TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201906069

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201906069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906069
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2019

N. 06069/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13614/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13614 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. S D, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Santi Apostoli, 66;

contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della delibera n. 766 del 5 settembre 2018, depositata presso la segreteria del Consiglio in data 12 settembre 2018, con cui l’ANAC ha affermato che “l’attribuzione di un incarico da parte della -OMISSIS-. all’amministratore delegato di-OMISSIS-– il quale risulta avere esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri negoziali nei confronti della medesima società – se conferito nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con -OMISSIS-., configurerebbe un’ipotesi preclusa dalla disposizione di cui all’art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. 165/2001”;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ANAC;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 4293 del 2 aprile 2019;

Viste le memorie depositate dalle parti il 30 aprile 2019 e il 2 maggio 2019;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-OMISSIS-- dal 2014 ricopre l’incarico di -OMISSIS--., società in house costituita ed interamente partecipata dal Ministero della difesa con la finalità di esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali dell’amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.

In data 26 aprile 2018 -OMISSIS-. rappresentava al Ministro della difesa la necessità di poter disporre di una figura professionale alla quale attribuire la responsabilità dell’area degli affari istituzionali della Società, che avesse maturato una prolungata esperienza nell’area relativa alla difesa e sicurezza, fosse dotata di particolare attitudine nella gestione delle relazioni con attori istituzionali e che avesse anche operato nell’interesse della pubblica amministrazione.

Il Ministro stesso, sulla base dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio di Gabinetto, individuava tale professionalità -OMISSIS-, quindi comunicava direttamente al Presidente dell’ANAC, “per dovuta ed opportuna informativa… ai fini di un opportuno nulla osta al riguardo”, la propria intenzione di proporre a -OMISSIS-, pur non ravvisando il Ministro il ricorrere della fattispecie di inconferibilità prevista dall’art. 53, comma 16 ter , del D.Lgs. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 21 del D.Lgs. 39/2013. Di tale comunicazione veniva informata -OMISSIS-.

Al fine di rendere il parere richiesto, con nota 1 giugno 2018, l’ANAC chiedeva al Ministero della difesa di fornire informazioni in merito ai seguenti profili della vicenda: (i) i rapporti di qualsiasi natura intercorsi tra-OMISSIS-e -OMISSIS-. dal gennaio 2015;
(ii) l’eventuale esercizio nel periodo di riferimento di poteri autoritativi o negoziali da parte -OMISSIS-per conto di-OMISSIS-e nei confronti di -OMISSIS-.;
(iii) il ruolo svolto da-OMISSIS-nell’ambito della stipula delle convenzioni tra-OMISSIS-., citate nella relazione della Corte di conti sulla gestione finanziaria di-OMISSIS-per l’esercizio 2015, adottata con determinazione n. 128 del 21 dicembre 2017.

Il Ministero rispondeva rappresentando che i rapporti intercorsi tra-OMISSIS-e -OMISSIS-. dal 2015 si sostanziavano in n. 6 contratti di natura attiva, di cui 3 accedevano alle convenzioni menzionate nella determinazione della Corte dei conti n. 128 del 21 dicembre 2017, 2 contratti riguardavano attività di sponsorizzazione da parte di -OMISSIS-. per eventi di interesse dell’Esercito italiano nel 2016 e nel 2017 ed anch’essi accessivi ad apposita convenzione, uno in attuazione di convenzione di analogo contenuto, relativo alla fornitura da parte -OMISSIS-della gestione economica di attività di altissima specializzazione in favore di -OMISSIS-., anche in questo caso senza previa procedura di selezione del contraente. Veniva, comunque, escluso che l’avv. -OMISSIS- avesse esercitato poteri autoritativi nei confronti di -OMISSIS-.

Nonostante le considerazioni del Ministero, ANAC adottava la deliberazione n. 766 del 5 settembre 2018 con cui affermava che “ l’attribuzione di un incarico da parte della -OMISSIS-. all’amministratore delegato di-OMISSIS-– il quale risulta avere esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri negoziali nei confronti della medesima società – se conferito nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con -OMISSIS-., configurerebbe un’ipotesi preclusa dalla disposizione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 ”.

