TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-08-31, n. 201101279
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N. 01279/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2001, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dagli avv.ti D G e M V, con domicilio eletto presso l’avv. M V in Bari, alla via Dante n.97;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C L B e A V, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Bari, alla via P.Amedeo n.26;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del dirigente del settore Edilizia Abusiva del Comune di Bari prot. n. 40264 del 10/11/2000, con cui ha disposto di integrare l’ordinanza di acquisizione n. 26710 del 14.12.1999 con le annotazioni richieste dal conservatore, limitatamente alle particelle e delle quote di possesso dei proprietari, al solo fine di richiedere l’atto trascrivibile nei RR.II., restando a tutti gli effetti il contenuto della ordinanza n. 26710 del 14.12.99;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, consequenziali e collegati, ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ivi compresi i pareri espressi dal Direttore della Ripartizione Edilizia Privata (note nn. 3799/95 e 8199/97) e dalla Commissione edilizia in data 20 07 1995;nonché,
per la condanna
del Comune di Bari al risarcimento di tutti i danni patiti e pendenti, che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
e con Motivi Aggiunti:
dell'ordinanza di spossessamento del Dirigente della Ripartizione Territorio Qualità del Comune di Bari prot. n.41650/inf dell'8.4.2003 nonchè, ove occorra, delle delibere n.16 e 17 del 4.2.2002 del C.C. di Bari, non conosciute e mai notificate agli istanti, e di ogni altro atto in essi preordinato, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti M. Vernola e A.Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato sia l'ordinanza del dirigente del settore Edilizia Abusiva del Comune di Bari prot. n. 40264 del 10/11/2000, con cui è stata disposta l’integrazione dell’ordinanza di acquisizione n. 26710 del 14.12.1999 con le annotazioni richieste dal conservatore, limitatamente alle particelle e delle quote di possesso dei proprietari, al solo fine di richiedere l’atto trascrivibile nei RR.II., restando a tutti gli effetti il contenuto della ordinanza n. 26710 del 14.12.99;sia l'ordinanza di spossessamento del Dirigente della Ripartizione Territorio Qualità del Comune di Bari prot. n.41650/inf dell'8.4.2003, unitamente agli atti connessi.
Avverso la prima delle suddette ordinanze ha invero articolato censure che avrebbero dovuto essere proposte contro la presupposta ordinanza di demolizione che non risulta mai impugnata. Avverso l’ordinanza di spossessamento ha invece dedotto sia profili di illegittimità derivata dall’illegittimità dell’altra ordinanza, sia vizi autonomi ma tutti diretti a censurare violazioni di ordine procedimentale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile poiché diretto a censurare atti consequenziali per profili di illegittimità in realtà ascrivibili all’ordine di demolizione mai gravato. Né, in presenza di un’ordine di demolizione divenuto definitivo per mancata impugnazione, l’ordinanza di spossessamento può essere annullata per i dedotti vizi propri in considerazione delle disposizioni di cui all’art.21 octies, comma secondo, della legge n.241/90. La vicenda non potrebbe infatti pervenire ad una diversa conclusione, trattandosi –si ribadisce- di contestazioni rilevanti sul mero piano procedimentale.
A voler tacere dell’intervenuta sentenza penale definitiva che ha disposto la confisca dei suoli in questione e dell’inammissibilità del gravame sotto distinto profilo. Esso è infatti in ogni caso diretto all’impugnazione dell’atto integrativo dell’ordinanza di acquisizione n.26710 del 14.12.1999 (integrativo sotto il mero profilo dell’indicazione delle quote di possesso dei proprietari interessati), anche questa mai impugnata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione comunale resistente come liquidate in dispositivo.