TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-03-07, n. 201300145

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-03-07, n. 201300145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201300145
Data del deposito : 7 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00631/2009 REG.RIC.

N. 00145/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2009, proposto da:
G M, rappresentata e difesa dall'avv. P R, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, Via Crispi, n. 4;

contro

Universita' degli Studi di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, pure per legge domiciliata presso la sua sede in Trieste, piazza Dalmazia 3;

nei confronti di

M P, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Rettorale n. 1343/2009 dd. 28.9.2009 - prot. 24013 - emesso dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, notificato il 2.10.2009, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27 novembre 2009 e ritualmente depositato il 22 dicembre successivo, la sig. ra Marta Giurgevich impugna il decreto, meglio distinto in epigrafe, con il quale veniva respinta la sua domanda di immatricolazione al primo anno di corso per la laurea in Scienze della Formazione Primaria presentata – in data – 24.09.2009, per contemporanea iscrizione all’Università IUAV di Venezia ai sensi dell’art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592.

Avverso tale atto solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, invocandone l’annullamento.

Si costituisce la Difesa erariale al fine di resistere.

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2010, la domanda di sospensiva è accolta, ordinando il riesame dell’atto impugnato.

In esecuzione dell’ordine cautelare, l’Amministrazione ha riesaminato la posizione della ricorrente e si è determinata per la revoca dell’atto impugnato con nuovo decreto rettorale 5.2.2010, n. 202.

A seguito di tanto, le parti concordemente chiedono al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per effetto dell’intervento del nuovo provvedimento satisfattivo emesso dall’Amministrazione sulla base di un libero riesame della vicenda, ancorché indotto dall’ordine cautelare. In giurisprudenza (T.A.R. Salerno Campania sez. I, 05 aprile 2006, n. 355), infatti, si afferma che “ un provvedimento che, sebbene scaturito da un riesame non spontaneo ma indotto da un'ordinanza cautelare, riflette nuove e non condizionate valutazioni dell'amministrazione si pone quale definitivo superamento di quelle poste a base degli atti impugnati, sicché il ricorso va dichiarato improcedibile per difetto di interesse alla coltivazione del gravame non potendo conseguire la parte ricorrente alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso ”.

Il ricorso è conclusivamente da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese vanno compensate in ragione del fatto che la rideterminazione dell’Amministrazione, in senso favorevole alla ricorrente, si fonda su una sopravvenienza di fatto consistente nella riapertura dei termini per l’ammissione al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi