TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-10-25, n. 202418678
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2024
N. 18678/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07667/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7667 del 2024, proposto dalla società Partenopea S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati C C e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Innovalia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto, in parte qua , emesso in data 13 giugno 2024 dell’istanza di accesso presentata in data 22 aprile 2024 e perfezionata in data 14 maggio 2024;
- nonché per l’accertamento del conseguente diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente - ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. - di esibizione del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Visti ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso per l’accesso ex art. 116 c.p.a., l’odierna ricorrente – premesso di aver trasmesso in data 22 aprile 2024 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo anche “ADM”) una richiesta di accesso agli atti ex art. 24 co. 7 della legge n. 241 del 1990 ed ex art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto non soltanto una transazione intercorsa in data 13 maggio 2020 tra ADM, HBG GAMING S.r.l. e INNOVALIA S.r.l., ma anche il « relativo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato », nonché di essersi vista notificare in data 13 giugno 2024 un provvedimento di accoglimento soltanto parziale di detta istanza di accesso (limitatamente alla transazione e con esclusione del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato) – insorge avverso il summenzionato provvedimento nella parte in cui lo stesso deflette la richiesta di ostensione del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
2. In dettaglio, con l’atto impugnato ADM – premesso di aver ricevuto l’opposizione all’accesso dei soggetti controinteressati – ha disposto quanto segue:
“ Lo scrivente ritiene fondata l’opposizione all’ostensione del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato; sul punto, si ricorda quanto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, proprio con riferimento al parere di interesse per la soc. Partenopea srl: “i pareri dell’Avvocatura dello Stato, in quanto assimilabili per natura agli atti espressione del rapporto fra cliente e avvocato, non possono rientrare tra gli atti ai quali si ha diritto ad accesso, essendo per sé relativi a liti in potenza o in atto; la ratio della disposizione trova la sua giustificazione nella naturale riservata che deve essere assicurata alle strategie comportamentali (sostanziali e processuali) dell’Amministrazione che abbia sollecitato ed ottenuto il parere in questione” (v. Sentenza Consiglio di Stato n. 3337/2024, pubblicata il 12/04/2024)”.
3. Il nucleo censorio essenziale dell’odierno ricorso è polarizzato, pertanto, sul fatto che il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (di cui è stato negato l’accesso) non avrebbe ad oggetto alcuna “ questione suscettibile di esitare in un giudizio o comunque in un procedimento di tipo contenzioso, nell’ esercizio di funzioni di consulenza giuridico-legale propria ed esclusiva dell’Avvocatura Generale dello Stato, nel quadro di un rapporto che è connotato, non dissimilmente da quello tra cliente e professionista del libero foro, da pregnanti e assorbenti aspetti di riservatezza e segreto professionale. Dalla copia trasmessa della transazione (doc. n. 6) risulta, capo R, che “con determinazione dirigenziale del 13 maggio 2020 prot.143030 RU l’ADM ha determinato di addivenire al presente atto di transazione”; dunque, il parere de quo deve considerarsi soggetto all’accesso, in quanto riferito all’iter procedimentale della transazione, che si viene ad innestare, pertanto, nel provvedimento finale, la citata determinazione dirigenziale. Esso non attiene alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale, peraltro, già note alla ricorrente, per esser stata parte, in uno alle altre due ricorrenti davanti alla Corte di cassazione ” (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso).
Soggiunge la ricorrente, inoltre, che “ nel caso di specie, per contro, si è in presenza di un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha rappresentato e difeso ex lege nel richiamato giudizio davanti alla Corte di legittimità, R.G. n. 30210/2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, parere che, giova ribadire, è stato rilasciato nell’ambito del procedimento amministrativo conclusosi con la determinazione direttoriale del 13 maggio 2020 Prot. 143030 RU, con la quale la stessa Agenzia “ha determinato di addivenire al presente atto di transazione” (pagine 9 e 10 doc. n. 6), parere pure richiamato nel capo 1.4 del medesimo atto transattivo (pag. 10 doc. n.10). Dunque, è un parere rilasciato a fini istruttori, che in quanto inserito in un segmento procedurale sostanzialmente si amministrativizza e diviene documentazione accessibile come ogni altro incartamento in possesso della Pubblica Amministrazione ” (cfr. pag. 14 del ricorso).
4. ADM si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito e, altresì, per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria (cfr. art. 96 co. 1 cpc e art. 26 cpa) e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata comunque non superiore al doppio delle spese liquidate (cfr. art. 96 co. 3 cpc e art. 26 cpa).
5. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, pertanto, il Collegio – previa discussione della causa – ha introiettato quest’ultima in decisione.
DIRITTO