TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2012-11-08, n. 201201007
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N. 01007/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00925/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2010, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A C e C F, con domicilio eletto presso il primo, in Catania, Via G. Carnazza 51;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato n. 10327 del 2 marzo 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’insussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile in ragione delle conseguenze meramente patrimoniali - e pertanto interamente risarcibili - della controversia;
Considerato che l’art. 65, secondo comma, legge n. 342/2000 dispone che le “rivendite speciali annuali di generi di monopolio… possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l’impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata…”;
Ritenuto necessario approfondire in sede di merito la tesi dell’Amministrazione - che non appare “ictu oculi” implausibile - secondo cui nella specie non sussistono i presupposti per la richiesta trasformazione;