TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-11-12, n. 202100845
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/11/2021
N. 00845/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor A R, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e M C G, con domicilio eletto presso il loro studio in Perugia, via Campo Battaglia n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Perugia, in persona del Rettore
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è domiciliata, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor N A, rappresentato e difeso dall’avvocato Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia n. 1665 del 4.10.2018;
- di ogni altro atto della procedura indetta con D.R. 657/2018, presupposto e conseguenziale, ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice, la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università degli Studi di Perugia del 11.09.2018 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dello stesso Ateneo del 25.09.2018;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R Antonio il 28.05.2021,
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, n. 1572 del 27.09.2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Perugia e del signor N A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il sig. A R, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche dell’Università di Perugia ed operante in regime di convenzione presso l’Azienda ospedaliera di Perugia, titolare di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, ha partecipato alla procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore ordinario nel suddetto settore concorsuale, settore scientifico disciplinare MED/18 – Chirurgia generale, bandita dall’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della legge n. 240/2010, con decreto rettorale n. 657/2018 per la sede di Terni del Dipartimento.
2. – Alla stessa procedura ha partecipato il prof. N A, odierno controinteressato.
3. – A conclusione della procedura, venivano adottati, nell’ordine, i seguenti atti:
- la delibera del Consiglio di dipartimento del 11.09.2018, di approvazione degli atti della procedura e di proposta di chiamata del prof. A;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 25.09.2018, di approvazione della chiamata del prof. A e di autorizzazione del medesimo alla presa di servizio;
- il decreto rettorale n. 1665 del 4.10.2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione, di approvazione della graduatoria di merito, nella quale risultavano collocati al primo posto il prof. A (con valutazione complessiva “ottima”) e al secondo posto il p R (con valutazione complessiva “buona”), e di individuazione del prof. A quale « candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche ».
4. – Il p R ha impugnato gli atti appena indicati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del 19.02.2019, notificato il 20.02.2019 e presentato il 22-27.02.2019, e ne ha chiesto l’annullamento ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 18, c. 1, della legge n. 240/2010, dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di cui al decreto rettorale n. 2334/2011 e degli artt. 6 e 7 del decreto rettorale n. 657/2018: con il primo motivo, il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché tanto la delibera del Consiglio di dipartimento di approvazione della proposta di chiamata, quanto la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata sarebbero intervenute prima della formale approvazione degli atti della procedura selettiva da parte del Rettore;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed irragionevolezza e difetto di istruttoria sotto molteplici punti di vista, e precisamente:
2.1) in riferimento alla valutazione dei titoli e del curriculum dell’attività didattica;
2.2) in riferimento alla valutazione dell’attività scientifica;
2.3) in riferimento alla valutazione dei titoli e del curriculum dell’attività di ricerca scientifica;
2.4) in relazione alla valutazione dell’attività assistenziale del prof. A;
2.5) in relazione alla valutazione dell’attività assistenziale del ricorrente.
5. – Con atto del 25.03.2019, l’Amministrazione intimata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 ed ha chiesto che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
6. – Il p R ha dunque tempestivamente provveduto alla trasposizione del ricorso presso questo Tribunale Amministrativo Regionale, dandone notizia all’Amministrazione ed al controinteressato.
7. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso tanto il prof. A quanto l’Università degli Studi Perugia.
8. – Le parti hanno così provveduto ad un primo scambio di memorie e di repliche.
Con la propria memoria, il prof. A ha eccepito l’inammissibilità del ricorso del p R per difetto di interesse, perché la procedura seguita dall’Ateneo non prevede la formazione di una graduatoria di idonei a cui attingere mediante scorrimento in caso di mancata nomina nel ruolo del candidato individuato come idoneo al posto e perché il ricorrente, avendo compiuto 70 anni il 30.09.2021, sarà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data dal 31.10.2021, per cui, ove l’interesse sotteso al ricorso fosse quello puramente strumentale alla riedizione del procedimento selettivo, il p R non potrebbe comunque trarne alcuna concreta utilità.
9. – Con motivi aggiunti del 27.05.2021, notificati in pari data e depositati il 28.05.2021, il p R ha impugnato il decreto rettorale n. 1572 del 27.09.2018, di nomina del prof. A a professore ordinario, ritenendolo illegittimo per violazione degli artt. 18, c. 1, e 24, c. 6, della legge n. 240/2010, dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di cui al decreto rettorale n. 2334/2011 e degli artt. 6 e 7 del decreto rettorale n. 657/2018 – perché assunto prima dell’approvazione rettorale degli atti della procedura – e, in via derivata, per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo con riguardo agli altri atti del procedimento.
10. – In vista della discussione del ricorso, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.
11. – All’udienza pubblica del 12 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. – Non possono essere condivise le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controinteressato.
Deve infatti osservarsi che la circostanza che nelle procedure quale quella in esame non sia previsto lo scorrimento della graduatoria non esclude l’interesse del candidato che non sia risultato “maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto” ad impugnare gli esiti del procedimento, qualora li ritenga viziati e dal loro annullamento possa derivare la rinnovazione delle valutazioni della commissione o, addirittura, dell’intero procedimento.
Quanto al rilievo relativo all’età del ricorrente, premesso che l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione (cfr, tra le ultime, TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 marzo 2021, n. 2522), nel caso di specie deve rilevarsi che, al momento della decisione del giudizio, non è ancora maturato il collocamento in quiescenza del ricorrente ai sensi dell’art. 1, c. 17, della legge n. 230/2005 (e dell’art. 2, c. 434, della legge n. 244/2007), con la conseguenza che, non potendosi escludere la possibilità, per quanto remota, di una sopravvenienza normativa che prolunghi oltre gli attuali limiti la permanenza in servizio dei professori universitari, l’interesse alla decisione del ricorso deve ritenersi ancora attuale.
13. – Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo dei motivi aggiunti, il p R deduce che i provvedimenti impugnati – e più in particolare la delibera del Consiglio di dipartimento del 11.09.2018, con cui è stata proposta la chiamata del prof. A, quella del Consiglio di Amministrazione del 25.08.2018, con cui è stata approvata la chiamata dello stesso controinteressato, e il decreto rettorale n. 657 del 27.09.2018, con cui il prof. A è stato nominato professore ordinario – sarebbero illegittimi perché adottati prima dell’approvazione degli atti del procedimento da parte del rettore, intervenuta con decreto n. 1665 del 4.10.2018.
Il collegio rileva che la procedura per cui è causa è stata bandita ai sensi dell’art. 24, c. 6, della legge n. 240/2010, che stabilisce che «[ n ] ell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal dall’undicesimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 »
La procedura di cui al comma 5, al quale la disposizione sopra citata rinvia, prevede lo svolgimento di una valutazione « in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro ».
L’Ateneo resistente ha disciplinato la suddetta procedura di chiamata con l’art. 9 del Regolamento per la chiamata dei professori, che, per quanto qui di interesse, stabilisce al comma 3 che alle procedure di cui all’art. 24, c. 6, della legge n. 240/2010 si applicano le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 del Regolamento, relativi alle procedure selettive di cui all’art. 18 della legge, salvo quanto diversamente disciplinato dallo stesso art. 9.
Il rinvio all’art. 8 vale a rendere applicabile alle procedure di chiamata in esame la regola che vuole che il Dipartimento, entro due mesi dall’approvazione degli atti e della relativa graduatoria di merito, adotti una delibera di proposta di chiamata del candidato in posizione utile da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
L’art. 7, pure richiamato dall’art. 9, prevede al comma 5 che gli atti sono approvati dal rettore nel termine di trenta giorni dalla consegna agli uffici.
Deve ritenersi, però, che la disposizione da ultimo citata non trovi applicazione alle procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, cc. 5 e 6, della legge n. 240/2010, e ciò in forza della clausola che fa salve le diverse disposizioni dello stesso art. 9.
L’art. 9, c. 5, del Regolamento, infatti, prevede espressamente che, diversamente da quanto stabilito dall’art. 7, c. 5, con riguardo alle procedure selettive, per le procedure di chiamata quale quella qui in esame i verbali della commissione sono approvati dal Consiglio del Dipartimento.
