TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-09-20, n. 202300804

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-09-20, n. 202300804
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300804
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 00804/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2022, proposto da
E F, L A, D F, L G, S P, A T, P G, F G, A G, L P, M P, M F, F M G, R B F e M L A, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Sestri Levante e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), non costituiti in giudizio;



nei confronti

di QB TEL s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Simona Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e di Vodafone Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della determinazione conclusiva del procedimento unico di conferenza di servizi del Comune di Sestri Levante prot. n. 2022/9702 del 9.5.2022 a firma del dirigente Area 5 S.U.A.P., avente ad oggetto autorizzazione alla realizzazione di una nuova stazione radio base con installazione di due antenne Vodafone a quota 13 m e due antenne Vodafone 5G a quota 14,80 mt. in località San Bartolomeo sul terreno iscritto al nuovo catasto terreni foglio 26 mappale 436.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di QB TEL s.r.l. e di Vodafone Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la signora E F ed altri quattordici litisconsorti hanno impugnato la determinazione conclusiva del procedimento unico di conferenza di servizi del Comune di Sestri Levante prot. n. 2022/9702 del 9.5.2022, a firma del dirigente Area 5 SUAP procedimenti urbanistico-edilizi, avente ad oggetto l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova stazione radio base con installazione di due antenne Vodafone a quota 13 m e due antenne Vodafone 5G a quota 14,80 mt. in località San Bartolomeo, sul terreno iscritto al nuovo catasto terreni foglio 26 mappale 436, nonché gli atti presupposti e, segnatamente: i verbali della conferenza di servizi del 24 marzo 2022 e del 28 aprile 2022; il parere espresso dall’ARPAL, comunicato in sede di conferenza di servizi con nota pervenuta il 6 aprile 2022 al protocollo numero 15804; il parere della commissione locale per il paesaggio del Comune di Sestri Levante, espresso con nota del 9 marzo 2022; la nota 2 maggio 2022 del Comune di Sestri Levante a firma del dirigente area 5; l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Sestri Levante n. 6/2022 del 9.5.2022; l’ordinanza n. 50 del 27/7/2022, con la quale il Comune di Sestri Levante ha preso atto della “natura temporanea della struttura messa in opera che non può essere superiore a 120 giorni” , ed ha disposto la revoca della precedente ordinanza n. 44 del 12/7/2022, con cui aveva disposto la sospensione dei lavori.

Premesso – in punto di legittimazione ed interesse al ricorso - di essere tutti proprietari di e/o residenti in immobili siti, in linea d’aria, a poche decine di metri dall’impianto di telefonia mobile oggetto dei provvedimenti impugnati, a sostegno del gravame hanno dedotto sette motivi di ricorso, come segue.

A. Quanto alla determinazione conclusiva del procedimento del Comune di Sestri Levante prot. n. 2022/9702 del 9.5.2022.

1. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione art. 21- octies L. n. 241/1990 – Violazione art. 3 L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Nella seduta del 22.4.2022 il file contenente il piano di protezione del verde, trasmesso in data 28 aprile 2022, non risultava leggibile/apribile.

La determinazione conclusiva del procedimento 9.5.2022 ha autorizzato l’installazione dell’impianto richiesto, senza motivare né in ordine alla congruità delle integrazioni (piano di protezione attivo e passivo del verde presente in sito) richieste nella precedente seduta e presentate soltanto il 28.4.2022, in occasione della seconda seduta e su file non leggibile/apribile, né in ordine alle obiezioni avanzate dalle amministrazioni circa la necessità di piantumazione di ulteriore verde per mitigare la vista dell'antenna dall'abitazione censita al catasto terreni foglio 26 mappale 139, risultanti dal verbale di riunione.

2. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione art. 21- octies L. n. 241/1990 – Violazione art. 97 Cost. per difetto di imparzialità - Violazione art. 3 L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà.

Lamentano un’ulteriore carenza di istruttoria relativa al parere di screening di incidenza positivamente espresso dalla Città Metropolitana di Genova soltanto in data 9.5.2022, successivamente al secondo verbale della conferenza di servizi del 28.4.2022, dopo che ARPAL, con nota 22.4.2022, aveva avanzato una richiesta di integrazione documentale.

3. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione art. 21- octies L. n. 241/1990 - Violazione art. 3 L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà.

Premesso che i valori delle emissioni elettromagnetiche stimati nella relazione dei controinteressati (pari a 5,9 V/m) sfiorano il limite massimo consentito dalla legge (6 V/m), censurano le conclusioni cui è giunto il parere tecnico di ARPAL, in quanto espresso per lo più sulla base di stime e non di misurazioni effettive.

4. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione art. 21- octies L. n. 241/1990 - Violazione art. 3 L. n. 241/1990 – Violazione articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (principio di precauzione) – Violazione art. 41 Cost. - Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà.

In presenza di valori di emissioni stimati vicini alla soglia limite, gli accertamenti condotti dall’ARPAL e recepiti nella determinazione finale di conclusione del procedimento 9.5.2022 avrebbero dovuto essere più approfonditi, in doverosa applicazione del principio di

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