TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-10-21, n. 201610493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-10-21, n. 201610493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201610493
Data del deposito : 21 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2016

N. 10493/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01524/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2015, proposto da:
M R, rappresentata e difesa dagli avvocati L P C.F. PLSLRA70D68H501K, M S C.F. SNNMRA38E03H501M, C C C.F. CLNCRL68B05H501J, M D L C.F. DLLMRC75D22H501W, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, 180, presso lo studio legale Sanino;



contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Luigi Russo, Luigia La Greca non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso a 250 posti di notaio indetto con D.D. 22.3.2013, ivi comprese le delibere e/o i verbali della commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei commissari, la approvazione della graduatoria finale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la dottoressa M R, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 250 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del d.d. 22 marzo 2013, impugna, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.

Espone, in fatto, di essere stata dichiarata “ non idonea ” dalla Commissione esaminatrice per asserite gravi insufficienze riscontrate nella lettura del primo compito (atto mortis causa ), a seguito delle quali non è stata ammessa a sostenere le prove orali.

2. Ciò premesso, deduce le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs 24.4.2006, n. 166. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 7, del d.lgs 24.4.2006, n. 166. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione e perplessità. Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il giudizio della Commissione, che ha ritenuto l’elaborato della ricorrente gravemente insufficiente sotto un duplice profilo ed insufficiente per la non corretta tecnica notarile nella redazione dell’atto, risulterebbe viziato da travisamento dei fatti e da irragionevolezza, in quanto vi si contestano errori nello svolgimento della traccia che in fatto non sussistono. E’ ben vero che il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice del concorso notarile non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale, ma la giurisprudenza ha chiarito che questa regola non trova applicazione nei casi in cui emergano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, ciò che, in concreto, si sarebbe verificato nel caso in esame.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs 24.4.2006, n. 166. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione e perplessità. Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La ricorrente contesta le modalità di fissazione dei criteri valutativi e il contenuto dei medesimi. La Commissione ha proceduto individuando dapprima le ipotesi di immediata esclusione (nullità dell’atto, gravi insufficienze), individuandole in maniera tale da evitare di procedere alla lettura del secondo e del terzo elaborato; ha poi proceduto alla fissazione dei più generali criteri di correzione delle prove, stabilendo le condizioni per il giudizio complessivo d’idoneità, in tal modo violando la ratio della normativa vigente, la quale fa obbligo alla Commissione di procedere innanzi tutto alla predeterminazione dei criteri di valutazione di idoneità degli elaborati dei candidati, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166 del 2006 e, solo dopo, all’individuazione dei criteri per affermarne invece la nullità o la grave insufficienza, in presenza delle quali soltanto può pronunciare un giudizio di non idoneità. A causa dell’erronea applicazione della normativa vigente la ricorrente è stata dichiarata inidonea sulla base di una sola valutazione, cioè quella finale relativa al primo elaborato, mentre avrebbe dovuto essere giudicata in base all’esame complessivo della sua preparazione, maturità e capacità risultante dall’insieme dei tre elaborati.

Inoltre, i criteri individuati dalla Commissione per la valutazione complessiva dei candidati peccano di genericità e di illogicità e sono in parte sovrapponibili a quelli relativi alle gravi

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