Il ricorrente ha impugnato in questa sede il suddetto parere, censurandolo per i seguenti motivi.

“I. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 21 D.Lgs. 39/2013. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990. Carenza e/o difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 97 Cost.”

Sostiene che mancherebbero i presupposti normativi: (i) della sussistenza di un rapporto tra un soggetto pubblico ed un soggetto privato;
(ii) dell’esercizio da parte di un dipendente del primo di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del secondo.

Secondo il ricorrente: -OMISSIS-. sarebbe una società sostanzialmente pubblica, poiché partecipata al 30% dal MEF e poiché svolge attività rilevanti nel campo della difesa;
egli non avrebbe svolto poteri autoritativi o negoziali (essendo stata la sua attività in proposito limitata a sei contratti tra-OMISSIS-e -OMISSIS-., di cui 4 attivi e dal contenuto predefinito o controllato e 2 di sponsorizzazione).

“II. In subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 97 Cost.”

Interpretata nel senso inteso dall’ANAC, la norma in rassegna si porrebbe in contrasto con il diritto all’identità personale ed all’esplicazione della personalità del lavoratore e violerebbe gli artt. 4, comma 1, 35, comma 1, Cost., secondo cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto e tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

L’ANAC si è costituita in giudizio per resistere al gravame contestando partitamente ogni singolo profilo di doglianza e chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza.

All’udienza pubblica del 27 marzo 2019, presente soltanto il difensore del ricorrente che ha ampiamente illustrato i motivi di ricorso anche su taluni aspetti evidenziati dal Collegio, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 4293 del 2 aprile 2019 la Sezione, “ Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, è emersa una questione rilevata d’ufficio dal Collegio in ordine alla ammissibilità del ricorso, sia per la incerta natura provvedimentale dell’impugnato parere, con conseguente assenza di autonoma lesività dello stesso, sia per la posizione giuridica del ricorrente, il quale sembra vantare, nel caso di specie, una mera aspettativa di fatto a ricoprire un incarico presso la -OMISSIS-. ” ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il termine di 30 giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.

L’ANAC ha depositato memoria in data 30 aprile 2019 chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso sia per la natura non provvedimentale del parere impugnato, sia in ragione della assenza, in capo al ricorrente, di un interesse qualificato.

Il ricorrente ha provveduto analogamente con memoria in data 2 maggio 2019, nella quale ha sostenuto tesi di segno diametralmente opposto: il parere impugnato avrebbe natura provvedimentale immediatamente lesiva;
la sua posizione sarebbe di vero e proprio interesse legittimo, come ricavabile dalle trattative precontrattuali intercorse direttamente fra lo stesso e -OMISSIS-.

All’esito la causa è stata decisa.

2. Il ricorso è inammissibile per il duplice ordine di ragioni evidenziate nell’ordinanza n. 4293/19.

2.1. L’atto di cui si controverte è un parere facoltativo reso dall’ANAC in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, secondo la previsione di cui all’art. 1, comma 2, lett. e) L. 190/2012, per cui detto parere può essere richiesto anche dai soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, che intendano conferire un incarico, così come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’ANAC, approvato in data 21 novembre 2018.

Giova premettere una breve ricognizione degli specifici poteri dell’ANAC in relazione alle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, disciplinate dal D.Lgs. 39/2013, avuto riguardo alla interpretazione datane dalla giurisprudenza.

La legge definisce le norme per la prevenzione dei fenomeni di corruzione a “settore” ovvero ad “ordinamento settoriale”, ed assegna la vigilanza degli interessi ivi coinvolti a una Autorità indipendente, individuata nell’ANAC. In particolare l’art. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2013 individua nell’ANAC l’Autorità competente a vigilare “ sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi ”.