Dunque, alla luce delle citate disposizioni del Regolamento sulla chiamata dei professori dell’Università degli Studi di Perugia, nelle procedure quale quella in esame, la proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento deve essere deliberata nel termine di due mesi dall’approvazione dei verbali della commissione, la quale ultima è di competenza dello stesso Consiglio di Dipartimento.
Risulta dagli atti di causa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università degli Studi di Perugia, con la delibera del 11.09.2018, ha approvato gli atti della procedura di valutazione per cui è causa e, contestualmente, ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata del prof. A quale professore di I fascia.
Le doglianze del ricorrente, secondo le quali gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto seguiti, e non preceduti, dal decreto rettorale di approvazione degli atti, sono dunque infondate, perché gli stessi atti risultano rispettosi della sequenza procedimentale definita dal Regolamento adottato dall’Ateneo in attuazione dell’art. 24, c. 5, della legge n. 240/2010.
14. – Con il secondo articolato motivo del ricorso introduttivo, riproposto anche nei motivi aggiunti per desumerne l’illegittimità per derivazione del decreto rettorale n. 657 del 27.09.2018, il p R ha dedotto l’illegittimità delle valutazioni formulate dalla commissione esaminatrice con riguardo ai titoli ed al curriculum dell’attività didattica, all’attività scientifica, ai titoli ed al curriculum dell’attività di ricerca scientifica, all’attività assistenziale del prof. A ed all’attività assistenziale del ricorrente.
14.1. – Con riferimento alle eccezioni sollevate dalle parti resistenti circa l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente nei confronti dei giudizi espressi dalla commissione, deve ricordarsi che, nel caso di procedure comparative per la chiamata dei professori universitari, le commissioni sono dotate di ampia discrezionalità nella formulazione delle valutazioni dei candidati.
È tuttavia fatto salvo il sindacato del giudice amministrativo nei casi di difetto di motivazione ovvero di manifesta illogicità del percorso decisionale seguito.
14.2. – Quanto sopra premesso, deve pure osservarsi che le doglianze del ricorrente non investono le valutazioni espresse sulle pubblicazioni scientifiche, ovvero al profilo curriculare per il quale, nei giudizi della commissione esaminatrice, il divario tra i due candidati è risultato più netto, sia in relazione alle pubblicazioni presentate per la valutazione (giudizio di “ottimo” per il controinteressato;“buono” per il ricorrente), sia in relazione alla produzione scientifica nel suo complesso (“eccellente” per il controinteressato;“accettabile” per il ricorrente).
14.3. – Per l’attività didattica svolta entrambi i concorrenti hanno conseguito il giudizio di “ottimo”.
14.3.1. – Il ricorrente si duole in primo luogo del fatto che la commissione avrebbe considerato solo una parte delle attività da lui allegate ed avrebbe omesso di valutarne altre, come le attività didattiche elettive interdipartimentali per il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia per l’anno 2017, l’attività di tutoraggio, la partecipazione a dottorati di ricerca, la presidenza di commissioni di laurea, di dottorato e di specializzazione, la docenza presso la Scuola italiana di Senologia, la partecipazione a comitati scientifici per la programmazione ed il coordinamento didattico.
Il collegio rileva che, nelle procedure per il reclutamento dei docenti universitari, l’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli nelle quali siano sussumibili le singole, concrete attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula , e non già a queste ultime in sé e per sé considerate, che possono anche sottrarsi ad una valutazione comparativa per il difetto di un omogeneo tertium comparationis , sicché il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica, e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3387).
Orbene, nella procedura che qui interessa, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione con riguardo all’attività didattica, la commissione aveva deliberato che avrebbe tenuto conto dei seguenti aspetti: numero dei corsi/moduli tenuti e continuità della tenuta degli stessi;partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;istituzione presso la quale è stata svolta l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Dall’esame delle schede di valutazione dei profili dei candidati emerge che la commissione ha considerato i titoli e le attività dichiarate dagli interessati riconducibili agli aspetti appena sopra richiamati, dandone un’indicazione necessariamente sintetica.
