TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202100848

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202100848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100848
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2021

N. 00848/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2020, proposto da
E-Distribuzione S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

nei confronti


per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

-dell'ordinanza–ingiunzione di sgombero da suolo demaniale n. 11/2020, prot. n. 27073/2020 del 09.10.2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siderno, dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio E-Distribuzione S.p.a, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica, contesta l’illegittimità dell’ordine di demolizione e di sgombero, emesso ai sensi dell’art. 54 cod. nav. dal Comune di Siderno quale ente subdelegato alla gestione del demanio marittimo, avente ad oggetto una porzione di area demaniale marittima di mq. 15,75, ricadente sul foglio di mappa n. 32 part. n.627 (derivata dalla part. n. 300 di proprietà del Pubblico Demanio Marittimo).

2. Espone la ricorrente:

- di aver acquistato con atto di compravendita registrato in data 19.07.2004 per Notaio Achille G dalla sig.ra Murdolo Lidia, amministratrice della Società “Siderno Mare Residence s.r.l.”, la suddetta particella inserita in “Zona F1B Verde pubblico attrezzato”, già censita nel N.C.T. del Comune di Siderno al foglio di mappa n. 32 part. 620 (ex 411/b);

- di aver occupato l’area per realizzarvi, in virtù di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Siderno in data 09.08.2004, un box prefabbricato in calcestruzzo armato da adibire a cabina di trasformazione di energia elettrica MT/bt a servizio del confinante "Condominio Siderno Mare Residence" in località Lungomare delle Palme di Siderno.

- che, a seguito di sopralluogo effettuato dall’Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina in data 23.05.2018 e, successivamente, su segnalazione dell’Agenzia del Demanio del 30.07.2019, il Comune di Siderno avviava in data 26.02.2020 il procedimento ordinato all’emanazione dell’ingiunzione di sgombero ex art. 54 e 1161 cod. nav, ritenendo che la proprietà dell’area sulla quale insisteva, senza alcuna concessione, il manufatto della ricorrente fosse interamente demaniale.

3. Nonostante le controdeduzioni rassegnate dalla ricorrente, il Comune di Siderno si determinava ad emanare la gravata ordinanza di sgombero.

4. Il ricorso è affidato a due gruppi di censure, rubricate sotto la violazione di legge (art. 54 cod. nav.), l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione anche alla violazione dell’art. 32 cod.nav. (1^motivo) e la violazione del principio dell’affidamento e di leale collaborazione (2^motivo).

Secondo prospettazione di parte ricorrente:

- l’istruttoria condotta dal Comune di Siderno non avrebbe rilevato che il manufatto di cui in causa, regolarmente autorizzata dal punto di vista edilizio, non sarebbe stato realizzato su terreno demaniale bensì su terreno di proprietà privata come attestato dal rogito notarile depositato in atti e dalle risultanze catastali dei RR.II;

- in ogni caso l’Amministrazione, in presenza di una situazione incerta, avrebbe dovuto attivare in contraddittorio con la parte interessata il procedimento di delimitazione dei confini demaniali ai sensi dell’art. 32 cod. nav;

- l’autorità comunale, infine, non avrebbe tenuto conto del notevole lasso di tempo intervenuto tra il rilascio del permesso di costruire e l’ordinanza di sgombero (quasi 16 anni) in relazione alla valutazione comparativa tra l’interesse pubblico al recupero dell’area demaniale comunque in contestazione e lo speculare interesse pubblico perseguito dalla ricorrente in qualità di concessionario di un servizio pubblico. Nell’ambito di questo motivo, si stigmatizzava il comportamento della P.A. che prima di adottare il provvedimento repressivo avrebbe dovuto valutare la sanabilità dell’occupazione in nome del principio di leale collaborazione e del buon andamento dell’Amministrazione.

5. Con ordinanza n. 2 del 13 gennaio 2021 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando a carico del Comune intimato l’acquisizione degli atti istruttori richiamati dal provvedimento impugnato ovvero la nota dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria-Ufficio del Territorio prot. n. 83826 del 14.11.2018 e la nota dell’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale di Reggio Calabria prot. n. 2019/13266 del 30.07.2019.

6. All’adempimento dell’ordine istruttorio avvenuto l’11.02.2021 seguiva l’atto formale di costituzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26.05.2021, quello altrettanto formale dell’Agenzia del Demanio in data 14.09.2021 e quello, più articolato e corroborato da documentazione, del Comune di Siderno in data 08.10.2021, tutti rivolti a sollecitare la reiezione del gravame.

7. All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021 la causa passava in decisione su conforme richiesta di entrambe le parti, formalizzata con note difensive precedentemente depositate.

8. In via del tutto preliminare va dichiarata la tardività, cui consegue la relativa inutilizzabilità, della memoria e della documentazione depositate dal Comune di Siderno in data 08.10.2021, stante l’inosservanza del termine prescritto a tal fine dall’art. 73 c.p.a.

Sempre in rito, onde sgombrare ogni dubbio sul punto, va affermata la giurisdizione del Tribunale Amministrativo a conoscere della controversia in esame.

In tale direzione, è sufficiente richiamare il principio di diritto consolidato, secondo cui “ quando la domanda involge "l'annullamento di un ordine-ingiunzione di sgombero di un'area demaniale asseritamente occupata sine titulo, e nella quale la controversia è incentrata sulla sussistenza di illegittimità e vizi del provvedimento impugnato (sub specie di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive (quelle della società che detiene, occupa e utilizza l'area demaniale di cui trattasi in virtù di atti che ne hanno concesso il godimento) aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi di natura sanzionatoria da parte dell'amministrazione (...) giurisdizione, peraltro, già ritenuta da questo Consiglio in precedenti fattispecie analoghe aventi ad oggetto proprio l'impugnazione dell'ordine di demolizione e rimozione di opere eseguite senza titolo su area demaniale marittima " (cfr.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi