TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-08-24, n. 202105583

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-08-24, n. 202105583
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105583
Data del deposito : 24 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/08/2021

N. 05583/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00559/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2021, proposto da
Pa.Ma. Immobiliare S.r.l., con sede in Napoli alla Via dei Mille, 47, in persona del legale rappresentante, Rea Filomena, rappresentata e difesa dall’Avv. A C, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla Via Toledo, n. 329 e domicilio digitale, come da p.e.c. armandocalogero@avvocatinapoli.legalmail.it);

contro

Comune di Casapulla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto in Napoli, al Viale Gramsci, n. 19 e domicilio digitale come da p.e.c.: annunziatasupino@pec.it ;

nei confronti

- -Frasca Enrico. Frasca Angelina, non costituiti in giudizio;
- C. Design S.r.l., con sede legale in via Nazionale Appia, n. 344, in persona del legale rappresentante, Varriale Carmine, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio D'Alessio, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Broggia, n. 3, e domicilio digitale come da p.e.c.: tulliodalessio@avvocatinapoli.legalmail.it ;

per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare:

a) dell'ordinanza di demolizione del Comune di Casapulla n. 54 del 18.11.2020, prot. n. 15733, Settore Urbanistica - Ambiente, notificata alla ricorrente il 10.12.2020 (data del deposito ex art. 140 c.p.c.), in parte de qua, limitatamente al punto 2 al conseguente ordine alla ricorrente di sola demolizione degli impianti pubblicitari annessi al locale commerciale in Casapulla (CE) alla Via Nazionale Appia, 352-354 e, in particolare, n. 1 insegna in forma triangolare, sul pensile soprastante l’ingresso, n. 1 insegna a parete soprastante l’ingresso, n 1 insegna a parete lato ovest, n. 1 impianto pubblicitario su palo e n. 3 insegne a transenne;

b) della Relazione prot.15144 del 06.11.2020, redatta dall'Ufficio Urbanistica in relazione al sopralluogo del 04.11.2020, sempre per la parte di interesse, mai comunicata e mai conosciuta dalla ricorrente, ma richiamata nell'ordinanza di demolizione;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto di ragione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti atti di costituzione in giudizio di Comune di Casapulla e di C. Design S.r.l.;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto presidenziale n. 298 del 15 febbraio 2021 di questa Sezione;

Vista l’ordinanza n.477 del 10 marzo 2021 di questa Sezione;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 21 luglio 2021 - tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 – il dott. V C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato il 08.02.2021 e depositato il giorno 11 successivo, la società Pa.Ma. Immobiliare s.r.l. - che svolge attività di gestione, acquisto e permuta di immobili, ed è stata costituita dalla scissione della Società Colorfer s.r.l. (già s.a.s.), con atto notarile del 10.10.2014, in particolare con conferimento alla costituita società di alcuni beni immobili della società scissa, subentrando così dal 2014 nei rapporti inerenti l’unità immobiliare commerciale in argomento, costituita da un solo piano fuori terra, in Casapulla (CE) alla Via Nazionale Appia, 352-354 in NCEU al Fol. 4,P.lla 5420, Sub 1 (già P.lla 474).- riferisce, in fatto, che:

- la Società Colorfer s.r.l. in precedenza svolgeva attività commerciale di vendita di mobili per ufficio nel locale commerciale suddetto, in virtù di contratto di locazione del 01.06.1991 con i proprietari F.E. e A., poi estintosi per confusione a seguito di stipula tra esse parti di un contratto preliminare di vendita del 30.01.1998, con effetto anticipato dell’immissione nel possesso materiale del bene, nel cui contratto preliminare pure succedeva la Pa.Ma. Immobiliare s.r.l.;

- a seguito di un contenzioso tra le parti del preliminare, la situazione si cristallizzava con la Sentenza n. 1954 del 16.05.2013 della Corte di Appello di Napoli, confermata dalla Sentenza n. 30468/18 della Corte di Cassazione, trascritta nei registri immobiliari, come pure la precedente sentenza di primo grado, che ha disposto il trasferimento dell’immobile alla Pa.Ma. Immobiliare s.r.l. (succeduta alla Colorfer s.r.l.) subordinatamente al pagamento ai Signori F. della restante parte del prezzo (pari a circa la metà) previsto in preliminare;

