TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-01-20, n. 201600607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-01-20, n. 201600607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600607
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00560/2015 REG.RIC.

N. 00607/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2015, proposto da:
P R, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori B B ed E B, rappresentata e difesa dall'avv. V B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Petronio Arbitro, 11;

contro

Roma Capitale, rappresentato e difeso dall' avv. U G, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Soc Garlasco Domus Srl;

per l'annullamento

d.d.n . 1465 dell’8-10-2014 di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 80 del 26-1-2000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento dell’8-10-2014 con il quale il dirigente dell’ufficio permessi di costruire del dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale ha annullato in autotutela la concessione edilizia rilasciata il 26-1-2000 a P P, successivamente trasferita, a seguito di permuta avente ad oggetto il terreno, alla Garlasco Domus s.r.l., per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione composto da quattro unità immobiliari a schiera in via Gravedona località Mazzalupetto. Il provvedimento di autotutela è basato sulla erroneità del calcolo della superficie fondiaria, utile per definire la volumetria da realizzare, dovuta alla non conformità della rappresentazione grafica del lotto interessato, rappresentata dal progettista, alle tavole del piano particolareggiato Palmarola Selva Nera adottato il 26-4-1999 e al perimetro delle zone “O” riportato nella delibera di giunta regionale n. 4777 del 1983. Ciò ha comportato, secondo la ricostruzione degli uffici comunali, un aumento della cubatura oggetto della concessione edilizia pari a complessivi metri cubi 120, 20, di cui con il provvedimento impugnato è stata anche ordinata la demolizione.

Il provvedimento di autotutela dell’8 -10-2014 dà atto che la comunicazione di avvio del relativo procedimento era stata inviata con nota n. 49325 del 2008 e che successivamente sia il Petricca che la società costruttrice Garlasco Domus avevano prodotto documentazione contestando la circostanza relativa alla erroneo calcolo della superficie fondiaria e quindi della volumetria consentita e comunque avevano proposto la cessione a Roma Capitale della sede stradale di via Gravedona e della cubatura proveniente da altro lotto del medesimo piano particolareggiato;
che il responsabile del procedimento con nota del 16-5-2013 si era espresso nel senso della chiusura del procedimento con la conferma della validità della concessione edilizia n. 80 del 2000;
che con nota del 23-7-2014, era stata richiesta documentazione relativa alla stipula dell’atto di cessione e all’acquisizione dei diritti edificatori a cui era subordinata la conferma di validità della concessione edilizia;
fa inoltre riferimento ad una nota del 31-7-2014 del Tribunale civile di Roma.

Sostanzialmente il provvedimento di autotutela è basato sulla richiesta di documentazione inviata il 23-7-2014 relativa alla acquisizione di ulteriori diritti edificatori e cessione della strada a cui non è dato riscontro e alla nota del Tribunale civile (che riguarda il giudizio civile proposto dal proprietario di un altro appartamento del complesso immobiliare nei confronti della Garlasco Domus s.r.l. e di P P).

Avverso il provvedimento di autotutela, l’odierna ricorrente, attuale comproprietaria di uno degli appartamenti e di un box, dell’immobile oggetto della concessione edilizia, a seguito di contratto di compravendita dalla Garlasco Domus del 24-1-2003, e genitore esercente la potestà sui figli minori comproprietari, a seguito di successione mortis causa, ha proposto le seguenti censure:

- vizio di motivazione;
carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale per l’autotutela;

- violazione dell’art 39 del d.p.r. 380 del 2001 e dell’art 16 e 27 della legge n. 1150 del 1942 ;

Si è costituita Roma Capitale depositando documentazione.

Alla camera di consiglio è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

In vista dell’udienza pubblica Roma Capitale ha presentato memoria contestando la fondatezza del ricorso.

All’udienza dell’11-12-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’art 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ha codificato il principio, già affermato da risalente giurisprudenza, per cui un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Si tratta, quindi, dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, rispetto al quale l’amministrazione è tenuta a motivare sulle ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, ciò in particolare quando sia trascorso un lungo lasso temporale dalla sua adozione, come nel caso di specie.

Il provvedimento impugnato ha considerato quale unico presupposto la illegittimità del provvedimento annullato, senza alcuna valutazione né del tempo, particolarmente lungo trascorso (quasi quindici anni dal rilascio della concessione edilizia), né dell’interesse pubblico attuale all’esercizio dell’autotutela e all’affidamento del privato, considerato anche che nel frattempo gli immobili sono stati alienati a terzi sulla base della concessione edilizia rilasciata dal Comune.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il provvedimento di autotutela debba essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi (Consiglio di Stato n. 2468 del 2014;
n.2567 del 2012).

In materia edilizia, l’annullamento in autotutela di titoli edilizi illegittimamente rilasciati è considerato in maniera più rigorosa;
infatti, in base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, l’annullamento di una concessione edilizia non necessita di una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, configurandosi questo nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (Consiglio di Stato n. 562 del 2015;
n. 4982 del 2011;
n. 7342 del 2010).

Nel caso di specie, peraltro, si tratta dell’annullamento in via di autotutela di una concessione edilizia rilasciata nel 2000 (sulla valutazione motivata della posizione dei soggetti destinatari del provvedimento, nel caso del lungo tempo trascorso dall’adozione delle concessioni annullate cfr di recente Consiglio di Stato n. 5625 del 2015). Inoltre il procedimento di verifica della concessione edilizia è stato avviato dal Comune nel 2008 e fino al 2014 è stato portato avanti con la partecipazione delle parti private, compresi, oltre al Petricca e alla società costruttrice, gli attuali proprietari degli immobili, per giungere ad una soluzione della questione, come risulta anche dalle riunioni tenutesi nel 2011 (cfr verbali del 20-5-2011 e del 10-6-2011) presso gli uffici comunali, nonché del procedimento proposto dalla ricorrente nel 2011 per l’autorizzazione del giudice tutelare alla cessione a titolo gratuito della strada al Comune da parte dei minori comproprietari.

Nello stesso provvedimento impugnato si dà espressamente atto della nota del 6-5-2013 con cui il responsabile del procedimento ha proposto la chiusura del procedimento con la conferma della validità della concessione edilizia n. 80 del 2000;
e della nota del 23-7-2014, quindi di pochi mesi precedente al provvedimento impugnato, nella quale il Comune si esprime nel senso della validità della concessione edilizia n. 80, condizionandola alla cessione delle aree e alla acquisizione dei diritti edificatori. Tale nota, alla quale non è stato dato riscontro, risulta indirizzata, peraltro, solo alla società Garlasco Domus e non alla ricorrente né agli altri attuali proprietari che avevano partecipato al procedimento. Comunque, della ricezione da parte della società Garlasco Domus il Comune non ha dato alcuna prova agli atti del presente giudizio.

Il provvedimento di annullamento, oltre che privo di motivazione circa l’interesse pubblico ed attuale anche in relazione al tempo trascorso e all’affidamento dei privati, appare, quindi, anche in contrasto con i principi di correttezza e buona fede a cui deve essere improntata l’azione amministrativa, tenuto conto dei precedenti atti degli stessi uffici comunali e dell’affidamento ingenerato nei destinatari circa l’esito del procedimento avviato nel 2008.

La illegittimità del provvedimento di autotutela comporta la illegittimità derivata anche dell’ordine di demolizione, con assorbimento, quindi, delle censure relative agli autonomi vizi dell’ordine di demolizione.

Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della complessità della circostanze di fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

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