TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2016-02-10, n. 201600620
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N. 00620/2016 REG.PROV.CAU.
N. 13096/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13096 del 2015, proposto da:
D F, C D L, A S, G M, G P, rappresentati e difesi dagli avv. A P, F C e M P, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9
contro
Ministero della Salute e AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del d.m. n. 184/15 del 4.8.2015 recante "Divieto ai medici di prescrivere, ed ai farmacisti di eseguire preparati magistrali a scopo dimagrante e per altre terapie, contenenti i principi attivi triac, clorozepato, fluocetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato";
- della nota del DG dell’AIFA prot. n. 78320 del 29.7.2015;
- delle note del Ministero della Salute prot. n. 36143 del 27.7.2015 e del 31.7.2015;
- degli atti presupposti tra i quali il d.m. Salute 20.5.2015 e il d.m. Salute 27.7.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi in comparazione, che prevale quello generale a tutelare cautelativamente la salute pubblica su quello paventato dai ricorrenti specialmente con riguardo all’impossibilità per il medico di proseguire la propria specifica attività professionale;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare regolando le spese secondo soccombenza;