TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-23, n. 202203395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-23, n. 202203395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203395
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 03395/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00956/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano 46/A c/o Mascali e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS- (En), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Mauceri in Catania, via Conte Ruggero, 9;
Genio Civile di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Sciortino in Catania, via Vecchia Ognina,140;



per l'annullamento

sia con il ricorso che con i motivi aggiunti,

dell’autorizzazione edilizia prot. n. 13339 del 08.11.2005, rilasciata al controinteressato, avente ad oggetto la realizzazione di un solaio di copertura in un fabbricato sito in -OMISSIS-, compresi i pareri espressi nel corso del procedimento istruttorio e di ogni altro atto, provvedimento e parere endoprocedimentale, presupposto o consequenziale rispetto agli atti impugnati, sconosciuti; del nulla-osta eventualmente emesso sulla pratica edilizia prot. n. 13339/2005; della nota prot. 2058 del 24.01.2006 con la quale il Responsabile del Terzo Settore del Comune di -OMISSIS- ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 18/19.01.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- (En), del Genio Civile di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- espone che, in data 17.01.2006, recandosi nel proprio terreno sito in contrada -OMISSIS- di -OMISSIS-, si rendeva conto che il sig. -OMISSIS-, proprietario di un appezzamento di terreno confinante, stava eseguendo lavori edilizi nel fabbricato che sorgeva nella confinante particella, consistenti nell’innalzamento di alcuni pilastri a livello del secondo piano.

A seguito di accesso agli atti presso l’Ufficio tecnico, apprendeva dell’esistenza di una autorizzazione edilizia rilasciata al controinteressato per la costruzione di un solaio di copertura.

In data 18.01.2006, pertanto, presentava un’istanza motivata chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione, ma con nota prot. 2058 del 24.01.2006, l’Ente ne disponeva il rigetto sul presupposto della legittimità dell’atto.

La ricorrente sporgeva denuncia presso la competente Stazione dei Carabinieri per il reato di cui all’art. 44 co. 1 lett. b) T.U. n. 380/2001 e proponeva l’odierno ricorso introduttivo, affidato alle seguenti censure.

1. Violazione delle norme sulla competenza professionale dei geometri (art. 16 lett. M del R.D. n. 274/1929, d’attuazione della L. n. 1395 del 1923; L. n. 1068/1971 e n. 64/1974 che hanno rispettivamente disciplinato le opere le in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche; L. 144/1949 recante la tariffa professionale).

In particolare, secondo la ricorrente, il geometra che ha progettato il tetto dell’edificio del controinteressato non è abilitato alla progettazione di strutture in cemento armato (essendo competenti i geometri solo alla progettazione di piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, non richiedenti particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non comportanti pericolo per le persone); il tetto presenterebbe evidenti problemi di ordine strutturale e conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto l’edificio sarebbe destinato a civile abitazione e risulterebbe insistere su un terreno alluvionale, senza adeguate verifiche di stabilità geologica, geotecnica, sismica ed amministrative.

2. Violazione e falsa applicazione delle norme primarie (l. reg. n. 71/78 e n. 37/85 e successive modifiche e integrazioni) e regolamentari edilizie vigenti nel Comune per il rilascio della concessione edilizia; eccesso di potere per travisamento della fattispecie, per sviamento del pubblico interesse, per violazione del giusto procedimento, per insufficiente istruttoria e per vizi della motivazione.

La costruzione sarebbe finalizzata all’uso abitativo: pertanto, ammesso che l’opera fosse assentibile, essa avrebbe comunque richiesto una concessione edilizia, non una semplice autorizzazione; in ogni caso, il fabbricato supererebbe gli indici di fabbricabilità fondiaria, in quanto occuperebbe il 50% del lotto su cui insiste, non rispettando alcun parametro urbanistico ed edilizio vigente sul territorio.

La costruzione costituirebbe un elemento dissonante nella qualità architettonica del luogo e violerebbe il Regolamento edilizio e il PRG, i quali impediscono ulteriori realizzazioni trattandosi di zona “E1”.

Tale condotta illecita sarebbe stata possibile anche a causa della superficiale

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