TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2020-01-13, n. 202000113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2020-01-13, n. 202000113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000113
Data del deposito : 13 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2020

N. 14086/2019 REG.RIC.

N. 00113/2020 REG.PROV.CAU.

N. 14086/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14086 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


G C, A V, rappresentati e difesi dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Augusto Aubry N°3;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l’accertamento

previa adozione delle misure cautelari più adeguate, del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 D.Lgs 443/1992, del diritto alla promozione per meriti straordinari ex artt. 52-53-54 D.Lgs 443/1992, del diritto all’attribuzione di tre scatti di stipendio pari a 2,50 per cento dello stipendio da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità e, qualora dovesse occorrere, per l'annullamento previa sospensione della nota del 25.7.2019 del Vice Capo DAP notificata il 26.7.2019 e del provvedimento del Direttore del Personale e delle Formazione del DAP in essa indicato (atto non conosciuto e Non notificato) di diniego della promozione, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato

nonché per la condanna del Ministero della Giustizia - DAP alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutte le somme arretrate a titolo di differenze retributive, scatti di stipendio e ogni altro accessorio o emolumento di cui agli artt. 52 e 53 D.Lgs 443/1992, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

per l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari più adeguate, del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 D.Lgs 443/1992, del diritto alla promozione per meriti straordinari ex artt. 52-53-54 D.Lgs 443/1992, del diritto all’attribuzione di tre scatti di stipendio pari a 2,50 per cento dello stipendio da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità e, qualora dovesse occorrere, per l'annullamento previa sospensione della nota del 25.7.2019 del Vice Capo DAP notificata il 26.7.2019 e del provvedimento del Direttore del Personale e delle Formazione del DAP in essa indicato (atto non conosciuto e Non notificato) di diniego della promozione, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato

nonché per la condanna del Ministero della Giustizia - DAP alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutte le somme arretrate a titolo di differenze retributive, scatti di stipendio e ogni altro accessorio o emolumento di cui agli artt. 52 e 53 D.Lgs 443/1992, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari chieste, non essendo ravvisabile il concreto pregiudizio grave e irreparabile cui sarebbero esposti i ricorrenti nelle more della trattazione del ricorso nel merito;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza cautelare;

di poter, comunque, compensare le spese della fase cautelare;

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