TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-30, n. 202408568
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Testo completo
Pubblicato il 30/04/2024
N. 08568/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11059/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11059 del 2017, proposto da
Autostrade per l’Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M A, L F, con domicilio eletto in Roma, via Udine, 6;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali prot. n. 14121 del 31.7.2017, con cui è stata approvata, con raccomandazioni e prescrizioni, la perizia di variante relativa all’intervento denominato “ lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie poste sulle Autostrade A1 e A7 – Lotto 2008-5 ”, presentata dalla ricorrente in data 9.3.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali prot. n. 14121 del 31.7.2017, con cui è stata approvata, con raccomandazioni e prescrizioni, la perizia di variante relativa all’intervento denominato “ lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie poste sulle Autostrade A1 e A7 – Lotto 2008-5 ”, presentata dalla ricorrente in data 9.3.2015.
La controversia interessa la concessione di cui è titolare la società Autostrade per l’Italia (ASPI) S.p.A.. In particolare, in data 11.10.2007 è stata sottoscritta tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e ANAS S.p.A. la Convenzione Unica per l’affidamento in concessione di una pluralità di tratte autostradali (A1, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A23, A26, A27 e A30), approvata mediante l’emanazione dell’art. 8 duodecies del DL 59/2008 convertito con modificazioni dalla legge 101/2008. Ai sensi dell’art. 4 della convenzione “ la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038 ”.
Ad ANAS S.p.A., originario concedente, è poi succeduto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a far data dall’1.10.2012, e ciò ai sensi dell’art. 11, comma 5 del DL 216/2011, convertito con modifiche dalla legge 14/2012.
In sintesi ha esposto: che “ tra le opere la cui progettazione ed esecuzione è espressamente posta a carico del concessionario, l’art. 2 della Convenzione prevede alla lett. “D) interventi già previsti dalla IV Convenzione aggiuntiva” gli interventi di adeguamento oggetto del “Dp) piano di sicurezza delle gallerie” (…) per i quali il piano economico finanziario di Convenzione come aggiornato con l’Atto aggiuntivo nonché l’Allegato K alla Convenzione recante l’“elenco e descrizione delle opere oggetto della Convenzione unica 2007” prevede un valore complessivo stimato di € 244.900.000,00 ” (cfr. pagg. 3 – 4); che tra i lotti territoriali oggetto degli interventi è ricompreso il “ lotto 2008-5”, avente ad oggetto l’adeguamento delle “gallerie Poderuzzo, Croci di Calenzano, Ragnaia, San Donato, Bruschetto, Brancolano e Melarancio ubicate lungo la tratta autostradale A1 nonché le gallerie Monte Galletto e Monreale ubicate lungo la tratta autostradale A7 ” (cfr. pag. 4): un intervento approvato dall’allora concedente ANAS con provvedimento del 19.9.2008 per un importo complessivo di € 2.754.845,17 (di cui € 2.623.662,07 per lavori ed € 131.183,10 per oneri della sicurezza), ed affidato dalla ricorrente, in esito ad una apposita procedura di gara, “ per un importo netto di € 2.000.782,28 di cui € 1.901.660,35 per lavori ed € 99.121,93 per oneri della sicurezza. L’affidamento dell’appalto è stato poi formalizzato con contratto rep. n. 20254 sottoscritto in data 23 marzo 2009 ” (cfr. pag. 5).
È, tuttavia, accaduto che a distanza di qualche anno, con nota del 9.3.2015 la ricorrente ha trasmesso alla subentrata autorità concedente MIT una perizia di variante che ha rideterminato l’importo netto dell’intervento in questione in €. 1.936.146,14 (di cui € 1.804.963,04 per lavori, comprensivi di € 143.038,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 131.183,10 per somme a disposizione; in particolare, sono stati introdotti 11 nuovi prezzi che, a dire della ricorrente, costituirebbero l’effetto “(i) della previsione di una serie di nuove lavorazioni, (…) conseguenti all’utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione ed idonee a determinare, senza aumento di costo e senza alterazione dell’impostazione progettuale, “significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti” secondo la previsione di cui all’art. 132, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006 (applicabile