TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-01-20, n. 201600607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-01-20, n. 201600607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600607
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00560/2015 REG.RIC.

N. 00607/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2015, proposto da:
P R, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori B B ed E B, rappresentata e difesa dall'avv. V B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Petronio Arbitro, 11;



contro

Roma Capitale, rappresentato e difeso dall' avv. U G, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;



nei confronti di

Soc Garlasco Domus Srl;



per l'annullamento

d.d.n . 1465 dell’8-10-2014 di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 80 del 26-1-2000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento dell’8-10-2014 con il quale il dirigente dell’ufficio permessi di costruire del dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale ha annullato in autotutela la concessione edilizia rilasciata il 26-1-2000 a P P, successivamente trasferita, a seguito di permuta avente ad oggetto il terreno, alla Garlasco Domus s.r.l., per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione composto da quattro unità immobiliari a schiera in via Gravedona località Mazzalupetto. Il provvedimento di autotutela è basato sulla erroneità del calcolo della superficie fondiaria, utile per definire la volumetria da realizzare, dovuta alla non conformità della rappresentazione grafica del lotto interessato, rappresentata dal progettista, alle tavole del piano particolareggiato Palmarola Selva Nera adottato il 26-4-1999 e al perimetro delle zone “O” riportato nella delibera di giunta regionale n. 4777 del 1983. Ciò ha comportato, secondo la ricostruzione degli uffici comunali, un aumento della cubatura oggetto della concessione edilizia pari a complessivi metri cubi 120, 20, di cui con il provvedimento impugnato è stata anche ordinata la demolizione.

Il provvedimento di autotutela dell’8 -10-2014 dà atto che la comunicazione di avvio del relativo procedimento era stata inviata con nota n. 49325 del 2008 e che successivamente sia il Petricca che la società costruttrice Garlasco Domus avevano prodotto documentazione contestando la circostanza relativa alla erroneo calcolo della superficie fondiaria e quindi della volumetria consentita e comunque avevano proposto la cessione a Roma Capitale della sede stradale di via Gravedona e della cubatura proveniente da altro lotto del medesimo piano particolareggiato; che il responsabile del procedimento con nota del 16-5-2013 si era espresso nel senso della chiusura

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