TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 2024-11-06, n. 202419566
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2024
N. 19566/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04518/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4518 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nzati Mbete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, viale Randi, 43;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego di visto di reingresso n. -OMISSIS-, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – cittadino marocchino – chiede l’annullamento del provvedimento del 1-OMISSIS-, con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la sua richiesta di visto di reingresso, rilevando che lo stesso era “ uscito dall’Italia il -OMISSIS- superando abbondantemente il periodo di assenza dal Territorio Nazionale consentito (art. 9 comma 7 D.Lgs. 286/98) ”.
A sostegno del gravame, affidato a due motivi, il ricorrente lamenta: (i) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per non avere l’Amministrazione resistente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; (ii) l’“ eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, abnormità, irragionevolezza ”, sostenendo di essere stato in possesso dei requisiti per ottenere il visto di reingresso, in quanto era sì tornato in Marocco il-OMISSIS- – usufruendo di un programma di rimpatrio volontario assistito – ma al solo fine di curare la madre gravemente malata, ed infatti, dopo il decesso della stessa, avvenuto il 26 luglio 2020, si era immediatamente adoperato per rientrare in Italia.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva e documentazione includente una relazione sui fatti di causa redatta dalla competente sede diplomatica. Da tale relazione risulta che il ricorrente era in possesso di un permesso di soggiorno “in attesa di occupazione” con scadenza il-OMISSIS-, che ne aveva chiesto il rinnovo il -OMISSIS- e che aveva tuttavia aderito successivamente al programma di rimpatrio volontario assistito di cui si è detto