- tuttavia, ad oggi, per una serie di ulteriori contenziosi tra le parti, in ordine a vizi successivamente accertati, il pagamento del prezzo è stato sospeso dalla acquirente, ritenendo la Pa.Ma. Immobiliare di aver subito danni maggiori del saldo prezzo dovuto;

- quanto all’attività commerciale, essa veniva svolta in quel locale dalla Colorfer s.r.l. (già s.a.s.) in virtù di regolari autorizzazioni ed erano state regolarmente autorizzate anche le insegne ed installazioni pubblicitarie, di cui oggi viene chiesta dal Comune la demolizione;
-

- successivamente, dal 2016, dopo la liberazione del locale da parte della Colorfer s.r.l., l’immobile veniva concesso in locazione alla Società C.Design s.r.l., con contratto registrato il 02.12.2016 all’Ufficio Napoli 2 con il n. 10643;
società che svolge la stessa attività di vendita di mobili per ufficio e che, su concessione della Colorfer, utilizza le medesime insegne ed installazioni pubblicitarie in argomento, onde sfruttare la discreta rinomanza commerciale acquisita negli anni

presso quell’immobile;

- c’è inoltre da dire che, trovandosi il locale lungo una Strada Statale ad alta velocità, che collega le città di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, la presenza delle dette insegne risulta fondamentale per avere visibilità, anche per la presenza sulla medesima strada di vari esercizi commerciali, anch’essi dotati di grandi insegne per essere riconoscibili e per essere individuati dai clienti.

Date tali premesse e preso atto che, improvvisamente, era stata notificata alla Pa.Ma. Immobiliare s.r.l., con notifica solo presso il legale rappresentante il 10.12.2020 con deposito alla casa comunale (e non presso la sede), l’ordinanza di demolizione qui impugnata sub a), con cui il Comune di Casapulla, a seguito di un dichiarato sopralluogo del 04.11.2020 e della relazione prot. n. 15144 del 06.11.2020 dell’U.T.C. (tutti atti sconosciuti alla ricorrente), ordinava alla Pa.Ma. Immobiliare, definita quale detentrice, la demolizione delle installazioni pubblicitarie di cui al punto 2, mentre veniva con lo stesso atto ordinato ai Signori F. la demolizione di una serie di elementi edilizi inerenti l’immobile di cui al preliminare ed alla sentenza traslativa condizionata.

Ha resistito in giudizio il Comune di Casapulla chiedendo il rigetto del ricorso, sì come inammissibile ed infondato.

Si è costituita in giudizio anche la società C.Design s.r.l. che, associandosi alla posizione della ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Con l’ordinanza in epigrafe questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza del 7 luglio 2021 - tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - Relatore il dott. V C - il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, come si apprende dalla medesima ordinanza n. 54 del 18.11.2020, prot. n. 15733, impugnata - sia pure limitatamente al punto 2 - dalla Pa.Ma. Immobiliare S.r.l., l’ordinanza de qua consegue al provvedimento di annullamento del Permesso di Costruire n. 34 dell’11.04.2012, di cui alla nota prot. n. 15727 del 18.11.2020 che, quindi, rispetto alla predetta ordinanza si pone quale atto prodromico e presupposto.

Sul punto, rileva parte ricorrente che i Signori F., proprietari dell’intero fabbricato, con ricorso n. R.G. 327/21 al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, notificato anche alla Pa.Ma. Immobiliare il 20.01.2021, oltre ad avere impugnato l’intera ordinanza di demolizione in argomento –ad avviso dei ricorrenti - su differenti presupposti e per motivi non sempre coerenti, hanno impugnato anche il provvedimento di cui alla citata nota prot. n. 15727 del 18.11.2020.

Orbene, pur non avendo anche la società ricorrente impugnata direttamente in questa sede tale nota (che - come rilevato - risulta impugnata unicamente dai proprietari nel giudizio n. R,G, 327/2010, facendo valere nei suoi confronti vizi/motivi di illegittimità), la Pa.Ma. Immobiliare S.r.l. si è costituita in quel giudizio, dichiarandosi estranea rispetto ai fatti addebitati da parte ricorrente, rimettendosi a questa Giustizia in ordine alla problematica urbanistico-edilizia in argomento.

