TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-11-12, n. 202100845
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2021
N. 00845/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor A R, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e M C G, con domicilio eletto presso il loro studio in Perugia, via Campo Battaglia n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è domiciliata, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor N A, rappresentato e difeso dall’avvocato Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia n. 1665 del 4.10.2018;
- di ogni altro atto della procedura indetta con D.R. 657/2018, presupposto e conseguenziale, ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice, la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università degli Studi di Perugia del 11.09.2018 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dello stesso Ateneo del 25.09.2018;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R Antonio il 28.05.2021,
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, n. 1572 del 27.09.2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Perugia e del signor N A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il sig. A R, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche dell’Università di Perugia ed operante in regime di convenzione presso l’Azienda ospedaliera di Perugia, titolare di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, ha partecipato alla procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore ordinario nel suddetto settore concorsuale, settore scientifico disciplinare MED/18 – Chirurgia generale, bandita dall’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della legge n. 240/2010, con decreto rettorale n. 657/2018 per la sede di Terni del Dipartimento.
2. – Alla stessa procedura ha partecipato il prof. N A, odierno controinteressato.
3. – A conclusione della procedura, venivano adottati, nell’ordine, i seguenti atti:
- la delibera del Consiglio di dipartimento del 11.09.2018, di approvazione degli atti della procedura e di proposta di chiamata del prof. A;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 25.09.2018, di approvazione della chiamata del prof. A e di autorizzazione del medesimo alla presa di servizio;
- il decreto rettorale n. 1665 del 4.10.2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione, di approvazione della graduatoria di merito, nella quale risultavano collocati al primo posto il prof. A (con valutazione complessiva “ottima”) e al secondo posto il p R (con valutazione complessiva “buona”), e di individuazione del prof. A quale « candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche ».
4. – Il p R ha impugnato gli atti appena indicati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del 19.02.2019, notificato il 20.02.2019 e presentato il 22-27.02.2019, e ne ha chiesto l’annullamento ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 18, c. 1, della legge n. 240/2010, dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di cui al decreto rettorale n. 2334/2011 e degli artt. 6 e 7 del decreto rettorale n. 657/2018: con il primo motivo, il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché tanto la delibera del Consiglio di dipartimento di approvazione della proposta di chiamata, quanto la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata sarebbero intervenute prima della formale approvazione degli atti della procedura selettiva da parte del Rettore;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed irragionevolezza e difetto di istruttoria sotto molteplici punti di vista, e precisamente:
2.1) in riferimento alla valutazione dei titoli e del curriculum dell’attività didattica;
2.2) in riferimento alla valutazione dell’attività scientifica;
2.3) in riferimento alla valutazione dei titoli e del curriculum dell’attività di ricerca scientifica;
2.4) in relazione alla valutazione dell’attività assistenziale del prof. A;
2.5) in relazione alla valutazione dell’attività assistenziale del ricorrente.
5. – Con atto del 25.03.2019, l’Amministrazione intimata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 ed ha chiesto che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
6. – Il p R ha dunque tempestivamente provveduto alla trasposizione del ricorso presso questo Tribunale Amministrativo Regionale, dandone notizia all’Amministrazione ed al controinteressato.
7. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso tanto il prof. A quanto l’Università degli Studi Perugia.
8. – Le parti hanno così provveduto ad un primo scambio di memorie e di repliche.
Con la propria memoria, il prof. A ha eccepito l’inammissibilità del ricorso del p R per difetto di interesse, perché la procedura seguita dall’Ateneo non prevede la formazione di una graduatoria di idonei a cui attingere mediante scorrimento in caso di mancata nomina nel ruolo del candidato individuato come idoneo al posto e perché il ricorrente, avendo compiuto 70 anni il 30.09.2021, sarà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data dal 31.10.2021, per cui, ove l’interesse sotteso al ricorso fosse quello puramente strumentale alla riedizione del procedimento selettivo, il p R non potrebbe comunque trarne alcuna concreta utilità.
9. – Con motivi aggiunti del 27.05.2021, notificati in pari data e depositati il 28.05.2021, il p R ha impugnato il decreto rettorale n. 1572 del 27.09.2018, di nomina del prof. A a professore ordinario, ritenendolo illegittimo per violazione degli artt. 18, c. 1, e 24, c. 6, della legge n. 240/2010, dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di cui al decreto rettorale n. 2334/2011 e degli artt. 6 e 7 del decreto rettorale n. 657/2018 – perché assunto prima dell’approvazione rettorale degli atti della procedura – e, in via derivata, per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo con riguardo agli altri atti del procedimento.
10. – In vista della discussione del ricorso, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.
11. – All’udienza pubblica del 12 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. – Non possono essere condivise le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controinteressato.
Deve infatti osservarsi che la circostanza che nelle procedure quale quella in esame non sia previsto lo scorrimento della graduatoria non esclude l’interesse del candidato che non sia risultato “maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto” ad impugnare gli esiti del procedimento, qualora li ritenga viziati e dal loro annullamento possa derivare la rinnovazione delle valutazioni della commissione o, addirittura, dell’intero procedimento.
Quanto al rilievo relativo all’età del ricorrente, premesso che l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione (cfr, tra le ultime, TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 marzo 2021, n. 2522), nel caso di specie deve rilevarsi che, al momento della decisione del giudizio, non è ancora maturato il collocamento in quiescenza del ricorrente ai sensi dell’art. 1, c. 17, della legge n. 230/2005 (e dell’art. 2, c. 434, della legge n. 244/2007), con la conseguenza che, non potendosi escludere la possibilità, per quanto remota, di una sopravvenienza normativa che prolunghi oltre gli attuali limiti la permanenza in servizio dei professori universitari, l’interesse alla decisione del ricorso deve ritenersi ancora attuale.
13. – Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo dei motivi aggiunti, il p R deduce che i provvedimenti impugnati – e più in particolare la delibera del Consiglio di dipartimento del 11.09.2018, con cui è stata proposta la chiamata del prof. A, quella del Consiglio di Amministrazione del 25.08.2018, con cui è stata approvata la chiamata dello stesso controinteressato, e il decreto rettorale n. 657 del 27.09.2018, con cui il prof. A è stato nominato professore ordinario – sarebbero illegittimi perché adottati prima dell’approvazione degli atti del procedimento da parte del rettore, intervenuta con decreto n. 1665 del 4.10.2018.
Il collegio rileva che la procedura per cui è causa è stata bandita ai sensi dell’art. 24, c. 6, della