TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2016-02-10, n. 201600620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2016-02-10, n. 201600620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600620
Data del deposito : 10 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13096/2015 REG.RIC.

N. 00620/2016 REG.PROV.CAU.

N. 13096/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13096 del 2015, proposto da:


D F, C D L, A S, G M, G P, rappresentati e difesi dagli avv. A P, F C e M P, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9


contro

Ministero della Salute e AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del d.m. n. 184/15 del 4.8.2015 recante "Divieto ai medici di prescrivere, ed ai farmacisti di eseguire preparati magistrali a scopo dimagrante e per altre terapie, contenenti i principi attivi triac, clorozepato, fluocetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato";

- della nota del DG dell’AIFA prot. n. 78320 del 29.7.2015;

- delle note del Ministero della Salute prot. n. 36143 del 27.7.2015 e del 31.7.2015;

- degli atti presupposti tra i quali il d.m. Salute 20.5.2015 e il d.m. Salute 27.7.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi in comparazione, che prevale quello generale a tutelare cautelativamente la salute pubblica su quello paventato dai ricorrenti specialmente con riguardo all’impossibilità per il medico di proseguire la propria specifica attività professionale;

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare regolando le spese secondo soccombenza;

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