TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-01-13, n. 202400051
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2024
N. 00051/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01517/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2019, proposto da
Z S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C F e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell’avv. L R, in via delle Mantellate 8;
contro
Comune di San Vincenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M C in Campi Bisenzio, via Buozzi 50;
per l'annullamento
della Ordinanza n°106 del 26 luglio 2019, emessa dal Dirigente Area 2 del Comune di San Vincenzo (LI) avente ad oggetto “ Via del Lago - Modifica della regolamentazione della sosta ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo la società Z S.r.l. ha premesso di avere in corso con il Comune di San Vincenzo una convenzione di durata biennale, sottoscritta in data 28 marzo 2019, per il servizio di blocco, rimozione forzata, deposito e custodia dei veicoli (per il territori comunali di San Vincenzo e Sassetta) ed inoltre che, durante il periodo estivo, nella via del Lago di San Vincenzo avevano normalmente luogo numerosi interventi di rimozione, con conseguenti deposito e custodia, di veicoli in sosta irregolare sulle banchine stradali della stessa via.
Ciò premesso la ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 106 del 26 luglio 2019, con la quale, il Comune di San Vincenzo, nel confermare, come già previsto dalla precedente ordinanza n. 182/2014, nel tratto di via del Lago tra la via della Principessa e il sottopasso ferroviario, il divieto di sosta dei veicoli sulle banchine ai sensi dell’art. 157, c. 3, del Codice della Strada, ha disposto che la rimozione di tali veicoli