Appare quanto mai evidente che, essendo il giudizio di cui al n. 327/21 R.G, stato definito da questa Sezione, in accoglimento del ricorso proposto dai Signori F., con la sentenza n. 5566 del 23 agosto 2021, recante l’annullamento della nota 15727 del 18.11.2020, con cui era stata annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 34 citato (oltre che della medesima ordinanza di demolizione oggetto della impugnativa in epigrafe), dato il rapporto di presupposizione tra la citata nota e l’ordinanza n. 54 citato sopra segnalata, ciò determina ipso iure la improcedibilità del ricorso in esame, per sopravvenuta carenza di interesse.

Tuttavia è possibile prescindere dal profilo di improcedibilità sopra evidenziato, in quanto il ricorso si appalesa infondato nel merito.

Ciò posto, con la prima censura parte ricorrente, sempre con riferimento esclusivo al punto 2 dell’ordinanza impugnata, deduce l’eccesso di potere (per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà, sviamento), risultando il provvedimento impugnato, nella parte riguardante la società ricorrente e le insegne pubblicitarie, viziato da erroneità nei presupposti, sia di fatto che di diritto, da travisamento e da contraddittorietà sotto i molteplici, seguenti profili:

- innanzitutto, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di una più complessa vicenda accertativa urbanistica inerente il fabbricato e riguardante i Signori F., ha poi improvvisamente dichiarato le installazioni pubblicitarie come eseguite in difformità al permesso di costruire n. 34/2012 (che il provvedimento stesso dichiara come annullato in autotutela in pari data) ed in assenza di autorizzazione paesaggistica, ordinando alla Società Pa.Ma. Immobiliare, quale ritenuta detentrice, di effettuare la rimozione;

- orbene, il permesso di costruire n. 34/2012 era stato chiesto e rilasciato ai F., e non certo dalla Pa.Ma. Immobiliare (o dalla sua dante causa Colorfer), per modo che non si comprende la contestazione effettuata alla Società e l’ordine alla stessa alla rimozione, tra l’altro avendo la stessa locato l’immobile alla diversa società C. Design, che detiene l’immobile;

- inoltre, non si ravvisa nemmeno la contestata difformità, atteso che sarebbe stato difficile una realizzazione in difformità rispetto ad una concessione in sanatoria che presuppone la avvenuta realizzazione del manufatto, quindi eventuali discrepanze avrebbero tutt’al più riguardato la domanda dei Frasca e la rappresentazione grafica a supporto;

- si contesta poi comunque l’affermazione secondo la quale le insegne sarebbero carenti di autorizzazione ed in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, atteso che, in realtà, come anticipato in fatto, le insegne e le installazioni pubblicitarie, risalenti al 1991/1992 erano state regolarmente autorizzate, su richiesta della Colorfer s.r.l. (precedente detentrice e dante causa della Pa.Ma. Immobiliare), come riscontrabile dalla documentazione che si versa in atti;

- da tali documenti si rinviene sia l’autorizzazione dell’ANAS per il palo con le insegne pubblicitarie, sia le diverse autorizzazioni rilasciate dal Comune di Casapulla, con anche la scheda di verifica delle insegne pubblicitarie, sostanzialmente rimaste invariate ed aggiornate solo nella struttura e nei colori;

- tra l’altro, l’apposizione delle insegne e le autorizzazioni ricevute risalgono a prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico del 2004, quindi erroneo sarebbe dichiarare che esse sono state installate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica;

A fronte della contestazione per la quale “le opere di ci al punto 2 dell’ordinanza impugnata, risultano realizzate in assenza di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari ed in assenza di Autorizzazione Paesaggistica”, osserva il Collegio che la installazione di impianti pubblicitari è evenienza che si muove in un ambito esterno rispetto a qualsivoglia titolo abilitativo edilizio (e di autorizzazione paesaggistica) ed al suo rilascio, alla stessa stregua i predetti impianti non possono che restare del tutto insensibili rispetto alle vicende del predetto titolo edilizio.

Inoltre, nel caso di specie, il permesso di costruire n. 34/2012 era stato rilasciato, a loro richiesta ai Signori F., e non certo dalla Pa.Ma. Immobiliare (o dalla sua dante causa Colorfer), per modo che, contraddittoriamente, la contestazione è stata effettuata nei confronti della Società, con l’ordine rivolto alla stessa alla rimozione, tra l’altro avendo la stessa locato l’immobile alla diversa società C. Design, che detiene l’immobile;

Ulteriore elemento di contraddizione puntualmente censurato attiene alla circostanza che sarebbe stato difficile una realizzazione in difformità rispetto ad una concessione in sanatoria che presuppone la avvenuta realizzazione del manufatto, per modo che eventuali discrepanze avrebbero tutt’al più riguardato la domanda dei Frasca e la rappresentazione grafica a supporto.

Il profilo è fondato in quanto un’eventuale difformità, in caso di permesso in sanatoria, è ipotizzabile (non permesso rilasciato e fabbrica realizzata, ma unicamente tra un’immobile realizzato e documentazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria che è soltanto quella presentata dal soggetto avente titolo per richiederla e che non prevede certo l’impianto di insegne pubblicitarie e le modalità di installazione-

In ogni caso, poi, nella fattispecie, le istallazioni pubblicitarie controverse sono presidiate da autorizzazioni per insegne rilasciate alla Colorfer S.r.l. dall’A.n.a.s. e dal Comune di Casapulla.

In particolare con autorizzazione 7224 del 6 aprile 2004, indirizzata alla ditta Varriale Vincenzo ad oggetto “Nulla - Osta tecnico”, si “concede, ai sensi dell'art. 23 quarto comma C.d.S., il preventivo Nulla Osta tecnico per l'installazione dell'impianto in oggetto, nel centro abitato del Comune in indirizzo. L'impianto con dicitura “Colorfer” sarà installato alla Km. 209 + 390 lato dx..

Si fa presente che questa Società rimane sollevata da qualsiasi responsabilità sia civile che penale, che possa scaturire dalla non corretta installazione dell'impianto”.

Con autorizzazione n. 22 del 17.9.1999 il Comune di Casapulla, visto l'art 11 del Regolamento Comunale sulle iniziative incidono sul territorio comunale e sulle pubbliche affissioni, vista il nulla,-osta dell'Ente Proprietario della strada, autorizza Varriale Vincenzo, amministratore della ditta Colorfer,ad installare una insegna di esercizio a muro e una insegna di esercizio a palo di cui alla richiesta presentata in data 17/09/1998 prot n. 7510.

La presente autorizzazione è subordinata alla apposizione a cura del richiedente ad altezza visibile dal personale incaricato del controllo, di targhetta identificativa in materiale non deperibile con. incisi i seguenti dati: il numero dell'autorizzazione, del richiedente e la data di scadenza triennale decorrente dalla data della presente. Il titolare deve altresì rispettare i seguenti obblighi:

a) Verificare il buono stato di conservazione degli impianti;

b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni dì sicurezza degli impianti

c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite sia al momento del rilascio dell'Autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) Procedere alla immediata rimozione degli impianti in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o comunque in caso di sopravvenute esigenze di sicurezza o che fermo venir meno i presupposti necessari al rilascio dell'Autorizzazione”.

Contrariamente a quanto asserite dal resistente Comune il quale evidenzia in merito alle asserite autorizzazioni rilasciate dal Comune di Casapulla che esse sono relative alle iniziative pubblicitarie e risultano in ogni caso scadute e mai rinnovate, deve rilevarsi che le autorizzazioni sono assistite anche da scheda di verifica delle insegne pubblicitarie, che assicura essere sostanzialmente rimaste invariate ed aggiornate solo nella struttura e nei colori.

Infine si condivide con parte ricorrente che l’apposizione delle insegne e le autorizzazioni ricevute risalgono a prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico del 2004, quindi sarebbe erroneo dichiarare che esse sono state installate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica.

Con la seconda censura è dedotta la violazione di legge (DPR 380/01;
DPR 495/92;
D.Lgs. 507/1993 e del Codice della Strada) e l’incompetenza del Comune, al riguardo rilevandosi che: - - il Comune di Casapulla ha contestato la realizzazione delle insegne pubblicitarie solo secondo la disciplina urbanistico edilizia, applicando in maniera errata il DPR 380/01 e ordinandone la rimozionee, tuttavia nella specie ci troviamo in presenza di insegne di una attività commerciale lecita e regolarmente autorizzata, lungo una primaria Strada Statale a velocità sostenuta e quindi avente il fine principale di rendere riconoscibile ed individuare l’attività passando con veicoli lungo la strada, laddove, tra l’altro, su quello stesso tratto, vi sono adiacenti tutta una serie di altre attività commerciali e di loro insegne, anche di notevoli dimensioni, per cui in mancanza l’attività commerciale ivi esercitata di vendita di mobili per ufficio sarebbe non individuabile;

- la giurisprudenza richiamata ha ricondotto la nozione di insegna di esercizio di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992 a quelle insegne installate sulla sede dell’azienda nella sua dislocazione fisica che servono a segnalare ed individuare il luogo ove si esercita l'attività di impresa, sul punto il TAR Lazio – Roma, Sez. 1, con sentenza del 4 gennaio 2019 n. 64, a vendo chiarito “che, qualora con il dichiarato fine di delimitare ed individuare i locali di un'azienda vengano apposti più manufatti, ciò non costituisce una condizione automaticamente ostativa alla loro qualificazione quali insegne di esercizio difatti, l'assioma formulato nel diniego, che equipara la presenza di plurimi segni distintivi con il necessario perseguimento di finalità pubblicitarie, non trova conferma nel dettato normativo e non risulta neppure coerente con le indicazioni fornite in giurisprudenza circa gli elementi di cui tenere conto, previa una concreta verifica dello stato dei luoghi, al fine della distinzione tra insegne di esercizio e strumenti pubblicità;

- a tal riguardo il TAR Toscana – Firenze, Sez. 3, con Sentenza del 24 ottobre 2019 n. 1391 ha chiarito che “Le insegne luminose non rientrano tra le opere previste dall'art. 3 DPR 380/2001, ma costituiscono semplici impianti pubblicitari disciplinati dal Capo I D.lgs. 507/1993 e dall'art. 23 C.d.S. L'art. 3, D.lgs. 507/93 impone ai comuni di dotarsi di apposito regolamento che disciplini le modalità di effettuazione della pubblicità, nonché la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione;

- l'art, 23, comma 4, C.d.S. prescrive che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada”, nel caso di specie, l’ANAS, soggetto legittimato trattandosi di Strada Statale e di un Comune Minore per numero di abitanti come quello di Casapulla, aveva rilasciato l’autorizzazione, come pure del resto il Comune di Casapulla per le altre insegne, quindi risultava integrato il dato normativo e non avrebbe poi potuto considerarle come opere edilizie ed ordinarne la rimozione nell’ambito di una questione più complessa di natura accertativa urbanistico-edilizia riguardante il fabbricato e le connesse vicende riguardanti i Signori Frasca;

- da quanto sopra detto, poi, emerge anche la incompetenza del Comune di Casapulla in ordine alle insegne sulla strada, dovendo le stesse essere rimesse alla discrezionalità dell’Ente proprietario della Strada, nel caso di specie l’ANAS, che ha già autorizzato dette installazioni.

- in ogni caso, poi, non poteva essere disposta la rimozione delle insegne pubblicitarie di una attività commerciale, che è comunque una misura eccessiva e sproporzionata, ma al massimo una sanzione pecuniaria;

La censura coglie nel segno.

Da quanto si è andato esponendo appare evidente che, nel richiamare il DPR 380/01, ai sensi del quale è stata ordinata la rimozione delle Insegne pubblicitarie il Comune, soggetto, nel caso di strada di proprietà dell’A.n.a.s. si è riportato ad una normativa urbanistica ed edilizia non applicabile e conferente alla disciplina - d’altronde richiamata dalla medesima difesa comunale - relativa all’installazione di insegne, cartelli e impianti pubblicitari lungo le strade,

rinvenibile nell’art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 285/1992, alla stregua del quale: “lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”.

Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce poi che: “è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (…………….).

In argomento si rileva in giurisprudenza che: <<
L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale (segnatamente in base all'art. 23 del Codice della Strada), nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell'apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari (a loro volta previsti dall'art. 3 del d.lg. n. 507/1993), ha anche una valenza edilizia-urbanistica ed assolve, pertanto, alle esigenze di tutela sottese al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato dal titolo edilizio secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Dalla regola della ricomprensione della valutazione urbanistico-edilizia in tema di installazione di impianti pubblicitari all'interno dello specifico procedimento autorizzatorio previsto dal Codice della Strada consegue l'inapplicabilità nella specie delle disposizioni contenute dal d.P.R. n. 380/2001 in materia edilizia, sia di tipo abilitativo che di tipo sanzionatorio. Da tanto deriva che non è possibile richiedere, per l'installazione di un impianto pubblicitario, il « permesso di costruire » e, di conseguenza, ove questo manchi, comminare la sanzione demolitoria prevista dal d.P.R. n. 380/2001 >>
(T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 18/10/2019, n.1796);
<<
L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base all'art. 23 del Codice della Strada, nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell'apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari (a loro volta previsti dall'art. 3 del d.lg. n. 507/1993), non necessita dello specifico titolo edilizio. Prescrivere in aggiunta all'autorizzazione di settore, anche il rilascio del permesso di costruire si tradurrebbe, infatti, in una duplicazione del sistema autorizzatorio e sanzionatorio che risulta sproporzionata, perché non giustificata dall'esigenza, già salvaguardata in base alla disciplina speciale (cfr. art. 3 d.lg. n. 507 del 1993), di tutelare il corretto assetto del territorio. Ne consegue che non è possibile richiedere, per l'installazione di un impianto pubblicitario, il "permesso di costruire" e, di conseguenza, ove questo manchi, comminare la sanzione demolitoria prevista dal D.P.R. n. 380/2001. Ne deriva l'illegittimità dell'ordinanza che ha fondato l'ordine demolitorio sulla circostanza della assenza del permesso di costruire ed ha esercitato espressamente il potere sanzionatorio previsto per tale carenza dall'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 >>
(Consiglio di Stato sez. VI, 21/11/2017, n.5394).

In sostanza il Consiglio di Stato afferma che la tesi della necessità dello specifico titolo edilizio va ritenuta non condivisibile anzitutto, perché « essa non sembra tenere conto della “specialità” della disciplina di settore (codice della strada e d. lgs. n. 507 del 1993) la quale, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale prescrive regole e obblighi pianificatori specifici, volti a tutelare, anche, le esigenze “ dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità” ». Poi, perché « l'inutile complicazione cui darebbe luogo la tesi della duplicazione dei titoli autorizzatori risulta [...] in controtendenza rispetto all'esigenza, fortemente perseguita dal legislatore anche nei più recenti interventi legislativi [...] di semplificare i procedimenti amministrativi, convogliando i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un'attività privata all'interno di un procedimento unitario. Gli interessi legati all'assetto urbanistico, pertanto, devono essere perseguiti dal Comune non attraverso la duplicazione dei titoli autorizzatori, ma vanno, al contrario, valutati, nel rispetto del principio di semplificazione ed unicità del procedimento amministrativo, all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 23, comma 4, codice della strada, con la conseguenza che quest'ultima autorizzazione dovrà essere negata nel caso in cui l'installazione risulti incompatibile con le esigenze urbanistico-edilizie ». Inoltre, per la previsione di cui all'art. 168 d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (che testualmente dispone “Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione dell'art. 153 è punito con le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni”), la quale, in tal modo, « ha sottratto i cartelli pubblicitari alla disciplina generale prevista per le costruzioni e le opere in genere, assoggettandoli, ove sprovvisti del nulla osta paesaggistico, alle sanzioni previste dal codice della strada e non già alle sanzioni penali previste per le costruzioni abusive ». Infine, per l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale si è « escluso che il provvedimento con il quale il Comune intima la rimozione coattiva di un impianto pubblicitario rientri nella categoria degli “atti e provvedimenti” in materia di urbanistica ed edilizia — la cui cognizione, come è noto, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, affermando espressamente che non si verte in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 316).

In ogni caso, a volere ritenere con il resistente Comune che l’eventuale osservanza delle disposizioni del codice della strada, non esaurisce le valutazioni comunali in ordine alle disposizioni di carattere urbanistico, in tal modo ritenendo .la valenza onnicomprensiva dello strumento urbanistico, va tenuto conto che: <<
L’autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale (segnatamente in base all'art. 23 del codice della strada), nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell'apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari, ha anche una valenza edilizia-urbanistica ed assolve, pertanto, alle esigenze di tutela sottese al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato dal rilascio del titolo edilizio secondo la disciplina di cui al d. lgs. n. 380 del 2001 >>
(Consiglio di Stato sez. VI, 25/01/2017, n. 316).

La necessità di un’autonoma autorizzazione paesaggistica è esclusa proprio dall’art. 153 del D.L. vo 42/2004 - richiamata dalla difesa comunale - che, al comma 2, prevede: <<

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