TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2018-06-18, n. 201806831
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Testo completo
Pubblicato il 18/06/2018
N. 06831/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04437/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio pec come in atti;
contro
la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Roma, via IV Novembre, 119/A;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di annullamento d'ufficio n. 04/2018 del tesserino di riconoscimento n. 157/2017 rilasciato alla -OMISSIS- per il dipendente Sig. -OMISSIS-, emesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI Servizio 2 – Servizi per la Mobilità e i Trasporti- in data 22.1.2018 e notificato a mezzo PEC sempre nella stessa data con protocollo CMRC 2018-0011801 – 2018-01-22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
- che il ricorrente, dipendente dell’agenzia di consulenza automobilistica denominata -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione resistente ha annullato in autotutela il tesserino di riconoscimento n. 157/2017, utilizzato dallo stesso per svolgere i propri compiti presso gli uffici pubblici, gli uffici del P.R.A. e della M.C.T.C. di Roma, per violazione dell’art. 3, comma 1 lettera c, in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, della legge n. 264/1991 e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (artt. 163 e 166 c.p.; art. 3, comma 1, lett. c, della legge n. 264/(1991 in relazione agli artt. 444 e 445 c.p.p.; artt. 46 e 75