TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300029
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00029/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2005, proposto da
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato B P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S Brini in Ancona, corso Mazzini, 170;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
Centro Servizi Amministrativi di Macerata;
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale;
Ufficio Scolastico Regionale delle Marche;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 19 del 13/1/2005, emesso dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Macerata, con il quale è stata negata la decorrenza economica retroattiva della nomina nei ruoli della scuola secondaria di II grado, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze stipendiati,
e per
il risarcimento di ulteriori danni, subiti dal ricorrente, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato 25/3/1997 n. 993.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente allega che, in qualità di insegnante di ruolo nella scuola media secondaria di I grado, superava gli esami per il conseguimento dell’abilitazione nelle scuole secondarie di II grado e, grazie a quest’ultimo titolo, iniziava il servizio, nell’anno scolastico 1991/1992, quale docente di ruolo presso il Liceo Scientifico “A. Varano” di Camerino ubicato nella Provincia di Macerata dove aveva la residenza.
Con successivo provvedimento, adottato in autotutela dall’amministrazione scolastica, veniva tuttavia escluso dagli esami per l’abilitazione nelle scuole secondarie di II grado e quindi destinato a riprendere servizio presso la precedente scuola di I grado, ubicata in Comune di Carenno, Provincia di Bergamo, a partire dall’anno scolastico 1992/1993.
Il ricorrente impugnava il provvedimento in autotutela che, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20/6/1997 n. 993, veniva definitivamente annullato. Di conseguenza veniva riammesso nel servizio di ruolo di II grado e riprendeva l’insegnamento presso il Liceo Scientifico di Camerino a partire dall’anno scolastico 1996/1997.
1.1 Con l’odierna iniziativa giudiziaria viene impugnato il decreto prot. n. 19 del 13/1/2005, con cui il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Macerata provvedeva alla definitiva ricostruzione di carriera.
In particolare il ricorrente lamenta che solo la decorrenza giuridica della nomina, nei ruoli della scuola secondaria di II grado, è stata fissata dall’anno 1991 mentre la relativa decorrenza economica è stata posticipata al 1997 dopo la ripresa del servizio, nelle scuole di II grado, per effetto della ricordata sentenza del Consiglio di Stato.
Viene pertanto chiesto l’annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali a partire dall’anno scolastico 1992/1993 fino al 1997 (quantificate complessivamente in € 17.043,08) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
1.2 Con l’odierno ricorso viene infine chiesto il risarcimento di ulteriori danni materiali derivanti dall’avere dovuto prestare servizio a Carenno, in Provincia di Bergamo, dal 1992 al 1997 per effetto dell’illegittimo provvedimento annullato dal Consiglio di Stato.
Nell’atto introduttivo del giudizio i danni vengono