TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-11-09, n. 202000405
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2020
N. 00405/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dagli avv. A C, D D e U G, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni D’Erme, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Zeppieri s.n.c.;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Consiglio nazionale forense, non costituito in giudizio;
avv. G M, nella qualità di Commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati di Latina, rappresentato e difeso dagli avv. Toni De Simone e Massimo di Sotto, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. avv.tonidesimone@puntopec.it;
nei confronti
avv. G L, P D A, A C, A F e A P, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. avv.gallinaro@pec.giuffre.it;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
- quanto al ricorso introduttivo:
1) del decreto del Ministro della giustizia del 27 novembre 2019, recante scioglimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina e nomina dell’avv. G M del foro di Latina quale Commissario straordinario dello stesso;
2) della delibera adottata dal Consiglio nazionale forense in data 15 novembre 2019, con cui è stato proposto al Ministro della giustizia di disporre lo scioglimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina;
3) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso – ove ritenuto di valore provvedimentale – l’accordo dei consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Latina posto alla base delle dimissioni contestuali ultra dimidium rassegnate il 30 ottobre 2019, al fine di provocare lo scioglimento del Consiglio dell’ordine stesso;
- quanto ai motivi aggiunti:
4) decreto del Ministro della giustizia del 25 marzo 2020, recante la proroga dell’avv. M nelle funzioni di commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati di Latina per ulteriori centoventi giorni, con l’incarico di provvedere alla convocazione dell’assemblea per le elezioni del nuovo organo consiliare;
5) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, dell’Ordine degli avvocati di Latina, nonché degli avv. G L, P D A, A C, A F e A P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Espongono i ricorrenti che nei giorni 22 e 23 gennaio 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina, alle quali hanno preso parte come candidati, conclusesi con l’elezione, fra gli altri, degli avv. G L, A C, P D A, A F ed A P, tutti non eleggibili per aver già svolto più di due mandati nelle precedenti consiliature, giusto l’art. 3, comma 3, l. 12 luglio 2017 n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi). Inoltre, precisano gli odierni ricorrenti che il suddetto esito elettorale e la proclamazione dei nuovi consiglieri sono stati da loro impugnati innanzi al Consiglio nazionale forense (CNF) con reclamo allibrato al r.g. 17/2019 del 30 gennaio 2019, che è stato trattenuto per la decisione il 17 ottobre 2019.
Avendo appreso che, in pendenza del suddetto reclamo e dopo il suo passaggio in decisione, in data 30 ottobre 2019 undici dei quindici consiglieri proclamati eletti, inclusi coloro la cui elezione era stata impugnata, si erano dimessi dalla carica, gli avv. C, D e G, con atto depositato il 19 novembre 2019, hanno invitato il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina a sospendere gli effetti delle dimissioni rassegnate dai suddetti cinque membri, provvedendo a sostituire gli altri sei dimissionari nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 16, l. n. 113 del 2017. Al riguardo, riferiscono i ricorrenti che non solo tale istanza è rimasta priva di seguito ma che addirittura già il 15 novembre 2019 il CNF aveva deliberato di proporre al Ministro della giustizia lo scioglimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina per essere cessata dalla carica oltre la metà dei consiglieri eletti. La proposta in parola è stata quindi recepita con d.m. 27 novembre 2019, con il quale è stato sciolto il suddetto Consiglio dell’ordine degli avvocati è stato sciolto ed è stato contestualmente nominato dell’avv. G M del foro di Latina quale commissario straordinario con il mandato di indire le nuove elezioni entro centoventi giorni.
I ricorrenti, quindi, in data 2 dicembre 2019 hanno chiesto al Ministro della giustizia la revoca del d.m. 27 novembre 2019, evidenziando come lo scioglimento dell’organo consiliare provocato dalle dimissioni anche di quei consiglieri la cui elezione potrebbe essere dichiarata illegittima con effetto ex tunc , avrebbe come risultato quello di: a) vanificare l’esito del giudizio pendente dinanzi al CNF e, per conseguenza, di favorire gli stessi eletti oggetto di reclamo che, dopo aver causato la fine della consiliatura, potrebbero presentarsi nuovamente alle prossime elezioni; b) impedire a coloro che ne hanno diritto, cioè i primi cinque non eletti, tra cui gli avv. C, D e G, di entrare a far parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina in caso di accoglimento del reclamo. La prefata richiesta di riesame è rimasta priva di riscontro.
2. – Avuto riguardo ai fatti di cui sopra, con ricorso notificato tra il 9 e il 15 gennaio 2020 e depositato il successivo giorno 17, gli avv. C, D e G hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando le proprie sorti a un unico complesso mezzo di impugnazione, consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 8, e 33, l. 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), elusione dell’art. 16, l. n. 113 cit., oltre a eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta. In particolare, assume parte ricorrente che illegittimamente il CNF ha proposto al Ministro della giustizia – e questi ha disposto, senza ulteriori approfondimenti istruttori – lo scioglimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina, senza considerare che tra gli undici consiglieri dimissionari vi fossero anche cinque per i quali era ancora pendente, innanzi allo stesso CNF, il reclamo r.g. 17/2019 volto a farne dichiarare l’ineleggibilità ex tunc , così vanificando del tutto gli effetti della decisione, della quale era attesa la prossima pubblicazione. Infatti, chiariscono gli avv. C, D e G, lo scioglimento dell’organo consiliare e l’indizione di nuove elezioni impediscono il subentro dei primi cinque non eletti ex art. 16, l. n. 113 cit., mentre, per un verso, l’ineleggibilità individuale di un candidato dovrebbe comportare la sola nullità della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale e, per altro verso, gli effetti delle elezioni consiliari di Latina non potrebbero ancora considerarsi definitivi in ragione della pendenza della decisione sul predetto reclamo proposto innanzi al CNF.
Dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’esame è stata pubblicata la sentenza del CNF 15 gennaio 2020 n. 1, con la quale è stato accolto il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti e, per l’effetto, sono stati dichiarati decaduti dalla carica di consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Latina gli avv. L, C, D A, F e P, “ disponendo il subentro degli avvocati utilmente collocati nella graduatoria degli eletti ”. In relazione a tale sopravvenienza, con memoria del 7 febbraio 2020 parte ricorrente ha sottolineato che l’accertamento contenuto nella citata sentenza del CNF sulla originaria ineleggibilità dei prefati consiglieri non può che prevalere sulle dimissioni successivamente rassegnate, perché la proclamazione degli stessi soggetti quali eletti in assenza dei requisiti di legge va senz’altro considerata tamquam non esset e perché il diritto dei ricorrenti a essere proclamati, in luogo di coloro che non potevano esserlo, non può essere pregiudicato dal decorso del tempo necessario ad ottenere la pronuncia sul reclamo da loro proposto.
2.1 Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso: l’avv. G M, nella qualità di commissario straordinario del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina; il Ministero della giustizia; gli avv. L, D A, C, F e P.
L’avv. M, in particolare, ha preliminarmente eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del CNF in materia di elezioni dei Consigli degli ordini professionali, come pure l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a tutti e undici gli avvocati dimissionari controinteressati e non solo ai cinque cui si riferisce il reclamo proposto innanzi al CNF. Inoltre, il commissario straordinario ha sottolineato che: a) in caso di impossibilità di funzionamento dell’organo consiliare per assenza del quorum costitutivo, il commissariamento costituisce atto vincolato e necessario, senza alcuna possibilità per il CNF e per il