Del descritto potere di vigilanza dell’ANAC si è interessata la Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 126 dell’11 gennaio 2018 in cui, in relazione ad una vicenda riguardante la vigilanza su un incarico già conferito, confermando in parte la sentenza di questa Sezione 14 novembre 2016, n. 11270, ha declinato, sul tema in rassegna, alcuni principi che il Collegio ritiene utile riportare:

- “Il potere di vigilanza assegnato ad ANAC non è dunque quello della relazione tra soggetto pubblico vigilante ed ente vigilato. Il che esclude possano ammettersi forme non nominate e non espressamente attribuite di ingerenza dell’Autorità nell’attività di altre pubbliche amministrazioni, sia pure in caso di inerzia o elusive di norme a tutela di interessi pubblici”;

- “Ne segue che all’ANAC spetta, in base agli artt. 15 e ss. D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, un potere di vigilanza sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati soggetti a controllo pubblico, eventualmente anche con accertamento della violazione delle stesse ….;
ma cui può accedere solo una non impositiva sollecitazione ad attivarsi del Responsabile per la prevenzione della corruzione, organo interno ai soggetti suddetti, cui spetta, invece, nella propria responsabilità di contestare all’interessato la situazione di inconferibilità e incandidabilità con conseguente adozione delle sanzioni dell’art. 18, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39: potere in cui è compreso quello di dichiarare la nullità dell’incarico”;

- “Nell’attività di vigilanza descritta non rientra il potere di rivolgere ordini agli organi interni delle pubbliche amministrazioni in caso di inerzia o di elusione delle norme rivolte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi”.

Accanto al delineato potere di vigilanza, l’art. 1, comma 2, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190, attribuisce all’ANAC anche il potere di esprimere “ pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo ”.

La legge nulla dispone in ordine alle conseguenze dell’eventuale mancato adeguamento dell’amministrazione richiedente al parere facoltativo reso dall’ANAC.

Tuttavia, dai principi generali e dalla disciplina, viceversa, dettata per il caso di mancato adeguamento dell’amministrazione al parere dell’ANAC espresso nell’esercizio del potere di vigilanza, nella lettura datane dal Consiglio di Stato innanzi riportata, è possibile inferire che, nel caso di specie, si è in presenza di una attività consultiva meramente facoltativa, la cui portata non può che essere qualificata non vincolante.

Ne discende che, al parere impugnato con il ricorso in epigrafe, non può essere ascritta valenza provvedimentale.

In proposito, in punto di fatto il Collegio rileva che il suddetto parere è stato richiesto in modo del tutto informale, con nota personale a firma del Ministro della difesa R P, indirizzata direttamente al Presidente ANAC R C, in cui il Ministro afferma: “ Ritengo di formulare tale proposta, non ravvisando nelle funzioni attribuite all'Amministratore Delegato di-OMISSIS-il ricorrere della fattispecie di inconferibilità prevista dall'art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 21 del decreto legislativo n. 39/2013, nell'eventualità in cui l'Avv. -OMISSIS-, previa risoluzione dell'attuale rapporto di lavoro con il Ministero della difesa, dovesse assumere il suddetto incarico presso -OMISSIS-.. Quanto sopra per dovuta e opportuna informativa all'Autorità da Lei presieduta alla luce delle suddette previsioni di legge, ai fini di un opportuno nulla osta al riguardo ”.

Osserva il Collegio che, in disparte la chiara disposizione normativa che qualifica tale parere come facoltativo senza null’altro disporre, nel caso di specie la richiesta innanzi riportata appare più che altro un atto di cortesia istituzionale: ciò per la duplice ragione che il Ministro, da una parte, già in quella sede, si esprime affermando di non ravvisare la sussistenza di ipotesi di non conferibilità dell’incarico, dall’altra adopera atecnicamente l’espressione “nulla osta”, laddove, con tutta evidenza, un simile “nulla osta” non trova copertura normativa.

Ciò posto, in punto di diritto deve darsi una lettura sistematica dell’art. 1, comma 2, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190.

L’art. 16, comma 2, D.Lgs. 39/2013, in merito all’attività di vigilanza dell’ANAC, dispone: “ L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità ”.

Se ne deve inferire, a parere del Collegio, che al fine di dare una valenza giuridica al parere facoltativo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190, nel silenzio della legge si deve ritenere che anche in tale ipotesi l'Amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico, deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

Diversamente opinando, l’inclusione, nella previsione normativa in rassegna, dei pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con riferimento all'applicazione del comma 16 ter dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001, tra i poteri esercitabili dall’ANAC, dovrebbe ritenersi priva di utilità.

Da tale conclusione discende che l’effetto lesivo per il soggetto interessato può concretizzarsi soltanto con l’adozione di un provvedimento dell’Amministrazione, nel quale sia trasfusa la volontà di non conferire l’incarico adeguandosi al parere contrario dell’ANAC;
potendo, viceversa, conferirlo, nonostante detto parere, motivando esplicitamente sul punto.

Nel caso di specie manca un provvedimento del Ministero della difesa, successivo all’impugnato parere dell’ANAC, che concluda il procedimento avviato con la richiesta di -OMISSIS-. del 26 aprile 2018;
pertanto il parere di ANAC impugnato mantiene la consistenza di atto endoprocedimentale privo di valore provvedimentale, dunque non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile.

La conclusione che precede è, peraltro, condivisa dalla difesa erariale, la quale, nella memoria del 30 aprile 2019, testualmente afferma:

“I pareri resi in materia di pantouflage , pertanto, costituiscono esercizio di un’attività consultiva, e non di vigilanza, di competenza dell’Autorità, come tale non vincolante nei confronti dei soggetti destinatari. Ciò comporta l’insussistenza di una possibile lesione della sfera giuridica dei soggetti destinatari, con conseguente inammissibilità del presente ricorso. Quelle dell’Autorità, infatti, sono indicazioni che costituiscono il risultato dell’esercizio di una funzione autonomamente prevista, assegnata ad un’Autorità indipendente, che la esplica senza condizionamenti derivanti dalla cura di interessi concreti, congiuntamente ai compiti operativi affidati per la regolazione del settore di riferimento. Caratteristiche, queste, che consentono di ritenere gli atti, come quelli oggi impugnati, privi di effetti lesivi. Non sussistono dubbi circa la natura del parere espresso dall’Autorità che non è vincolante”.

2.2. L’inammissibilità del ricorso discende, a parere del Collegio, anche dalla necessaria qualificazione della posizione del ricorrente, nel caso di specie, quale mera aspettativa di fatto, come evidenziato nell’ordinanza del 2 aprile 2019.

La vicenda per cui è causa trae origine, come narrato dallo stesso ricorrente, “dalla richiesta del 26 aprile 2018 con cui -OMISSIS-. rappresentava al Ministro della Difesa pro tempore la necessità di poter disporre di una figura professionale alla quale attribuire la responsabilità dell’area degli affari istituzionali della Società, che avesse maturato una prolungata esperienza nell’area relativa alla difesa e sicurezza, fosse dotata di particolare attitudine nella gestione delle relazioni con attori istituzionali e che avesse anche operato nell’interesse della pubblica amministrazione”.

Si tratta, dunque, di una richiesta rivolta da una società direttamente all’Amministrazione, volta ad ottenere la segnalazione di una figura professionale;
figura che, autonomamente e all’esito di istruttoria interna, il Ministero della difesa ha individuato nella persona -OMISSIS-

Ciò posto, per effetto di tale richiesta e della successiva individuazione del suo nominativo, il ricorrente non può aver maturato alcun interesse qualificato, atteso che trattasi di interlocuzione fra due soggetti, ai quali egli è rimasto del tutto estraneo, potendo al più dolersi della mancata segnalazione di un nominativo soltanto -OMISSIS-., soggetto richiedente.

Soccorre, in proposito, proprio la comunicazione fatta dal Ministro al Presidente dell’ANAC in data 4 maggio 2018, in cui il Ministro parla di mera “eventualità” che l'avv. -OMISSIS-, previa risoluzione del rapporto di lavoro con il Ministero della difesa, assuma il suddetto incarico presso -OMISSIS-.

Dunque, al momento della richiesta del parere all’ANAC, il ricorrente non era né destinatario di una proposta contrattuale, in ipotesi poi rimasta frustrata dal parere negativo dell’ANAC, né era stato egli stesso a proporsi a rivolgere al Ministero, suo datore di lavoro, l’istanza di passare a -OMISSIS-. per ricoprire il suddetto incarico, essendo egli, viceversa, soltanto un soggetto terzo individuato quale possibile ed eventuale destinatario di un incarico, nell’ambito di una interlocuzione bilaterale fra enti. Il soggetto autonomamente individuato dal Ministero della difesa sarebbe potuto essere chiunque in possesso delle professionalità ritenute adeguate, senza che in capo alla figura professionale individuata si fosse potuta radicare alcuna posizione giuridica qualificata a ricoprire il suddetto incarico, peraltro di natura fiduciaria.

In proposito il ricorrente, a pag. 14 della memoria depositata il 2 maggio 2019, afferma quanto segue: “-OMISSIS-. avviava con l’avv. -OMISSIS- un’interlocuzione volta ad acquisirne la disponibilità a ricoprire una posizione professionale di responsabilità nell’area degli affari istituzionali della Società…Ebbene, dopo alcuni incontri preliminari la Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane di -OMISSIS-. sottoponeva al ricorrente una proposta contrattuale che prevedeva l’attribuzione del ruolo di Responsabile Rapporti Istituzionali Italia. In tale proposta, peraltro, venivano altresì indicati il corrispettivo previsto, l’incentivo annuale variabile, e gli ulteriori benefits previsti per la dirigenza del -OMISSIS-(doc. 28) … L’interlocuzione in questione veniva quindi interrotta con il coinvolgimento nella vicenda dell’ANAC e con l’atto reso da tale Autorità, che impediva alle parti –-OMISSIS-e l’avv. -OMISSIS- – di definire la vicenda contrattuale con l’assunzione dell’incarico da parte dell’odierno ricorrente”.

Il Collegio rileva che le affermazioni che precedono sono, però, contraddette da quanto risulta dagli atti, atteso che il Ministro della difesa, nella citata nota del 4 maggio 2018, indirizzata al Presidente dell’ANAC, testualmente afferma: “lo scorso 26 aprile l'Amministratore Delegato di -OMISSIS-, Alessandro Profumo, mi ha rappresentato la necessità di poter disporre di una figura professionale che abbia maturato una prolungata esperienza nell'area relativa alla difesa e sicurezza e che sia dotato di particolare attitudine nella gestione delle relazioni con attori istituzionali e che abbia anche operato nell'interesse della Pubblica Amministrazione, al quale poter attribuire la responsabilità dell'area degli affari istituzionali della Società”.

Dunque, dalla lettera del Ministro risulta che la richiesta dell'Amministratore Delegato di -OMISSIS-., di disporre di una figura professionale dalle caratteristiche di cui sopra, è del 26 aprile 2018;
inoltre il ricorrente riferisce in ricorso (pag. 2) che “Il Ministro pro tempore , sulla base dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio di Gabinetto (doc. 2) individuava tale professionalità -OMISSIS-, riconoscendo in capo a questi la professionalità e l’esperienza nella peculiare area della difesa e sicurezza”.

Osserva il Collegio che se l’individuazione -OMISSIS- quale nominativo da proporre a -OMISSIS-., è avvenuta, come risulta dagli atti e dalla nota del Ministro, dopo il 26 aprile 2018 e dopo l’istruttoria effettuata ( rectius : il parere giuridico reso) dall’Ufficio legislativo del Ministero (documento privo di data), non risulta chiarito come, prima del 26 aprile 2018, possano essere intercorsi contatti o accordi tra il -OMISSIS- e -OMISSIS-., tali da radicare una sua posizione soggettiva tutelabile in giudizio, come afferma il ricorrente nell’ultima memoria, per di più allegando copia di una proposta contrattuale a firma di -OMISSIS-(presumibile Direttore del personale) che reca la data del 4 dicembre 2017.

Dunque al suddetto documento, peraltro privo di data certa, non può essere attribuito alcun valore probatorio.

Ne discende che la posizione del ricorrente in ordine all’eventuale incarico da ricoprire presso -OMISSIS-. non può che essere qualificata come mera aspettativa di fatto, non sufficiente a radicare il suo interesse a ricorrere avverso il parere dell’ANAC del 5 settembre 2018.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio, in ragione della novità e della particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi