TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-31, n. 202309253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-31, n. 202309253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309253
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 09253/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11061/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11061 del 2021, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature WWF Italia Onlus, Associazione Salviamo l’Orso – Associazione per la Conservazione dell’Orso B M-Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato F P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chieti, viale B. Croce, 3;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero dello Sviluppo Economico e Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Arta Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente e Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Maria Chiara Berra e Riccardo Bolici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e, in caso di impossibilità assoluta di notifica all’indirizzo PEC, presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;
Associazione Forum Ambientalista, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Legambiente Nazionale Aps Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chieti, viale B. Croce, 3;
Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Fracassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a. del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.0000086 dell’11.03.2021 avente ad oggetto “ Rilascio l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a. sita nel Comune di Sulmona (Aq) - (ID 7015/9997) ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 08.04.2021;

b. del parere favorevole al rilascio dell’A.I.A. della Commissione Tecnica A.I.A. del Ministero dell’Ambiente del 07.10.2020, trasmesso alla Direzione il 19.10.2020, nota prot. n.

CIPPC

1091;

c. della nota prot. n.

DICA

0028583 del 02.12.2020 del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, acquisita agli atti del Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 100940/MATTM;

d. della nota prot. n. DIPVVF.DCPREV. 15782 del 24.11.2020 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la scurezza tecnica - Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale;

e. della nota dell’1.12.2020 prot. n. PCM/

DICA

28408 del Ministero della Salute Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari;

f. della nota del 01.12.2020 prot. n. PCM/

DICA

28408 del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;

g. della nota del 12.11.2020 prot. n. 92732/MATTM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale - Divisione III - Bonifica dei siti d’interesse nazionale;

h. nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, connessi e consequenziali a quelli che precedono, tra i quali il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 70 del 07.03.2011 e il verbale di conferenza di servizi della Commissione A.I.A. del 03.12.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, di Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Snam Rete Gas S.p.A.;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum di Legambiente Nazionale Aps Onlus e di Comune di Sulmona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le associazioni esponenti rappresentavano che Snam Rete Gas S.p.A., in data 31 gennaio 2005, aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio un progetto per la realizzazione del “ Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48”) P=75 bar e centrale di compressione di Sulmona ”, ai fini dell’avvio della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.

1.1. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con il decreto n. 70 del 7 marzo 2011, aveva favorevolmente valutato, ancorché con prescrizioni, la compatibilità ambientale del progetto.

1.2. Il Ministero dello Sviluppo Economico (“ Mise ”), aveva successivamente disposto l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 52- quinques del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Venivano, poi, svolte presso il Mise due conferenze di servizi, con l’ultima (ossia, quella del 12 novembre 2014) che si chiudeva con l’impossibilità di addivenire all’Intesa Stato-Regione stante il dissenso manifestato dalla Regione Abruzzo.

1.3. Il Mise, al fine di superare il dissenso dell’ente regionale, rimetteva la questione alla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14- quater , comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella versione all’epoca vigente.

1.3.1. In data 22 dicembre 2017 si concludeva il procedimento dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’adozione di una deliberazione che disponeva la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio della suddetta infrastruttura.

1.4. Il Mise adottava il decreto n. 6453 dell’8 marzo 2018, con il quale veniva “ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata ‘centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente ”.

1.5. Snam Rete Gas S.p.A. formulava, poi, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“ Mattm ”) una richiesta volta al conseguimento dell’autorizzazione integrata ambientale (“ AIA ”) inerente alla centrale di compressione in questione.

1.5.1. Il Mattm, in data 7 marzo 2019, dava avvio al relativo procedimento e convocava la Conferenza di servizi per l’espletamento dell’istruttoria.

1.5.2. Il Ministero della Transizione Ecologica (“ Mite ”) con decreto n. 86 dell’11 marzo 2021 adottava l’AIA.

2. Le associazioni esponenti, mediante la proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (notificato in data 4 agosto 2021), insorgevano avverso il provvedimento di AIA, in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedevano la nullità e/o l’annullamento.

2.1. Le associazioni ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, contestavano la legittimità dei predetti atti e provvedimenti per “ Nullità del procedimento per mancanza di un elemento essenziale del provvedimento. In subordine, violazione di legge in relazione agli artt. 25 e 26 del T.U. dell’Ambiente ”. In particolare, con tale mezzo di gravame le associazioni ricorrenti prospettavano la nullità o in subordine l’illegittimità del provvedimento di AIA in ragione della mancata reiterazione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

2.1.1. Le associazioni ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso, contestavano la legittimità dei predetti atti e provvedimenti per “ Eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità̀ manifesta e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Difetto di motivazione ”. In particolare, con tale mezzo di gravame le associazioni ricorrenti contestavano la legittimità del provvedimento di AIA per difetto di motivazione, non essendo state debitamente considerate le osservazioni del Comune di Sulmona relative a presunte criticità dell’impianto sull’ecosistema, stante la presenza, nell’area interessata dall’infrastruttura energetica, di specie animali protette ad altissimo rischio di estinzione.

2.1.2. Le associazioni ricorrenti, con il terzo motivo di ricorso, contestavano la legittimità dei predetti atti e provvedimenti per “ Violazione dell’art. 29 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa ”. In particolare, con tale mezzo di gravame le associazioni ricorrenti prospettavano la contrarietà del gravato provvedimento di AIA rispetto alla normativa ambientale, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alle criticità relative al rischio sismico esistente nell’area interessata dall’esercizio dell’impianto.

2.1.3. Le associazioni ricorrenti, con il quarto motivo di ricorso, contestavano la legittimità dei predetti atti e provvedimenti per “ Violazione dell’art. 29-quater, comma 13, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione della L. n. 241/1990. Difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per sviamento del procedimento ”. In particolare, con tale mezzo di gravame le associazioni ricorrenti asserivano che, nell’ambito del procedimento di AIA, non sarebbero state considerate le osservazioni del pubblico, né sarebbero state “ fornite dall’Amministrazione competente le relative

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