TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-10-11, n. 202206247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-10-11, n. 202206247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206247
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2022

N. 06247/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04040/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4040 del 2021, proposto da
L T, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Toledo n.323;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania – Napoli, 4^, n. 2753 del 28/4/2021 ottenuta in esito al giudizio distinto con R.G. 478/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

RILEVATO che, con ricorso notificato in data 05/10/2021 e depositato il successivo 06/10/2021, parte ricorrente esponeva:

-che, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Campania, Napoli, IV Sez., aveva, in punto di spese del giudizio, condannato il Comune di Napoli al pagamento, in favore di esso ricorrente, nella qualità di procuratore antistario, di spese e onorari di giudizio, che liquidava in complessivi €.2.000,00# (duemila/00#), oltre accessori di legge e rimborso dell’ammontare versato a titolo di contributo unificato;

-che su detta sentenza si era formato il giudicato, per non essere stata proposta impugnazione avverso la stessa (cfr. certificazione passaggio in giudicato, all. n.16 al ricorso introduttivo);

-che essa, inoltre, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione in data 05/05/2021 (cfr. allegati al ricorso introduttivo);

RILEVATO, altresì, che:

-il ricorrente ha chiesto ordinarsi l'esecuzione dell’anzidetta sentenza ai sensi degli art.112 c.p.a., ivi compresi interessi legali ai sensi del comma 3 dell’art. 112 c.p.a. ed il tutto con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio;

-parte ricorrente ha richiesto, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento anche di una somma di danaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di giudicato ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e) c.p.a.;

-è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31/12/1996 n. 669, secondo cui «le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»;

-il Comune di Napoli si è costituito in resistenza e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 1, commi 888 e 889, della Legge n. 205/2017 e 243-bis, comma 4, del TUEL, per aver aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) con accesso all’anticipazione di liquidità proveniente dall’apposito fondo di rotazione (cd. “fondo salva-Comuni”) di cui agli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 (introdotti dal decreto legge n. 174/2012 convertito con modifiche nella legge n. 213/2012);

-il credito azionato, avente origine nella sentenza in epigrafe, è sorto successivamente alla delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, con la quale il Comune di Napoli ha provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018);

RITENUTO, pertanto, che:

-la sospensione delle procedure esecutive ai sensi del comma 714-bis dell’art.1 della l. n.2018/2015 (cd. legge di stabilità 2016) come modificato dall’art.36, comma 4, d.l. 24 aprile 2017 n.50 trova applicazione ai “debiti fuori bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto”, laddove, come innanzi evidenziato, il debito in contestazione è sorto successivamente alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (cfr. sul punto, TAR Napoli, sez. V, 05/07/2022 n. 4534);

CONSIDERATO che:

-per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);

- vertendosi in tema di obbligazione pecuniaria, gli interessi, richiesti dalla parte ricorrente ai sensi dell’art.112, comma 3, sono dovuti, a decorrere dalla domanda, sulla somma liquidata nella misura del saggio legale, in mancanza di diversa convenzione intervenuta tra le parti (art.1224 c.c.);

-le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);

-non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87);

RITENUTO, altresì, che:

-le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;

DATO ATTO che:

-la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite;

RITENUTO, inoltre, che:

-la domanda di esecuzione debba essere accolta in parte, nei termini innanzi e di seguito precisati, e che, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nominandosi sin d’ora il commissario ‘ad acta’ in caso di perdurante inadempimento, come richiesto da parte ricorrente, commissario che dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento;

CONSIDERATO che:

-l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio;

PRECISATO che:

-tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952);

RITENUTO, conclusivamente, che:

- non meriti accoglimento la richiesta di applicazione delle cd. penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, c.p.a. (cd. aistrentes), avuto riguardo alla circostanza che l’istante, con il presente giudizio (peraltro, da annoverarsi in un contenzioso avente carattere di serialità), ha richiesto la esecuzione solo parziale della sentenza indicata in epigrafe, avendo omesso di specificare se le ore di sostegno scolastico richieste siano state effettivamente assegnate;

-l’avvenuto riconoscimento degli interessi di mora nella misura del saggio legale abbia carattere satisfattivo anche dell’ulteriore ritardo a maturarsi successivamente alla pubblicazione della presente decisione;

RITENUTO, infine, che:

-l’Amministrazione debba essere obbligata a effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato;

-le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo;

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