In particolare, per quello che riguarda il p R, vengono menzionati gli insegnamenti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea in Infermieristica (in relazione ai quali il ricorrente ha dichiarato anche lo svolgimento di attività di tutoraggio, le due attività didattiche elettive interdipartimentali e la partecipazione alle commissioni di laurea), gli insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione di Chirurgia Generale e di Ostetricia, la partecipazione alla didattica del dottorato di ricerca presso l’Università di Perugia, l’attività di relatore e controrelatore in numerose tesi di laurea.
Non risulta uno specifico riferimento alla docenza presso la Scuola italiana di Senologia, che però può ritenersi ragionevolmente valutato dalla commissione all’interno della categoria tipologia degli insegnamenti, così come deve ritenersi anche per le docenze del prof. A nell’ambito del master di II livello in Endocrinochirurgia, materia rientrante nel SSD MED/18 secondo la relativa declaratoria ministeriale, e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale, anch’esse non espressamente menzionate nelle schede allegate al verbale n. 2.
14.3.2. – In secondo luogo, il p R deduce che erroneamente la commissione avrebbe valutato, nell’ambito dell’attività didattica, insegnamenti tenuti dal prof. A in materie non appartenenti al settore concorsuale ed al settore scientifico-disciplinare per i quali era stata bandita la procedura.
La doglianza non può essere condivisa, perché dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione del prof. A risulta che quest’ultimo – oltre all’attività didattica svolta nei corsi di laurea in Odontoiatria, in Medicina e chirurgia, in Biotecnologie e in corsi di perfezionamento, la cui valutazione non è stata investita dalle critiche del ricorrente – ha svolto incarichi di insegnamento nelle scuole di specializzazione in Chirurgia toracica, in Chirurgia vascolare e in Chirurgia plastica, ma pressoché sempre per i moduli di Chirurgia generale o, comunque, su tematiche afferenti alla stessa materia secondo le declaratorie del settore concorsuale 06/C1 e del settore scientifico-disciplinare MED/18.
Del resto, secondo lo stesso metro di giudizio, la commissione ha considerato gli insegnamenti di Chirurgia generale svolti dal p R presso la Scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia.
14.4. – Quanto alla valutazione dell’attività di ricerca, per la quale entrambi i concorrenti hanno conseguito il giudizio di “ottimo”, devono farsi le seguenti considerazioni.
14.4.1. – Al di là di qualsiasi possibile fraintendimento delle dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione del p R, quest’ultimo non risultava titolare di brevetto, avendo solo depositato la relativa domanda.
Dunque, considerato che l’art. 9- bis , c. 3, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori, richiamato anche dalla commissione nella seduta del 6.09.2018 (cfr. all. 1 al verbale n. 1, punto 2, c. 1, lett. b) ), consentiva di valutare il solo « conseguimento della titolarità di brevetti », alla circostanza che il ricorrente avesse presentato una domanda di brevetto non poteva essere valorizzata ai fini dell’espressione del giudizio per l’attività di ricerca scientifica.
Dunque, la valutazione della commissione, che ha rilevato la mancanza in capo al p R della titolarità di brevetti, è sostanzialmente corretta.
14.4.2. – Per quanto riguarda la restante attività di ricerca desumibile dai titoli e dal curriculum , deve osservarsi quanto segue.
a) – La commissione ha giudicato come “buona” l’attività del ricorrente, così sintetizzandola: « Partecipazione e responsabilità di gruppi di ricerca nazionali. (…) Attribuzione di numerosi finanziamenti per attività di ricerca ».
Secondo il p R, la commissione avrebbe trascurato la partecipazione, pur evidenziata nel curriculum allegato alla domanda, a gruppi di ricerca internazionali, e in particolare al Grupo de Investigacion Clinica en Oncologia Radioterapica , e a comitati di redazione di riviste scientifiche, la posizione apicale rivestita nella società scientifica Esna User Society e la partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali.
Il ricorrente rileva, poi, che analoghe attività di ricerca scientifica del controinteressato (attività che la commissione ha valutato “buona”, richiamando nella scheda le attività di « Partecipazione e responsabilità di gruppi di ricerca nazionali. Attribuzione di numerosi finanziamenti per attività di ricerca, partecipazione a Comitati per la valutazione della attività di ricerca clinica. Partecipazione a comitati scientifici di riviste. Membro del Centro di Proteomica e Genomica della tiroide dell’Università degli Studi di Perugia di cui diventa Direttore nel 2011 ») sarebbero state erroneamente valutate dalla commissione, nonostante fossero riferibili ad un settore (l’endocrinologia) diverso da quello per il quale era stata bandita la selezione.
