TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400022
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00022/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2023, proposto da
Tasser G. & Co. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A v W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, via della Rena, n. 14;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F, A R, J S, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023 emanato il 29.3.2023, avente ad oggetto: “ Determinazione del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023 ”;
2) della decisione della Giunta provinciale ivi richiamata del 20.3.2023, con la quale la Giunta ha stabilito che sarebbe vantaggioso continuare a richiedere il compenso monetario per l’energia gratuita non ritirata anche per l’anno 2023;
3) della sottostante deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28.7.2008, con la quale il Presidente della Provincia è stato autorizzato a stabilire con proprio decreto il compenso dovuto alla Provincia autonoma di Bolzano da parte dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da essa non ritirata;
d) della nota dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima - Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche dd. 5.4.2023 avente ad oggetto: Energia gratuita – Legge provinciale del 30 agosto 1972, n. 18 e successive modifiche, accertamento per il 1. semestre 2023;
e di ogni alto atto sottostante, presupposto, susseguente, comunque connesso agli atti impugnati, anche ad oggi non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare della concessione GD/8283, per un’utenza idroelettrica dal Rio Antermoia Aonesia e dal Rio Alferei nel Comune di Marebbe.
Si tratta, secondo la classificazione indicata dall’art. 6 del RD n. 1775/1933, nel testo vigente, di una “piccola derivazione” (tali sono quelle con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW); per l’art. 1 della L.P. n. 2/2015 (“ Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica ”), invece, è una “media derivazione” (sono quelle con una potenza nominale media annua superiore a 220 e kW e minore di 3000 kW).
3. Con il ricorso all’esame, la ricorrente impugna la nota direttoriale del 5.4.2023, con la quale l’Ufficio provinciale per la gestione sostenibile delle risorse idriche le ha intimato il pagamento dell’importo di € 14.953,48 dovuto, per il primo semestre 2023, a titolo di energia elettrica gratuita non ritirata, come previsto dall’art. 1 della L.P. n. 18/1972 e, a monte, dall’art. 13 dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige, che fonda l’obbligo, a carico dei concessionari di “grandi derivazioni”, di cedere gratuitamente alla Provincia, ogni anno, un certo quantitativo di energia elettrica, oppure di corrispondere il compenso a essa commisurato, nel caso in cui l’Ente non provvedesse a ritirarla.
Sono impugnati inoltre gli atti presupposti, individuati (i) nel decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023, dd. 29.3.2023, recante la “ Determinazione del compenso unitario per l’energia idroelettrica non ritirata per l’anno 2023 ”; (ii) nella decisione della Giunta provinciale dd. 20.3.2023, ivi richiamata, con la quale l’organo di governo provinciale ha ritenuto che è vantaggioso richiedere, anche per il 2023, il compenso monetario per l’energia gratuita non ritirata; (iii) nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28.7.2008, con la quale il Presidente della Provincia era stato autorizzato a stabilire, con proprio decreto, il compenso dovuto alla Provincia autonoma di Bolzano da parte dei “ concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ” (docc. 1, 2 e 18 della ricorrente).
4. La ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la rimessione nel termine di proposizione del gravame, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., sostenendo di essere incorsa nella decadenza per errore scusabile, generato, per un verso, dall’assenza, negli atti impugnati, dell’informativa sugli strumenti di tutela attivabili contro di essi, per altro verso, dalla sussistenza di oggettive ragioni d’incertezza sulla natura della posizione fatta valere in giudizio, di diritto soggettivo oppure d’interesse legittimo.
5. Sempre in via preliminare, la ricorrente, richiamando una risalente pronuncia del TRGA Bolzano (sentenza n. 391/2008, confermata in appello dalla sentenza n. 2531/2014 del Consiglio di Stato, Sezione VI), afferma la giurisdizione di questo Tribunale. La controversia, infatti, sarebbe incentrata su un onere connesso alla concessione idroelettrica diverso dal canone di concessione, non incidente sul concreto uso delle acque. Per la definizione della lite, pertanto, non sarebbe necessaria la competenza tecnica specifica, propria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Verrebbe, infine, in rilievo una posizione soggettiva qualificabile come interesse legittimo a fronte della discrezionalità che in questa materia farebbe capo alla P.A..
6. A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:
6.1. “ Violazione di legge – violazione dell’art. 13 dello