TAR Venezia, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201500001
Data del deposito : 9 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01231/2014 REG.RIC.

N. 00001/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01231/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2014, proposto da:
Sinergie s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V D, P N, A R e F Z, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Polesella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1;

per l’annullamento

della determinazione del R.U.P. di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica in Comune di Polesella - appalto n. 1/2010. Codice CIG 044652868E, del 7.7.2014 prot. n. 6032/2014;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Polesella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 1231/14) spedito per la notifica a mezzo posta in data 22 settembre 2014 e depositato il successivo 26 settembre, Sinergie s.p.a. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento della determinazione, meglio in epigrafe specificata, con la quale il Comune di Polesella ha stabilito, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06, di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica comunale, in conseguenza della non convenienza sul piano tecnico prestazionale dell’offerta proposta, quale unica concorrente rimasta in gara, dalla costituenda a.t.i. con capogruppo la ricorrente predetta.

Avverso detto provvedimento, con il quale sono stati altresì annullati e revocati tutti gli atti di gara, la società ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

I. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 81, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti, erroneità della motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per sviamento .

Sostiene, al riguardo, che la decisione assunta dal r.u.p. di non procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio d’illuminazione pubblica in esame, sarebbe affetta dal vizio di insufficiente motivazione in quanto non avrebbe tenuto conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con sentenza in data 7 giugno 2013, n. 3125, di annullamento del precedente provvedimento del 12 gennaio 2011, prot. n. 274/2010, con il quale l’amministrazione comunale aveva stabilito di non procedere all’aggiudicazione suddetta, nonché ad annullare e revocare tutti gli atti della procedura di gara.

II. Violazione e falsa applicazione degli art. 21 nonies e 21 quinquies della legge n. 241/90. Illegittimità derivata dell’atto presupposto. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto assoluto di motivazione, illogicità, incongruità, ed irragionevolezza manifesta, contraddittorietà interna. Eccesso di potere per sviamento .

Lamenta, in proposito, che la decisione del r.u.p. “di annullare e revocare, in via di autotutela, il bando e la procedura di gara e gli atti intervenuti per l’affidamento dell’appalto” , sarebbe illegittima in quanto non sarebbero state esplicitate le ragioni poste a fondamento di tale determinazione.

L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con la presente impugnativa si pone all’esame del Collegio la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Polesella ha stabilito di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica comunale, in conseguenza della non convenienza dell’offerta proposta, quale unica concorrente rimasta in gara, dalla costituenda a.t.i. con capogruppo Sinergie s.p.a.

Nel merito, il ricorso appare destituito di fondamento riguardo ad entrambe le doglianze proposte.

Ed invero, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, con il quale si asserisce che il provvedimento impugnato sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, perché non avrebbe tenuto conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con sentenza in data 7 giugno 2013, n. 3125, di annullamento del precedente provvedimento di non aggiudicazione del servizio oggetto di gara, è sufficiente rilevare che tale affermazione risulta pienamente smentita dalla relazione tecnica allegata al provvedimento impugnato, nella quale sono state chiaramente esplicitate le ragioni per le quali l’amministrazione comunale ha inteso confermare il giudizio di non convenienza dell’offerta formulata dalla società ricorrente, sulla scorta di nuove ed analitiche valutazioni concernenti tutti i lavori proposti e le caratteristiche tecniche dell’offerta in sé considerata, indipendentemente da qualsivoglia comparazione con le offerte presentate delle altre concorrenti precedentemente escluse dalla procedura di gara.

A medesime conclusioni, deve giungersi con riferimento al secondo ed ultimo motivo, con il quale si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stato stabilito di annullare e revocare gli atti della procedura di gara, trovando invero tale decisione adeguato supporto motivazionale nella rilevata non convenienza dell’unica offerta rimasta in gara.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato assieme alla richiesta di risarcimento del danno ivi formulata, stante l’accessorietà di tale domanda rispetto a quella di annullamento dei provvedimenti impugnati.

La vicenda processuale a seguito della quale l’amministrazione resistente si è rideterminata conformemente alle indicazioni contenute nel giudicato di annullamento del predente provvedimento di non aggiudicazione del servizio oggetto di gara, concreta giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

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