TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-05-17, n. 201800459
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2018
N. 00459/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Vice Prefetto di Genova, prot. n. -OMISSIS- di data 13 giugno 2017, recante rigetto dell’istanza presentata il 9 agosto -OMISSIS-
e
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente si ritiene leso dall’emarginato provvedimento, con il quale il Vice Prefetto di Genova -in data 13 giugno 2017- ha rigettato la sua istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento inibitorio era stato originariamente adottato il 2 dicembre -OMISSIS-in ragione dei rapporti gravemente conflittuali tra l’esponente ed il vicino di casa che, originati da questioni condominiali, erano sfociati in reciproche querele e avevano progressivamente coinvolto i rispettivi nuclei familiari.
Il ricorso per l’annullamento di tale misura restrittiva veniva respinto da questo Tribunale con sentenza della sezione II, 21 ottobre-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, confermata in grado di appello (C.d.S., sez. VI, 25 maggio -OMISSIS-).
Nell’anno -OMISSIS- l’esponente presentava una prima istanza di revoca del provvedimento di divieto, che veniva però nuovamente confermato dal Vice Prefetto di Genova, anche sulla base degli ulteriori elementi istruttori acquisiti, relativi ad un più recente acceso litigio occorso tra il figlio dell’esponente ed il vicino di casa, per il quale era stato necessario l’intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Cornigliano.
Tale provvedimento di conferma della misura restrittiva veniva annullato da questo Tribunale (sez. II, 24 gennaio -OMISSIS-); la pronuncia veniva però successivamente riformata dal Consiglio di Stato (sez. III, 5 luglio -OMISSIS-), che respingeva il ricorso di primo grado, giudicando la valutazione operata dalla Prefettura del tutto ragionevole e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità.
In conseguenza di tale sentenza il Consiglio di Stato (sez. III, 15 dicembre -OMISSIS-) pronunciava inoltre l’improcedibilità del ricorso di primo grado per l’ottemperanza alla sentenza -OMISSIS-, atteso che questa nel frattempo era stata annullata.
In data 9 agosto -OMISSIS- l’istante presentava una nuova istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni. Il silenzio dall’Amministrazione dell’Interno su tale domanda veniva impugnato avanti a questo Tribunale che, con sentenza della sezione I, 5 maggio -OMISSIS-, accoglieva parzialmente il ricorso, respingendo la qualificazione proposta dall’amministrazione intimata -secondo cui l’istanza in questione costituiva mero atto di impulso all’esercizio dei poteri di autotutela (la cui omissione non sarebbe stata quindi giustiziabile)- e riconoscendovi invece gli estremi di una nuova domanda diretta ad ottenere il titolo autorizzatorio, in ordine alla quale veniva conseguentemente fissato all’Amministrazione il termine di trenta giorni per pronunciarsi. Veniva invece contestualmente rigettata -in quanto inammissibile- la richiesta di un accertamento giurisdizionale della sussistenza dei presupposti per la revoca del risalente provvedimento restrittivo, implicando tale valutazione l’esercizio di una potestà spettante unicamente all’amministrazione.
In esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- il Viceprefetto di Genova adottava da ultimo il provvedimento in epigrafe, con il quale – dopo aver preso in esame le argomentazioni formulate da parte ricorrente nella domanda di revoca e nella successiva memoria- l’amministrazione competente rilevava come le stesse non consentano una diversa valutazione della fattispecie e in particolare del giudizio di non affidabilità e, conseguentemente, rigettava l’istanza.
Il ricorso si affida a due censure, come di seguito rubricate.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste .
Con la prima doglianza il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, atteso che l’amministrazione dell’Interno avrebbe fondato il