TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-06-11, n. 202100209
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Pubblicato il 11/06/2021
N. 00209/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2021, proposto dalla R.E.D. – 7 Novembre – Risposta Emarginazione e Droga Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S D P e C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio dei Ministri, Commissario e Sub Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;
per l'annullamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti in relazione alla richiesta della ricorrente di accreditamento istituzionale per n. 14 posti letto relativi al setting assistenziale terapeutico – riabilitativo delle Comunità terapeutiche per soggetti dipendenti da sostanze di abuso, presentata originariamente in data 24/01/2018, e dei successivi solleciti alla conclusione del procedimento, da ultimo mediante istanza in data 13/10/2020 (prot. Regione Molise n. 156889 del 14/10/2020);
e per la declaratoria
dell'obbligo delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di sua competenza, a provvedere sulla richiesta di accreditamento della ricorrente e sui successivi solleciti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. D B nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato, da ultimo, dall’art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 1° aprile 2021, n. 44, nonché dell’art. 4 del d.l. 28/2020, e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale;
Rilevato che la Struttura Commissariale nelle more del giudizio ha dato riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente assumendo la (sfavorevole) determinazione di cui alla nota prot. n. 53903/2021 del 27/3/2021;
Osservato che la difesa della ricorrente all’odierna camera di consiglio ha quindi concluso per l’improcedibilità del ricorso, insistendo tuttavia per la condanna alle spese delle Amministrazioni;
Visto l’articolo 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto, alla stregua di quanto sopra, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo venuto meno il silenzio che aveva formato oggetto d’impugnativa;
Considerato che le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale nel rapporto tra la ricorrente e la Struttura Commissariale, e che in tale prospettiva occorre tenere debito conto, a carico della seconda, del fatto che la medesima si è espressa sulla richiesta di accreditamento del privato del 13/10/2020 solo successivamente alla proposizione dell’odierno ricorso;
Ritenuto altresì, sempre nella prospettiva indicata, che le eccezioni preliminari formulate dalle resistenti non si presentano fondate, atteso che la specifica istanza sulla quale si è formato il silenzio-inadempimento oggetto d’impugnativa, data la natura rebus sic stantibus delle precedenti note di riscontro della Struttura Commissariale, aveva fatto sorgere un nuovo obbligo amministrativo di provvedere;
Osservato, infine, che le spese di lite possono essere compensate nei confronti delle altre Amministrazioni, attesa la marginalità delle loro posizioni nel presente giudizio;