di soggetto operante “ a livello produttivo e commerciale nel panorama europeo ed internazionale nel settore del trasporto su rotaia ”, con istanza del 4 luglio 2019 richiedeva all’Agenzia TPL di accedere alla proposta formulata da Milano Next e alla relativa documentazione presentata, “ al fine di valutare la sua coerenza con la normativa applicabile ”, onde “ tutelare i propri diritti e interessi ”.
1.2. Analoga istanza di accesso agli atti veniva indirizzata al Comune di Milano.
1.3. Con nota, prot. n. 228/2019 del 24 luglio 2019, l’Agenzia TPL disponeva il differimento dell’accesso fino “ al completamento del procedimento istruttorio di valutazione della Proposta previsto dall’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 ”, precisando altresì di avere richiesto al soggetto proponente di rimarcare la eventuale sussistenza di “ segreti tecnici e commerciali ”.
1.4. Con atto del 6 agosto 2019, adottato dietro apposito sollecito della ricorrente dell’1 agosto 2019, anche il Comune di Milano differiva l’invocato accesso fino alla definizione del procedimento di valutazione della proposta, in considerazione dello stato ancora iniziale degli approfondimenti inerenti la proposta in questione, ferma restando “ ogni considerazione che dovesse emergere (…) in ordine alla presenza di informazioni non divulgabili in corso di procedura per non alterare la concorrenza e non violare gli interessi finanziari, industriali o commerciali di terzi ”.
1.5. Avverso tali ultimi atti, e per la declaratoria della esistenza del diritto di accesso e la condanna delle resistenti alla esibizione degli atti, è insorta la società ricorrente con due distinte domande giudiziali, sorrette da un unico, analogo, motivo che in appresso si compendia:
- Violazione dell’art. 24 Cost. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 183, co. 15 ss, d.lgs. 50/2016, degli artt. 3, 22 ss. l. 241/1990, del dpr 184/2006, dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 –nonché dell’art. 8 del regolamento comunale (deliberazione n. 36 del 7/09/2010) limitatamente al ricorso esperito avverso il differimento disposto dal Comune - eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e illogicita’ e ingiustizia manifesta; e, invero, il differimento lederebbe il diritto della ricorrente a conoscere tempestivamente se la proposta di finanza di progetto in questione sia o meno “ coerente con la normativa applicabile ”, considerata la natura qualificata e differenziata della posizione che il promotore assume già al momento della presentazione della proposta; di qui l’interesse della ricorrente, che opera sul mercato in concorrenza con il promotore, a conoscere gli atti per valutare la eventuale irricevibilità della proposta.
1.6. Si costituivano nei giudizi in cui erano state rispettivamente intimati, il Comune di Milano e l’Agenzia TPL, che instavano per la reiezione dei ricorsi; in ambedue i giudizi, di poi, si costituiva la intimata Azienda Trasporti Milanese, concludendo per la inammissibilità e, comunque, per il rigetto dei ricorsi, rimarcando in particolare le esigenze di riservatezza industriale e di par condicio nella eventuale successiva competizione, a cui presidio sarebbe posto l’impugnato differimento dell’accesso.
1.7. Le cause, infine, all’esito della discussione nella udienza camerale del 4 dicembre 2019, venivano introitate per la decisione.
DIRITTO
2. I ricorsi in epigrafe, suscettibili di trattazione congiunta e di riunione a’ sensi dell’art. 70 c.p.a., sono infondati.
2.1. Valga, in via liminare, il rammentare le disposizioni che governano la fase della procedura di cd. “ project financing ” che connota la fattispecie per cui è causa, al fine di discernere la natura e connotazione del segmento procedimentale in essere e, dunque, di valutare la effettiva sussistenza della legittimazione all’accesso agli atti che in quel segmento si inscrivono.
2.2. L’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/16 prescrive, per quel che qui viene in rilievo, che:
- “ Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non