TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-14, n. 202206352
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 06352/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03323/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Cervinara, via Finelli n. 11;
contro
Comune di Airola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M N N, con domicilio eletto presso il suo studio in Airola, via Sorlati Snc;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 14 del 5.6.2017, notificata in data 21.6.2017, con la quale il Comune di Airola (BN) ha ordinato al sig. -OMISSIS-, di provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento, alla eliminazione della sterpaglia presente sul fondo sito alla -OMISSIS-, identificato al catasto terreni al foglio -OMISSIS-, nonché allo smaltimento dei rifiuti prodotti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Airola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F D L nell’udienza di smaltimento del giorno 11 ottobre 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il nominato ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 14 del 05.06.2017, notificata in data 21.06.2017, con la quale il Comune di Airola (BN) gli ha ordinato di provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento, alla eliminazione della sterpaglia presente sul fondo sito alla V-OMISSIS- identificato al catasto terreni al foglio -OMISSIS-, nonché allo smaltimento dei rifiuti prodotti.
Si è costituito il Comune di Airola per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1307/17 del 14.9.2017 il Collegio ha