Inoltre, il p R si duole del fatto che la commissione avrebbe valorizzato i finanziamenti ricevuti dai due concorrenti, senza considerare che il solo ricorrente aveva allegato di avere ricevuto finanziamenti per progetti competitivi e che vedevano l’interessato in qualità di responsabile o responsabile locale, gli unici valutabili secondo i criteri predeterminati dalla stessa commissione (punto 2, lett. f) , dell’allegato 1 al verbale n. 1).
L’Ateneo resistente ed il controinteressato ribattono che le schede di valutazione, redatte in termini sintetici, farebbero riferimento ai soli titoli ritenuti maggiormente significativi dalla commissione.
Secondo il controinteressato, poi, la partecipazione del p R ad un unico gruppo di ricerca internazionale non potrebbe sovvertire l’esito del giudizio espresso dalla commissione. Inoltre, il prof. A ritiene corretta la valutazione relativa alla partecipazione a comitati di redazione di riviste, perché nel curriculum del p R il titolo sarebbe indicato solo per quattro riviste ed in relazione a periodi risalenti, a fronte delle ben più numerose e recenti esperienze del controinteressato.
Il prof. A rileva, poi, la correttezza della valorizzazione della propria attività come membro e come direttore del Centro di Proteomica e Genomica della tiroide, trattandosi di materia afferente all’endocrinochirurgia, e dunque rientrante nel campo di interessi della Chirurgia generale, secondo le declaratorie ministeriali.
Infine, il controinteressato deduce di avere dichiarato svariati finanziamenti ottenuti in qualità di responsabile di progetto, oltre che di direttore del suddetto Centro di ricerca.
b) – Così riassunte le posizioni delle parti con riguardo alle valutazioni relative all’attività di ricerca scientifica, deve richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli scientifici presentati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo volto a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto da ogni candidato, a condizione che la motivazione consenta una immediata individuazione dei criteri utilizzati e delle ragioni che hanno condotto al giudizio finale (cfr. TAR Veneto, sez. I, 16 luglio 2018, n. 748;TAR Campania, Napoli, sez. II, 4 giugno 2018, n. 3664).
Inoltre, come già rilevato, nelle procedure per il reclutamento dei docenti universitari, l’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli nelle quali siano sussumibili le singole attività indicate dai concorrenti, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate, sicché il criterio metodologico da seguire consiste nell’analisi tipologica, e non già oggettuale, in funzione dell’espressione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3387).
c) – Ciò premesso, il collegio condivide le censure del ricorrente nei termini che seguono.
Nei giudizi riportati nelle schede allegate al verbale n. 2, non risultano considerati, senza alcuna motivazione, tipologie o categorie di titoli del p R che avrebbero dovuto esserlo secondo i criteri di valutazione così come predeterminati nella riunione di insediamento (all. n. 1 del verbale n. 1), e precisamente:
- la partecipazione gruppi di ricerca internazionale;
- la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- la partecipazione a comitati di redazione di riviste;
In relazione alla mancata considerazione dei titoli del p R rientranti nelle suddette categorie la commissione, nelle schede sintetiche allegate al verbale n. 2, non ha fornito alcuna motivazione, anche soltanto per spiegare le ragioni della loro ritenuta irrilevanza o scarsa significatività, ciò che impedisce di comprendere se la loro omessa valutazione abbia o meno condizionato l’esito finale della procedura.
Inoltre, premesso che, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, la commissione aveva ritenuto di valorizzare la « attribuzione di finanziamenti competitivi in qualità di responsabile o responsabile locale di progetti di ricerca », la scheda nella quale è riportato il giudizio sintetico relativo al prof. A non consente di evincere quali dei finanziamenti indicati da quest’ultimo sono stati valutati in quanto rientranti nel succitato criterio in quanto “competitivi” e relativi a progetti di ricerca dei quali il controinteressato era responsabile o responsabile locale.
In relazione ai profili sopra indicati, il ricorso del p R è fondato.
d) – Non sono invece fondate le altre censure relative alla valutazione della ricerca scientifica.
Quanto alla mancata considerazione della posizione apicale rivestita dal ricorrente nella società scientifica Esna User Society, deve rilevarsi che la commissione, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, non aveva ricompreso la partecipazione a società scientifiche tra le categorie di titoli valutabili con riferimento all’attività di ricerca scientifica e, pertanto, correttamente non ha tenuto conto delle esperienze in questione, tanto per il p R quanto per il prof. A.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla non attinenza dell’attività del Centro di ricerca di Proteomica e Genomica della Tiroide dell’Università degli Studi di Perugia, trattandosi di una struttura che opera nel campo della endocrinochirurgia (come da dichiarazione del controinteressato non specificamente contestata dal ricorrente), facente parte degli ambiti di interesse della Chirurgia generale.
14.5. – Riguardo alla valutazione dell’attività assistenziale, per la quale il ricorrente ha ottenuto “buono” e il controinteressato “ottimo”, devono farsi le seguenti considerazioni.
Gli standard qualitativi per l’attività assistenziale previsti dal bando e riportati dalla commissione in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione richiedevano:
- continuità di attività assistenziale congruente nel settore Chirurgia Generale negli ultimi 7 anni;
- la titolarità di responsabilità gestionale di unità operativa nel settore congruo.
Non colgono dunque nel segno le critiche formulate dal ricorrente con riguardo alla casistica operatoria (che, comunque, il controinteressato ha dichiarato nel curriculum ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, come richiesto dall’art. 3 del bando). Infatti, la commissione, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, aveva deliberato di richiamare i succitati standard qualitativi e di stabilire che i giudizi per l’attività assistenziale sarebbero stati espressi secondo la seguente graduazione: “insufficiente”;“limitata”;“accettabile”;“buona”;“ottima”;“eccellente”.
Non era, dunque, la casistica operatoria ( id est : il numero degli interventi effettuati) ad essere stata individuata quale parametro per valutare l’attività assistenziale, bensì la continuità della stessa attività, la sua congruenza con il settore della Chirurgia Generale negli ultimi 7 anni e la responsabilità gestionale di Unità operativa nel Settore congruo.
Dunque, una volta verificata la soddisfazione degli standard sopra citati come requisiti minimi, del tutto ragionevolmente la commissione ha valutato l’esperienza ulteriore dei candidati in campo assistenziale ai fini della graduazione dei giudizi secondo i criteri predeterminati nella riunione di insediamento.
In questo quadro, la maggiore esperienza dichiarata dal prof. A quale responsabile di struttura complessa (dal 2005 direttore di struttura complessa di Chirurgia endocrina nell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni;dal 2005 coordinatore Area funzionale omogenea interaziendale Perugia-Terni di Chirurgia endocrina del collo e dei tessuti molli;dal 2013 direttore di struttura complessa di Chirurgia generale e Specialità chirurgiche dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni;nel 2018 vicedirettore del Dipartimento di Chirurgia e Specialità chirurgiche) rispetto a quella dichiarata dal p R (che è stato responsabile di struttura semplice dipartimentale Breast Unit dal 2004 e, solo dal 2017, direttore f.f. di struttura complessa di Chirurgia generale e oncologica dell’Azienda ospedaliera di Perugia, salvi i precedenti periodi di sostituzione dei direttori titolari) rende ragione, alla luce dei criteri predeterminati dalla commissione, del giudizio di “buono” riservato al ricorrente e di “ottimo” riservato al controinteressato.
15. – Il ricorso del p R è, dunque, meritevole di accoglimento limitatamente ai profili sopra indicati al punto c) del paragrafo 14.4.2 ed ai fini di una nuova valutazione dei curricula dei due candidati limitatamente agli aspetti ivi richiamati, alla quale provvederà la commissione già nominata, con espressione dei conseguenti giudizi finali, cui seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari adottate dall’Università degli Studi di Perugia.
Il ricorso deve invece essere respinto con riguardo ai restanti profili.
16. – Considerate la complessità della materia del contendere e la reciproca soccombenza delle parti in relazione ai diversi motivi di impugnazione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.